Pubblico impiego sospensione dal servizio: ultime sentenze


Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione; pendenza del procedimento penale poi revocata; violazione delle disposizioni sul procedimento disciplinare.
Indice
Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare.
Nel caso di specie, riguardante il personale docente ed educativo della scuola, per tale categoria, a norma dell’art. 492, comma 2, lett. b), e dell’art. 494, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lg. n. 297 del 1994 , è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima “fino a un mese”; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, d.lg. n. 165 del 2001 applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.Lg. n. 75 del 2017, non trattandosi di “infrazioni di minore gravità”, per le quali cioè è prevista “l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni”, sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico.
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2021, n.23524
La sospensione dal servizio per più di tre giorni
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, la competenza del Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per le relative violazioni e non sulla base della misura che la P.A. possa irrogare. Di conseguenza, nello specifico ambito del comparto scuola, la sospensione dal servizio dell’insegnamento per più di tre giorni è di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del dirigente scolastico, con conseguente nullità della relativa sanzione disciplinare se irrogata in spregio a tale riparto di competenza.
Corte appello Bari sez. lav., 11/06/2021, n.927
L’impugnazione del provvedimento
In tema rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, l’impugnazione del provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dal servizio del dipendente, sia obbligatoria che facoltativa, integrando un tipico atto della gestione del rapporto di lavoro, rientra nella giurisdizione ordinaria.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/09/2020, n.9785
Sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato di condanna, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione permane nonostante il sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente; il datore di lavoro ha, pertanto, l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare, al fine di valutare autonomamente i fatti oggetto del giudizio penale e definire gli esiti della sospensione cautelare, in quanto, in difetto, sorgerebbe la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che gli sarebbe spettata in assenza della sospensione.
Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019, n.20914
Provvedimento di sospensione temporanea dal servizio: ha natura disciplinare?
Va ricordato che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento penale a suo carico si fonda sull’esigenza di salvaguardare interessi, anche di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.), meritevoli di tutela, nonché l’interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per il regolare espletamento dell’azione amministrativa, che potrebbe risultare compromesso dalla permanenza in servizio del dipendente.
In quest’ottica, il provvedimento di sospensione temporanea dal servizio non riveste natura di provvedimento disciplinare, in quanto ontologicamente diverso per natura e funzione da quest’ultimo, e tale autonomia non viene meno neanche nel caso in cui tra i due atti sussista un collegamento funzionale, venendo il primo adottato in via meramente cautelare in attesa del secondo.
Tribunale Foggia sez. lav., 16/04/2019, n.2051
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione e rimprovero verbale
Sono nulle le sanzioni irrogate dal Comune al dipendente consistenti nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione e nel rimprovero verbale qualora non sia stata la procedura prevista dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tribunale Chieti sez. lav., 27/03/2018, n.113
Pubblico dipendente prosciolto: ha diritto al ripristino del rapporto di impiego
L’art. 3, comma 57 della Legge n. 350/2003 attribuisce al pubblico dipendente sospeso dal servizio, in conseguenza di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, il diritto ad ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego per un periodo di tempo pari a quello della disposta sospensione, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge; pertanto, in presenza di provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 57 (sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero decreto di archiviazione per l’infondatezza della notizia di reato), all’Amministrazione non spetta alcuna valutazione o attività particolare, posto che si tratta di un’attività sostanzialmente vincolata.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 17/01/2018, n.372
Diritto del lavoratore alle retribuzioni non corrisposte
Nel pubblico impiego privatizzato, qualora la sospensione cautelare del rapporto di lavoro connessa alla pendenza di procedimento penale sia successivamente revocata, al lavoratore riammesso in servizio spetta il diritto alle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, con esclusione dei compensi per le prestazioni effettuate nel periodo anzidetto in favore di altro ente, in quanto rese in difetto dell’autorizzazione richiesta dall’art. 53 del d.lg. n. 165 del 2001, e dell’indennità di risultato, che postula una positiva valutazione dei risultati di attività comunque svolte dal dipendente.
