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Palestra responsabilità: ultime sentenze

8 Ottobre 2021 | Autore:
Palestra responsabilità: ultime sentenze

Assicurazione per gli infortuni; risarcimento danni; mancata predisposizione di idonei mezzi di prevenzione; responsabilità della palestra e dell’istruttore; furto in palestra.

Attività sportiva in palestra: responsabilità e condotta del danneggiato

Il gestore della palestra deve assicurare lo svolgimento dell’attività sportiva in condizioni di sicurezza, a prescindere dalla confidenza che gli allievi e gli allenatori abbiano con i locali della palestra e con la disposizione degli attrezzi. Tuttavia è altrettanto vero che l’esperienza dello sportivo che frequenta la palestra dovrebbe indurre quest’ultimo a sincerarsi che l’area nella quale pratica gli esercizi ginnici sia idonea a consentirgli un allenamento in piena sicurezza. Di conseguenza, nel caso in cui l’atleta subisca un danno in palestra nell’espletamento di attività ginnica, il comportamento del danneggiato deve essere valutato in termini di concausa ai sensi dell’art. 1227, comma I c.c., tenendo conto del contesto spaziale in cui l’evento è avvenuto e della circostanza che la caduta rappresenta attività fisiologica nella pratica sportiva.

Tribunale Pisa sez. I, 24/02/2021, n.237

Impianti sportivi: responsabilità del gestore

La responsabilità del gestore dell’impianto sportivo, al pari di quella dell’albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell’impianto, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto stipulato con il fruitore dell’impianto, ovvero all’obbligo accessorio del gestore di garantire alla clientela, la sicurezza delle cose portate in palestra.

Corte appello L’Aquila, 22/06/2020, n.878

Responsabilità da cose in custodia

La responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. (da cose in custodia) impone di mantenere la cosa in condizioni tali da non arrecare danno a coloro che vi vengono a contatto mediante un controllo costante dell’utilizzo e delle condizioni della cosa stessa.

L’aver lasciato un ostacolo su un campo di gioco dove poi sarebbero andate a svolgersi altre attività sportive e soprattutto aver lasciato senza alcuna protezione il gancio (anche questo utilizzato per altre discipline contemporaneamente presenti ma in altri momenti turnari) sul muro della palestra appaiono indici evidenti della mancata predisposizione di idonei mezzi di prevenzione.

Solo la dimostrazione di un fortuito, che può essere costituito anche dall’azione dello stesso danneggiato, è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso. Riguardo ad eventuali clausole di esclusione di responsabilità, queste appaiono nulle ai sensi dell’art. 1229 comma 2 c.c .

Le clausole di esonero o di limitazione non esonerano da responsabilità neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (v. art. 1229, comma 2, c.c.).

Tali sono le norme che impongono obblighi al debitore non nel solo interesse del creditore, bensì anche nell’interesse generale; tali sono, ancora, le norme poste a presidio della integrità fisica, della sicurezza, della salute della persona e, in genere, dei diritti della personalità. Il principio contenuto nell’art. 1229 c.c. è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

Tribunale Arezzo, 10/08/2017, n.947

Furto commesso nello spogliatoio di una palestra

È ravvisabile l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso del furto commesso nello spogliatoio di una palestra, essendo irrilevante, in senso contrario, che l’accesso ai locali della palestra sia riservato ai soci muniti di badge, perché l’esposizione del bene alla pubblica fede è ravvisabile anche quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea a impedire il libero accesso da parte del pubblico, assumendo rilievo, per la configurabilità dell’aggravante, la facilità di raggiungere la cosa oggetto di sottrazione.

