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Rifiutarsi di spostare l’auto è reato?

4 Febbraio 2020 | Autore:
Rifiutarsi di spostare l’auto è reato?

Si rifiuta di spostare il veicolo che intralcia il traffico a seguito di incidente stradale: cosa può fare la polizia? 

Hai subìto un tamponamento da un’altra auto. Dopo l’urto, sei subito sceso dalla macchina per constatare i danni subìti e, avendo rilevato alcune ammaccature all’altezza del bagagliaio, hai subito chiamato la polizia per fare gli accertamenti. Accertamenti che ti serviranno ai fini della liquidazione del danno da parte dell’assicurazione. Nello stesso tempo, hai chiamato un parente affinché ti conduca all’ospedale per le visite di controllo. Nel fare questo, però, hai lasciato il veicolo in mezzo alla strada, il che ha determinato un rallentamento del traffico.

Un vigile, che nelle adiacenze stava controllando la circolazione, ti ha chiesto di spostare subito l’auto ancora ferma in mezzo alla carreggiata. Non lo hai fatto perché – hai subito ribattuto – dovevi attendere l’arrivo della volante per le rilevazioni del caso. Lui, però, non ha voluto sentire ragioni e, per tutta risposta, ti ha minacciato di denunciarti se non farai come ti ha chiesto. Che succede in questi casi? Rifiutarsi di spostare l’auto è reato? Chi non obbedisce al comando di un vigile urbano può essere denunciato?

La questione è stata presa in esame da una recente sentenza della Cassazione [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi sul punto. 

Disobbedire a un vigile urbano è reato?

Il Codice penale contiene una norma di carattere assai generale che punisce chiunque non obbedisce agli ordini dell’autorità. La disposizione recita nel seguente modo: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206».

Innanzitutto, è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell’interesse della collettività, con la conseguenza che il reato non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini (si pensi al mancato rispetto dell’ordinanza sindacale di demolizione di un muro pericolante se la situazione di pericolo non riguarda un’area privata o pubblica).

In secondo luogo, ai fini quindi della responsabilità penale non è, inoltre, sufficiente disobbedire al comando di un giudice, di un poliziotto o di un carabiniere (o di qualsiasi altra pubblica autorità), ma è necessario anche che lo scopo per cui è stato impartito detto comando corrisponda a uno di quelli elencati nella norma.

In particolare, le finalità perseguite nell’interesse pubblico devono attenere a ragioni di:

  • giustizia;
  • sicurezza;
  • ordine pubblico;
  • igiene.

Quindi, nel caso in cui una persona disobbedisca all’ordine di un vigile urbano, per verificare se tale comportamento integra o meno un reato, bisogna investigare sulle finalità per cui detto ordine è stato impartito. L’esempio di partenza dell’auto che intralcia il traffico è sufficiente a spiegare meglio la questione. Ecco allora qual è stato l’orientamento dei giudici. 

Intralcio della circolazione: è reato?

Secondo la Cassazione, il comando impartito dal vigile urbano – meglio detto agente di polizia municipale – di spostare la vettura che intralcia il traffico su una strada pubblica serve solo a garantire il corretto andamento della circolazione stradale; non è, quindi, finalizzato ad assicurare la conservazione dell’ordine pubblico che riguarda le condizioni del regolare svolgimento della vita civile, in generale. In presenza di tali condizioni, il provvedimento dell’autorità non può qualificarsi come giustificato da ragioni di ordine pubblico di cui parla il Codice penale. Pertanto, deve escludersi che il comportamento dell’imputato possa integrare il reato. Dunque, chi non sposta l’automobile e non rispetta l’ordine del vigile non commette reato. 

Naturalmente, l’assenza dell’illecito penale non esclude, invece, l’infrazione amministrativa per violazione del Codice della strada ossia la comune multa.


note

[1] Cass. sent. n. 4177/20 del 31.01.2020.

 Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 aprile 2019 – 31 gennaio 2020, n. 4177

Presidente Mazzei – Relatore Mancuso

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13.9.2017, il Tribunale di Trani, definendo il processo instaurato nei confronti di G.R. e D.C.F. perché rispondessero dei reati di cui agli artt. 337, 340, 341 bis, 582, 650 e 651 c.p.p., così decideva: dichiarava il G. colpevole dei soli reati di cui agli artt. 651 e 341 bis c.p., commessi in (omissis) , l’oltraggio in danno di P.D. , agente della Polizia municipale di (,…); assolveva il G. dagli altri reati ascrittigli; dichiarava la D.C. colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., commesso in (omissis) ; assolveva la D.C. dagli altri reati ascrittile; condannava il G. alla pena di mesi sei di reclusione e la D.C. alla pena di Euro 100,00 di ammenda, nonché entrambi al risarcimento dei danni in favore del P. , costituitosi parte civile.

Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale, affermava che la D.C. si era resa responsabile del reato di cui all’art. 650 c.p., perché non aveva osservato un provvedimento dato dall’Autorità per ragioni di ordine pubblico. Dalla descrizione dei fatti emerge che la D.C. si era rifiutata di eseguire il provvedimento impartitole dal P. , di spostare l’autovettura della stessa che intralciava il traffico su una via pubblica.

2. L’avv. Luca Italiano, difensore di fiducia di D.C.F. , ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. La difesa censura l’ordinanza emessa dal Tribunale il 19.10.2015, nella parte in cui rigetta la richiesta di dichiarare la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 28.11.2014 per genericità ed incompletezza del capo d’imputazione, per genericità/mancata indicazione del fatto in forma chiara e precisa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. La difesa censura la predetta ordinanza, nella parte in cui rigetta la richiesta di esclusione della parte civile per mancata apposizione della data sulla procura speciale relativa alla costituzione di essa.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e), violazione della legge penale in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 9, e vizio di motivazione. La difesa ritiene che l’art. 180 C.d.S., sia in rapporto di specialità rispetto all’art. 650 c.p., e che, di conseguenza, il fatto non costituisce reato ma violazione di norma amministrativa.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce manifesta illogicità della sentenza. Il P. non è persona offesa/parte civile nel reato di cui all’art. 650 c.p., per il quale la D.C. è stata condannata penalmente. Conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno è errata.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla ricostruzione dei fatti. La sentenza non è basata su elementi di prova tali da suffragare la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato contravvenzionale.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, richiamando l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza di ogni riferimento nella motivazione rispetto alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p.p., e dell’art. 62 bis c.p..

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa ritiene che il reato, essendo una contravvenzione, si è prescritto in cinque anni (termine massimo in presenza di interruzioni) dalla commissione del fatto, risalente al 19.10.2012.

Considerato in diritto

1. È fondato il terzo motivo che rende superfluo l’esame delle altre censure.

1.1. Dalla sentenza impugnata emerge che a D.C.F. è addebitato di non aver ottemperato a un provvedimento verbale emesso da P.D. , agente della Polizia municipale del comune di XXXXX. In particolare, il provvedimento al quale la sentenza fa riferimento consisteva nell’ordine alla D.C. di spostare l’autovettura dalla stessa condotta. Emerge anche, dalla sentenza impugnata, che l’ordine era stato impartito dal P. perché l’autovettura era rimasta parcheggiata al centro della carreggiata di una pubblica strada che doveva essere attraversata da un autobus turistico.

1.2. Così ricostruito il fatto dal giudice del merito, è evidente che la ragione che indusse il P. a rivolgere alla D.C. , in quanto conducente di una automobile, il comando di spostarla, era quella di garantire il corretto andamento della circolazione stradale, cioè la fluida viabilità. Il comando, quindi, non era finalizzato ad assicurare la conservazione dell’ordine pubblico, che concerne, invece, le condizioni del regolare svolgimento della vita civile, nel suo complesso. In presenza di tale situazione, il provvedimento dell’Autorità, disatteso dalla D.C. , non può qualificarsi a differenza di quanto ritenuto erroneamente dal Tribunale – come motivato da ragioni di ordine pubblico, nè appare riconducibile ad alcuna delle altre ragioni indicate nell’art. 650 c.p.. Deve escludersi, quindi, che il comportamento della D.C. abbia integrato il reato contravvenzionale previsto da tale norma.

1.3. In conclusione, deve ritenersi fondata la censura per violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 650 c.p., in relazione all’art. 180 C.d.S., e alla L. n. 689 del 1981, art. 9. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. È travolta anche la statuizione civile di condanna al risarcimento del danno, che era ingiustificata pur nella logica espressa dal giudice del merito, dato che dalla violazione dell’ordine, da parte della D.C. , non derivò comunque alcun danno per il P. . Sono assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. Non si dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, poiché dall’incarto processuale emerge che la violazione del codice della strada è stata già oggetto di contestazione all’interessata nella sede competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.


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