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Piste sci: ultime sentenze

22 Giugno 2021
Piste sci: ultime sentenze

Lesioni; condotte colpose di più titolari della posizione di garanzia; autorizzazione all’esercizio della pista da sci; risarcimento del danno.

Morte di uno sciatore

In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare, in quanto tale obbligo è complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l’idoneità delle protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti. (Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso di un allenamento, causata dall’impatto contro un palo posto a bordo pista senza adeguate protezioni).

Cassazione penale sez. fer., 27/08/2020, n.27923

Infortuni in materia sportiva

L’incidente in una pista da sci non adibita a tracciato di gara non può essere considerata attività pericolosa con la conseguente responsabilità del gestore della pista in caso di infortunio (Nel caso di specie, era stato accertato che l’incidente sulle piste era avvenuto per esclusiva colpa dello sciatore per la velocità tenuta dallo stesso).

Tribunale Belluno, 14/02/2020, n.34

Caduta a bordo pista

Il gestore della pista da sci può essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. per il rapporto di custodia con la stessa ma è necessario provare il nesso di causalità tra i danni cagionati da cose e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità potenziale o attuale della cosa. (Nel caso di specie si trattava di un ragazzo che era caduto per la forte velocità precipitando a bordo pista ove vi era un rialzo che lo faceva cadere a terra da un’altezza di 4 metri).

Tribunale Belluno, 14/02/2020, n.34

Responsabilità contrattuale in materia di infortuni

In tema di responsabilità contrattuale del gestore delle piste da sci nel contratto atipico di ski pass l’infortunato deve dimostrare che la caduta sia avvenuta per una violazione della manutenzione della pista e non per caso fortuito. (Nel caso di specie, era stato accertato che l’incidente sulle piste era avvenuto per esclusiva colpa dello sciatore per la velocità tenuta dallo stesso in una pista che non era adibita a tracciato di gara ed era aperta al pubblico mentre non erano emersi comportamenti omessi, come quelli contestati dall’attore, che avrebbero imposto al gestore l’inserimento di reti di contenimento o segnaletica dovendosi ritenere che la pista aveva un graduale scoscendimento ed alberi ai margini ben visibili)

Tribunale Belluno, 14/02/2020, n.34

Incidente sulla pista da sci: l’accertamento del nesso di causalità

In tema di condotte colpose di più titolari della posizione di garanzia il nesso di causalità va accertato in relazione alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta.

(Nel caso di specie si trattava di un incidente avvenuto sulla pista da sci ove lo sciatore collideva con cannone innevatore ove sicuramente l’amministratore unico degli impianti aveva la responsabilità inerente il posizionamento del cannone installato in un punto critico ai margini di una pista in contrasto con l’obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche mentre su altro imputato e sul responsabile della sicurezza delle piste gravava l’obbligo di manutenzione giornaliera inerente la segnalazione di situazione di pericolo omessa).

Corte appello L’Aquila, 25/09/2019, n.1419

Responsabilità gestore della pista da sci

In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa, derivante dalla violazione di una o più norme cautelari da individuare sulla base delle due direttrici di cui all’art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003 n. 363, rappresentate dall’obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche in condizioni di sicurezza e dall’obbligo di utilizzare adeguate protezioni e segnalare situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime verificatesi in occasione della partecipazione ad un evento di discesa notturna in slittino lungo una pista da sci priva di illuminazione).

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18333

Procedimento di asservimento dell’area sciabile

La procedura ablatoria volta ad asservire i fondi già utilizzati a pista da sci può essere attivata solo quando venga a scadere l’accordo privatistico in essere tra il gestore e proprietari dei terreni già volontariamente asserviti. Solo in caso di sopravvenuta indisponibilità da parte del gestore del fondo servente (aree già sottoposte a classificazione), insorge la necessità o di stipula di un nuovo volontario accordo o, in sua carenza, di avvio del procedimento per l’asservimento dell’area sciabile (non nuova, ma già esistente e classificata).

Dunque, solo quando venga a scadere l’accordo con i proprietari, il gestore è tenuto a chiedere la riclassificazione della pista, allegando o la dichiarazione di disponibilità delle aree, qualora sia stato concluso un nuovo accordo privatistico, oppure copia della comunicazione inviata dal gestore al proprietario del terreno (che funge da avvio del procedimento).