Cassazione penale sez. IV, 05/04/2016, n.17001

L’esercizio dell’attività di palestra

La legge n. 443 del 1985 richiede, per l’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, il possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalle leggi statali, ma nessuna normativa impone – per la attività di palestra – l’impiego di istruttori qualificati da particolari titoli. Al riguardo – inoltre – la normativa regionale, emessa nella vigenza dell’articolo 117 della Costituzione prima della riforma del titolo quinto della Costituzione, in materia – quella sportiva – appartenente alla competenza ripartita, non può avere l’effetto di abrogare la noma statale. All’articolo 2, comma 4, della legge n. 443 del 1985 – infatti – non può darsi una lettura diversa, se non la esclusiva sottoposizione dei requisiti per la iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, alla normativa statale nella specifica materia dell’artigianato, che nel periodo anteriore alla riforma del titolo quinto rientrava nella competenza concorrente di Stato e Regioni.

Cassazione civile sez. I, 28/01/2015, n.1614

Risarcimento danni e responsabilità civile

In tema di risarcimento danni derivante da responsabilità civile, la palestra e l’istruttore non rispondono del danno arrecato ad un allievo maggiorenne da un altro durante attività di allenamento (nella specie, kick boxing).

Tribunale Prato, 27/09/2011, n.1000

Inosservanza delle norme antinfortunistiche

Il direttore didattico di scuola elementare ed il preside di scuola media, da considerare, ex art. 1 comma 2 d.lg. n. 626 del 1994, datori di lavoro rispetto agli insegnanti e al personale della scuola stessa, rispondono dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche e, in particolare, degli obblighi di attuazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro.

Risponde altresì di tali inosservanze, in relazione all’utilizzazione di locale e attrezzatura non adeguati, il sindaco che, tenuto per legge alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, abbia omesso di rilasciare il parere di cui all’art. 3 comma 3 l. n. 23 del 1996, circa l’adeguatezza del locale ovvero di assumere il formale impegno ad adeguare lo stesso contestualmente all’impianto delle attrezzature.

(Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad alunno, colpito da una porta di pallamano che egli ed alcuni suoi compagni stavano spostando verso il fondo della palestra, durante una lezione di educazione motoria, ove l’inadeguatezza era rappresentata dalla sopravvenuta mobilità della porta stessa, in precedenza impiantata al pavimento con bulloni poi rimossi).

Cassazione penale sez. III, 10/07/2007, n.37397

Le attrezzature per le attività ginnico-sportive

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. 4 agosto 1977 n. 517, la palestra e le attrezzature per le attività ginnico-sportive di proprietà del Comune e concesse in uso alle scuole elementari, possono essere utilizzate fuori dell’orario scolastico da associazioni ed enti che hanno fini di promozione culturale e sociale con particolare considerazione per le esigenze delle federazioni sportive e delle società affiliate al C.O.N.I. o da esso riconosciute.

Consegue, pertanto, che il direttore didattico ha l’obbligo di consentire l’utilizzazione della palestra ed attrezzature agli enti ed associazioni che siano in possesso dell’atto concessorio del Comune e dell’assenso del consiglio di circolo, mentre, egli, quale consegnatario degli impianti ginnico-sportivi, ha solo il diritto di essere esonerato, mediante la stipulazione di una convenzione con i concessionari, da ogni responsabilità per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose.

Pretura Trebisacce, 09/04/1981

Rottura della vetrata di una palestra

I precettori – compreso in essi il maestro in servizio presso un patronato scolastico – rispondono dei danni cagionati dal fatto illecito compiuto dagli allievi nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano di non aver potuto impedire il fatto. A tal fine, il maestro, in tanto si libera dalla presunzione di responsabilità, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta – ai sensi dell’art. 350 del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare approvato con r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 – e di non aver potuto, ciò nonostante, impedire il compimento del fatto illecito.

(Nella specie, si è ritenuto che non avesse carattere di imprevedibilità la rottura della vetrata di una palestra – i cui frammenti avevano cagionato danno a persona sita all’interno della palestra medesima – verificatasi per una pallonata da un allievo sferrata con i piedi, invece che con le mani, durante una partita di pallavolo fatta giocare in un attiguo cortile).

Cassazione civile sez. III, 10/02/1981, n.826



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