I medici convenzionati sono sempre esenti dal tributo in quanto soggetti a stringenti direttive dell’Asl sul numero di pazienti e le visite a domicilio.
La categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale non sono soggetti all’Irap, in quanto per l’esercizio dell’attività sotto sorveglianza delle Asl devono sottostare ad alcune prescrizioni: non possono superare un massimo di assistiti, devono eseguire le visite domiciliari, osservare un orario di apertura dell’ambulatorio e così via. Ciò porta ad escludere la presenza di un’organizzazione autonoma in presenza di un reddito del tutto indipendente dall’attività professionale. Pertanto, per tali professioni non sussiste la cosiddetta organizzazione “autonoma”, in quanto per l’attività esercitata dai medici convenzionati sono prescritte solo le “attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività”.
Lo ha sancito una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza [1].
note
[1] Comm. Trib. Prov. Potenza sent. n. 1/2013.