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Si può fumare sul balcone del luogo di lavoro?

4 Febbraio 2020 | Autore:
Si può fumare sul balcone del luogo di lavoro?

Divieto di fumo in uffici, negozi e studi professionali: cosa prevede la legge in merito al dipendente che si affaccia dalla finestra o sosta sul balcone?

La legge n. 3/2003 vieta di fumare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici al chiuso. Il divieto è stato poi esteso anche a tutti i locali privati (purché aperti al pubblico, come studi professionali, uffici privati, bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali). Ad oggi, dunque, si può fumare liberamente solo in strada, nella propria abitazione, nei locali riservati ai fumatori (purché dotati di impianti di ventilazione e ricambio dell’aria) e, infine, all’interno dell’ufficio privato se privo di dipendenti o collaboratori. 

Ma si può fumare sul balcone del luogo di lavoro? Immagina che il tuo capo ti consenta i classici cinque minuti per la pausa sigaretta. Potresti affacciarti dalla finestra o sul terrazzo facendo attenzione a non far entrare il fumo all’interno dei locali? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Fumare sul balcone di casa è legale?

Fumare sul proprio balcone è lecito a patto, però, che il fumo non arrivi al vicino. Spesso, succede che un balcone sia diviso in due parti appartenenti a due condomini distinti, separate tra loro da una ringhiera o da un vetro. In tali ipotesi, non è possibile fumare nel proprio balcone se il vento spinge il fumo verso l’altro lato, impedendo al vicino di assaporare l’aria pulita.

Allo stesso modo, se si fuma dal balcone o dalla finestra bisogna fare in modo che il fumo non entri negli appartamenti adiacenti.

Fumare in ufficio è possibile?

Non è consentito fumare, oltre che negli spazi chiusi pubblici o aperti al pubblico (si pensi a un centro commerciale), anche all’interno degli uffici e degli studi professionali privati (ad esempio quello di un commercialista o di un avvocato). Il divieto si estende anche ai locali non aperti alla clientela ma al cui interno ci sono dipendenti e collaboratori. Così, l’ufficio di una assicurazione ove si svolgono solo pratiche amministrative ed a cui l’utenza non ha accesso è ugualmente coperta dal divieto di fumo.

Il divieto di fumare sul posto di lavoro, in sostanza, trova applicazione in tutti gli uffici, sia che si tratti di luoghi di lavoro pubblici (ad esempio quelli della Pubblica Amministrazione), sia che si tratti di luoghi di lavoro privati.

Cosa rischia il dipendente che fuma sul lavoro?

La cosiddetta pausa sigaretta non è contemplata da gran parte dei contratti collettivi. Tuttavia, pur senza citare esplicitamente il fumo, la legge [1] sancisce che, a meno di diversi accordi contrattuali, qualsiasi lavoratore ha diritto ad almeno 10 minuti di pausa per ogni turno di lavoro che superi le sei ore giornaliere (tenendo, comunque, conto delle esigenze produttive dell’azienda) e 11 ore consecutive di riposo tra un turno e l’altro. Che cosa può fare il dipendente in quei 10 minuti, sono affari suoi. In teoria, quindi, si potrebbe fumare solo in tali momenti, ma a patto di rispettare il divieto di fumo all’interno del luogo di lavoro.

Al di fuori invece di tali “finestre temporali” è vietato abbandonare la propria postazione, pena una sanzione disciplinare. Nei casi più gravi [2], si rischia il licenziamento. Leggi Pausa sigaretta: posso essere licenziato?

In più c’è il rischio di un licenziamento per chi fuma all’interno del posto di lavoro ai danni dei colleghi. La legge infatti tutela i lavoratori anche dai rischi del fumo passivo: è dovere del datore preservare la salute dei dipendenti, facendo osservare concretamente il divieto di fumo non solo con l’apposizione di un semplice cartello ma sanzionando chi non rispetta la norma.

La Cassazione [3] ha, infatti, stabilito che il dipendente, sorpreso più volte a fumare sul luogo di lavoro, noncurante dei richiami dei superiori, può perdere il posto.  

Si può fumare dal balcone dell’ufficio?

Come detto, la legge vieta di fumare sui luoghi di lavoro, pubblici o privati, purché al chiuso. A ben vedere, il luogo di lavoro “non al chiuso” potrebbe essere quello del netturbino o del guardiano di un parco che, per le proprie attività, devono restare all’aria aperta.

Leggi Fumo e sigarette sul luogo di lavoro.

Il balcone invece costituisce una “terra di mezzo” tra il chiuso e l’aperto. Difatti, a ben vedere, secondo la normativa civilistica, il balcone costituisce un prolungamento dell’appartamento e la sua proprietà è del relativo titolare. Quindi può ugualmente configurarsi come «luogo di lavoro» essendo parte dell’ufficio o dello studio. Tuttavia non si può neanche dire che il balcone sia un luogo chiuso, seppur direttamente confinante con il luogo chiuso.

Ecco perché il ministero della Salute, nelle proprie FAQ, ha detto che è legale fumare in tutti i luoghi all’aria aperta, compreso i balconi. Tuttavia, tenuto conto che, da tali spazi, il fumo si diffonde facilmente anche all’interno dei locali in cui vige il divieto, nei luoghi di lavoro è preferibile consentire ai dipendenti di recarsi all’esterno dell’edificio per fumare, ovviamente solo durante pause di lavoro concordate,  oppure in locali per fumatori, dotati di adeguati sistemi di ventilazione.

Il datore di lavoro, nel proprio regolamento aziendale, può vietare di fumare sui balconi. Il regolamento deve, però, essere visibile. 

Si può fumare la sigaretta elettronica sul luogo di lavoro?

Il divieto di fumo nei luoghi di lavoro si estende anche alle sigarette elettroniche. Anche se il divieto di fumo non si applica alle sigarette elettroniche [4], il datore di lavoro ha la piena facoltà di vietare l’uso delle e-cigar nell’ambiente di lavoro. Se non lo fa, l’uso delle sigarette elettroniche in azienda è subordinato al fatto che il Datore di lavoro prenda in esame il problema in sede di valutazione dei rischi. Infatti, il parere della Commissione recita testualmente: “della sigaretta elettronica […] ne potrà consentire l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti”.


note

[1] Dl. n. 66/2003.

[2] Cass. sent. n. 23862/16 del 23.11.2016.

[3] Cass. sent. n. 23862/2016.

[4] Difatti, l’Istituto Superiore di Sanità il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere formale (espresso in analogia all’orientamento europeo oggi esistente), che considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco.


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