Cassazione civile sez. lav., 31/10/2017, n.25975
Beneficio della ricostruzione della carriera ai fini del trattamento pensionistico migliorativo
L’art. 3, comma 57, l. n. 350 del 2003, nel testo modificato dal d.l. n. 66 del 2004, conv. con modif. nella l. n. 126 del 2004, nella parte in cui riconosce al dipendente pubblico – dimessosi a seguito di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, poi definito con proscioglimento – la facoltà di chiedere la ricostruzione della carriera al fine di ottenere la liquidazione del miglior trattamento pensionistico, si interpreta nel senso che tale contribuzione figurativa postula una specifica domanda, in assenza di un principio generale di gratuità del beneficio pensionistico e di apposita copertura finanziaria, siccome imposta dall’art. 81 Cost.
Cassazione civile sez. lav., 28/08/2017, n.20454
Modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego
In tema di parere sullo schema di decreto legislativo recante « Modifiche ed integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lett. a), c), e), f), g) h), l) m), n), o), q), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, l’art. 12 dello schema introduce una figura generale di illecito determinata dalla violazione delle disposizioni sul procedimento disciplinare da parte dei dipendenti preposti alla loro applicazione.
Benché sia apprezzabile lo sforzo sistematico del legislatore delegato di responsabilizzare il funzionario o il dirigente, che direttamente esercita l’azione disciplinare, appare eccessivamente rigido il meccanismo automatico di tali sanzioni disciplinari congegnato dallo schema, in base al quale il mancato o cattivo esercizio dell’azione disciplinare determina la sospensione dal servizio, per i soggetti responsabili, fino ad un massimo di tre mesi, salva l’ipotesi più grave del licenziamento, di cui all’art. 55-quater, comma 1, lett. h), e comma 3-quinquies e comma 3-sexies.
La complessiva formulazione della fattispecie sembra introdurre invero una forma di responsabilità oggettiva che mal si concilia con l’elemento soggettivo che deve necessariamente connotare l’illecito, anche in relazione alla funzione non meramente repressiva, ma di preventiva responsabilizzazione nella consapevolezza della conseguente sanzione.
Consiglio di Stato comm. spec., 21/04/2017, n.916
Procedimento disciplinare
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97 del 2001, nel caso di condanna penale anche non definitiva di pubblici dipendenti per alcuno dei delitti previsti dal precedente art. 3 comma 1, gli stessi sono sospesi dal servizio: si tratta di valutazione del legislatore di estremo rigore, atteso che la sospensione dal servizio del pubblico dipendente deve aver luogo anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non ha alcun margine di apprezzamento in ordine alla misura del potere cautelare da esercitare nei riguardi del dipendente, ma deve dare obbligatoriamente applicazione alla previsione legislativa, considerando anche che la sospensione obbligatoria dal servizio costituisce misura a protezione della immagine non solo della Pubblica amministrazione, ma anche dell’interessato, la cui posizione resta comunque sub iudice e tutelata dall’ordinamento in caso di eventuale esito favorevole del processo.
Il provvedimento di sospensione in esame, pertanto, è obbligatorio, essendo imposto da una norma di legge che esclude il potere discrezionale di valutare caso per caso in capo all’Amministrazione. Inoltre, esso consegue automaticamente ed esclusivamente all’intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati dall’art. 3 della legge n. 97 del 2001, non essendo richiesto alcun altro presupposto per la sua applicazione. In particolare, l’art. 4 citato non richiede né che sia attivato né, tantomeno, che sia concluso un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente condannato, al fine di poterlo e doverlo sospendere in via cautelare dal servizio.
Per contro, l’art. 5 della medesima legge richiede l’attivazione, entro specifici termini all’uopo previsti, del procedimento disciplinare, per l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego e sempre che la condanna non riguardi uno dei reati di cui all’art. 32- quinquies c.p..
T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 07/04/2017, n.157
Comunicazione al dipendente dell’avvio del procedimento disciplinare a suo carico
Nel pubblico impiego contrattualizzato, non sussiste l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, perché in esso la relativa funzione è svolta dall’atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta e di esercitare il proprio diritto di difesa dall’addebito con la presentazione di giustificazioni; del resto, il principio generale di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 non è applicabile quando sussistano comprovate esigenze di celerità, che possono ritenersi implicite nella finalità cautelare propria della sospensione dal servizio del pubblico dipendente.