In quest’ultimo caso, vi è l’attivazione di un procedimento pubblicistico finalizzato ad ottenere l’emanazione di un nuovo decreto di classificazione, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (comunque prevista ex lege anche per il decreto di classificazione “ordinario”) preordinata alla costituzione coattiva della servitù di pista.

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 17/11/2017, n.65

Sinistro avvenuto su pista da sci

Il presupposto dell’applicazione dell’art. 2054 c.c.. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della Strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta.

Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21254

Anomalia della pista da sci

Va esclusa la possibilità di qualificare il cosiddetto cordolo come anomalia della pista da sci: sia in quanto normale e naturale risultato della stessa attività di individuazione, sulla pendice innevata, di una pista destinata ad essere percorsa con gli sci; sia in quanto immediatamente percepibile, dai fruitori, come componente e delimitazione della pista stessa; sia in quanto strutturalmente e originariamente privo di ogni destinazione protettiva dei fruitori della pista o di prevenzione della loro fuoriuscita da questa;- va allora valutato come di per sé solo idoneo ad escludere il nesso eziologico tra l’evento idoneo a produrre il danno e la cosa la colpa – soprattutto se grave del danneggiato nell’utilizzo della cosa secondo un criterio di normale prudenza, rapportarsi dovendo quest’ultima necessariamente alle condizioni in cui è normale aspettarsi che si trovi la cosa stessa in rapporto alla sua struttura ed alla sua destinazione o funzione.

Cassazione civile sez. III, 20/12/2013, n.28616

Gara di sci e responsabilità sportiva 

In tema di responsabilità del soggetto titolare di autorizzazione all’esercizio della pista da sci, in forza dell’art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 22 settembre 1987 n. 11-51/legisl. (regolamento per l’esecuzione della l. 21 aprile 1987 n. 7) nelle ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, la responsabilità dell’organizzatore della gara, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all’attività agonistica in concreto svolta, si aggiunge, senza escluderla, a quella del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista, per l’ottemperanza agli obblighi impostigli dalla suddetta normativa.

Cassazione civile sez. III, 03/08/2012, n.13940

Caduta sulla pista da sci

In tema di risarcimento del danno occorso allo sciatore a seguito di una caduta sulla pista da sci, deve essere respinta l’allegazione della cattiva condizione del fondo, introdotta per la prima volta nell’atto di appello: l’allentamento del manto superficiale di neve (situazione che era stata posta alla base della domanda risarcitoria di primo grado), costituisce una realtà fattuale differente da quella della cattiva condizione del fondo, la sola, quest’ultima in grado di fondare, qualora supportata da idoneo materiale probatorio, la responsabilità, ex art. 2050 e art. 2051 c.c., dell’ente gestore delle piste; ne deriva il carattere di novità di siffatta allegazione e la conseguente pronuncia di inammissibilità di un appello così impostato.

Corte appello L’Aquila, 02/03/2012, n.182

Caduta su una pista da sci e lesione della spalla destra

I danni da trauma fratturativi di lesione della spalla destra riportati da uno sciatore a seguito di una caduta su una pista da sci sono ascrivibili esclusivamente alla sua condotta senza che alcuna incidenza ulteriore possa attribuirsi al successivo trasporto dell’infortunato col mezzo di soccorso.

Tribunale L’Aquila, 27/01/2012, n.47

Gara di sci tenutasi sulla pista omologata 

L’omologazione di una pista da sci compiuta dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al Coni, al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell’art. 3 l. 16 febbraio 1942 n. 426, delle varie attività sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni Nazionali, non rientrando, invece, nella autonomia tecnica ed organizzativa di ciascuna Federazione in riferimento ad una singola gara.

Ne consegue che il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte della F.I.S.I., in contrasto con le norme regolamentari di sicurezza e in assenza di prescrizioni atte ad eliminare situazioni di pericolo, rende responsabile direttamente il Coni per i danni riportati da un concorrente a gara tenutasi sulla pista omologata, a seguito di incidente verificatosi a causa delle anzidette carenze della disciplina di tutela.

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, n.17343

Responsabilità del gestore dell’impianto di risalita

In caso di caduta sulla pista da sci, la responsabilità del gestore dell’impianto di risalita può essere qualificata sia come contrattuale che extracontrattuale. Laddove si opti per questa seconda ricostruzione il gestore è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. e per essere integrata è necessaria la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità.

Tribunale Sulmona, 08/06/2011



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