Quando la manipolazione o l’alterazione del denaro è reato: il caso della banconota realizzata senza contraffazione.
Chi mai potrebbe voler bruciare i propri soldi? Se anche lo si vuol fare come gesto di protesta o di ribellione, di certo si penserà a distruggere un facsimile, una riproduzione perfetta fatta con la fotocopiatrice a colori, ma non certo un biglietto originale. Eppure più di una persona – anche a puro scopo di curiosità – si chiede se è legale bruciare soldi. È possibile, in altri termini, sottrarre il denaro alla circolazione? Se tutti facessero così, la nazione si troverebbe all’improvviso senza ricchezza, senza mezzi di scambio e, probabilmente, falliremmo in un solo secondo. Potremmo, quindi, anche affermare che, sebbene i soldi siano di proprietà privata, costituiscono comunque un bene pubblico la cui distruzione ha sempre delle implicazioni, più o meno evidenti, sull’economia nazionale.
Messa così la questione, ha più senso chiedersi se è legale bruciare i soldi. Vediamo cosa stabilisce in proposito la legge. Ti anticipo che, al termine di questo articolo, ti parlerò di un caso davvero originale che ha dato luogo a un interessante precedente giurisprudenziale: un uomo era riuscito a creare dal nulla una banconota originale, senza alcuna contraffazione. Ma procediamo con ordine.
Indice
La distruzione dei soldi è reato?
Non tutti gli Stati hanno una disciplina identica per quanto attiene alla distruzione del denaro. In alcuni Paesi, infatti, la distruzione o il danneggiamento della carta moneta compiuto da privati (e non da soggetti legittimati a farlo per legge come le zecche e gli istituti poligrafici) costituisce illecito.
L’Italia risente di una vecchia norma tutt’ora in vigore. Si tratta dell’articolo 454 del Codice penale. La disposizione prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 103 a 516 euro per chi altera monete aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone in qualsiasi modo il valore.
In verità, lo Stato non punisce la distruzione vera e propria, ma l’alterazione rivolta a realizzare un profitto ulteriore per come descritto nel precedente articolo 453 del Codice penale ossia una delle seguenti condotte illecite:
- contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- alterazione in qualsiasi modo di monete genuine, allo scopo di dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
- introduzione, detenzione, utilizzo o messa altrimenti in circolazione di monete contraffatte o alterate;
- acquisto o ricevimento dal falsario di monete contraffatte o alterate.
Dunque, in buona sostanza, chi brucia i soldi senza avere un secondo fine illecito, quindi solo per dileggio, protesta, ribellione o per qualsiasi altro motivo non vietato dalla legge non commette reato.
Soldi alterati o strappati: si può ottenere la sostituzione?
Le regole imposte nel 2003 dalla BCE (la Banca Centrale Europea) stabiliscono che chi è in possesso di soldi alterati, parzialmente distrutti, scarabocchiati o strappati può presentarsi presso qualsiasi banca per ottenerne la sostituzione con un biglietto integro. Ma ciò solo a due condizioni:
- che non sia stato lui l’autore dell’alterazione;
- che l’alterazione sia di piccole dimensioni o che il danneggiamento sia modesto.
Di tanto abbiamo già parlato in È legale scrivere sulle banconote?
Come ricavare una banconota vera dal nulla senza contraffazione
Una nota sentenza della Cassazione del 1984 [1] ha analizzato un caso davvero originale.
Un uomo aveva preso una serie di banconote di grosso taglio e ad ognuna di queste aveva tagliato una piccola striscia verticale, per poi unire i restanti due lembi con del nastro adesivo. Il biglietto era così risultato più corto rispetto a prima, ma non tanto da far sì che potesse comprendersi a occhio nudo. L’operazione, ripetuta tante volte con altre banconote, ma ogni volta con una striscia diversa del bigliettone, aveva portato a creare una nuova banconota. Banconota che, a ben vedere, non era un falso perché ricavata da tanti originali. Ebbene, ai giudici è stato chiesto se tale attività, non contemplata da alcuna norma, potesse considerarsi un atto di contraffazione o meno.
Il nuovo biglietto di denaro non poteva che considerarsi autentico proprio perché composto di parti di banconote genuine. Ciò nonostante la Cassazione ha detto che tale attività rientra nelle manipolazioni vietate dalla legge.
Infatti, per contraffazione si intende la creazione di cosa simile ad altra, di norma per imitazione, ma anche con un’alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione. È questo il caso della banconota-fine che è contraffatta appunto perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti.
note
[1] Cass. sent. del 8.11.1984.