Cassazione civile sez. lav., 13/02/2017, n.3736
Retribuzione del pubblico impiego
In materia di retribuzione del pubblico impiego, l’istituto della “restituito in integrum” se, da una parte, opera solo ed esclusivamente con riferimento alle sospensioni facoltative e non anche con riguardo a quelle obbligatorie, che costituiscono per la p.a. un dovere ineludibile, dall’altra, l’applicazione non è piena neanche rispetto alle sospensioni facoltative, poiché dal quantum dovuto a titolo di restituzione delle retribuzioni perse durante il periodo di sospensione cautelare va dedotto, in primo luogo, l’importo delle retribuzioni corrispondenti al tempo della condanna penale detentiva, quand’anche questa non sia stata di fatto scontata; in secondo luogo, vanno disapplicati tutti quegli istituti che presuppongono di fatto l’espletamento della prestazione lavorativa come – a titolo di mero esempio non certo esaustivo – il diritto a veder maturate le ferie nel periodo di sospensione cautelare dal servizio, rilevato che la fruizione delle ferie è intesa al recupero delle energie psicofisiche profuse nell’attività lavorativa e, dunque, nel caso non può essere riconosciuto.
(Nella fattispecie, il ricorrente, Assistente di Polizia Penitenziaria, era stato destituito dal servizio con deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina dell’Amministrazione Penitenziaria, in seguito alla condanna del medesimo per il reato di cui all’art. 322, comma 4, c.p. per aver “sollecitato al detenuto OMISSIS – ristretto presso la predetta Casa Circondariale – la dazione di sostanza stupefacente (grammi venti di cocaina e venti di marijuana) per compiere atti contrari ai doveri di ufficio ed in particolare per introdurre in carcere un telefono cellulare da consegnare al Ferrara affinché quest’ultimo potesse fare delle telefonate”. Ciononostante, il Collegio giudicava la doglianza del ricorrente fondata quanto al fatto che il procedimento avviato per la sospensione facoltativa dal servizio non si fosse mai concluso con un provvedimento espresso, giacché nelle more del procedimento giungeva la sentenza della Corte di Cassazione che rendeva definitiva la condanna, dando avvio ad un nuovo e diverso procedimento disciplinare).
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 02/02/2017, n.74
Condanna penale per reati commessi e sospensione temporanea dal servizio
Ai sensi dell’art. 4 comma 1, l. 27 marzo 2001, n. 97, nel caso di condanna penale anche non definitiva di pubblici dipendenti per alcuno dei delitti previsti dal precedente art. 3 comma 1, gli stessi sono sospesi dal servizio; si tratta di valutazione del legislatore di estremo rigore atteso che la sospensione dal servizio del pubblico dipendente deve aver luogo anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il che avviene ex art. 163 c.p. solo quando è ragionevole ritenere che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere altri reati; ne consegue che la Pubblica amministrazione non ha alcun margine di apprezzamento in ordine alla misura del potere cautelare da esercitare nei riguardi del dipendente, ma deve dare obbligatoriamente applicazione alla previsione legislativa, considerando anche che la sospensione obbligatoria dal servizio costituisce misura a protezione della immagine non solo della Pubblica amministrazione, ma anche dell’interessato, la cui posizione resta comunque sub iudice e tutelata dall’ordinamento in caso di eventuale esito favorevole del processo.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 12/09/2016, n.1422
Dimissioni del lavoratore prima dell’avvio del procedimento
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, in caso di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l’azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi deve essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, si applica anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all’avvio del procedimento, sussistendo l’interesse dell’amministrazione ad accertare le responsabilità disciplinari al fine di impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi da parte della p.a.
Cassazione civile sez. lav., 24/08/2016, n.17307
Sospensione cautelare del dipendente: motivi penali o disciplinari
In tema di pubblico impiego, l’art. 27 del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel riconoscere al lavoratore, in caso di sospensione dal servizio per la pendenza di procedimento penale, il conguaglio dell’indennità percepita durante la sospensione rispetto a quanto gli sarebbe spettato nel solo caso di proscioglimento con formula piena, comporta l’irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare unicamente nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con il licenziamento del lavoratore, sicché, ove non sia più possibile la definizione del procedimento (nella specie, per decesso del dipendente), la mancanza della prestazione lavorativa resta a carico del datore di lavoro che, sospeso il rapporto per un proprio interesse cautelativo, si è anche assunto il rischio dell’impossibilità di accertarne la legittimità con la chiusura del detto procedimento.
Cassazione civile sez. lav., 25/06/2015, n.13160