Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Cambio avvocato: quando si può fare

4 Febbraio 2020
Cambio avvocato: quando si può fare

Si può revocare l’avvocato se non si è firmato nulla? In quale momento e con quali motivi si può sostituire lo studio legale?

Tempo fa, sei stato in uno studio legale a cui hai chiesto una consulenza. In quella sede, l’avvocato ti ha promesso che ti avrebbe difeso in una causa per ottenere un risarcimento danni. Senonché, da allora, non si è fatto più vivo né ti risponde quando provi a telefonare al suo studio. Così hai deciso di sostituirlo con un altro professionista. 

Quando lo hai comunicato alla segretaria, questa ti ha detto che la lettera alla controparte era già pronta e che, per ciò, dovrai comunque pagare la parcella per l’opera prestata sinora. È davvero così? Ti chiedi: posso revocare l’avvocato se non ho firmato nulla? Quando si può fare il cambio dell’avvocato? Ecco qualche chiarimento che potrà tornarti utile sia che tu sia già in causa, sia che invece il processo non sia ancora iniziato.

Il mandato all’avvocato: quando diventa definitivo?

Il mandato all’avvocato è un contratto che può essere siglato in qualsiasi modo: non ci sono forme particolari. Questo significa che non c’è obbligo né di sottoscrivere un contratto. La firma che va obbligatoriamente apposta sull’atto giudiziario da notificare alla controparte – anche chiamata procura processuale – serve solo per dimostrare al giudice che l’avvocato agisce in tua rappresentanza, ma non aggiunge nulla al rapporto che si è già instaurato tra te e lui. Rapporto che è di tipo “contrattuale”, al pari quindi di qualsiasi altro legame giuridico che potrebbe configurarsi con un prestatore di servizi, un venditore, ecc.

In buona sostanza, il vincolo di mandato tra avvocato e cliente si può formare anche verbalmente o, addirittura, con comportamenti concludenti e in assenza di specifiche dichiarazioni (ad esempio, con la consegna del fascicolo con la documentazione). 

Da ciò derivano conseguenze sia per il cliente che per l’avvocato. Quanto al cliente, questi è tenuto a pagare il compenso per l’opera che il professionista presterà da allora innanzi e fino al compimento o alla revoca del mandato. Quanto all’avvocato, anche questi è tenuto ad eseguire il mandato con correttezza e diligenza. Quindi, se il legale dovesse tralasciare la tutela del proprio assistito, o peggio dovesse far scadere termini, ne risponderebbe a titolo di responsabilità professionale. 

La revoca del mandato prima dell’inizio della causa è libera: non ci sono cioè ragioni o termini entro cui inviare la disdetta. Quindi, la lettera con la comunicazione di voler interrompere il mandato non deve essere motivata: basta semplicemente comunicare l’intenzione di recedere dal contratto. 

L’avvocato sarà obbligato a restituire tutta la documentazione in suo possesso, non potendola subordinare al versamento del suo compenso, per il quale, al massimo, dovrà agire in separata sede, con un ricorso per decreto ingiuntivo contro l’ex cliente.

Il contratto con l’avvocato e il preventivo scritto

Il fatto che il mandato professionale si possa formalizzare anche oralmente non toglie l’obbligo per l’avvocato di presentare al proprio cliente, prima del definitivo conferimento del mandato, un preventivo scritto in cui indica i presumibili costi del giudizio. 

Il preventivo scritto che l’avvocato deve fornire obbligatoriamente al proprio cliente deve indicare, più nel dettaglio, il costo complessivo della pratica e, nello stesso tempo, specificare in modo analitico le singole voci (spese, oneri connessi e comunque prevedibili, compensi).

Esso va fornito sia che si tratti di attività giudiziale (un processo) che stragiudiziale (un contratto, una lettera di diffida, il recupero di un credito da un fornitore o di un risarcimento da un’assicurazione, ecc.).

Insieme al preventivo scritto, l’avvocato ha anche l’obbligo di informare il cliente – questa volta anche per via orale – circa la complessità della causa che andrà a instaurare.

Cambio avvocato in corso di causa: quando?

Le stesse regole appena enunciate per la revoca del mandato all’avvocato prima dell’inizio del processo valgono anche a causa iniziata. Dunque, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza dover fornire una motivazione. Chiaramente, anche in questo caso, sussiste l’obbligo di retribuire il professionista secondo gli accordi presi e, comunque, in proporzione all’attività già prestata. Per l’avvocato, dall’altro lato, scatta il dovere di restituire la documentazione ricevuta e fornendo all’ex assistito tutti i chiarimenti necessari al prosieguo del giudizio a mezzo di un altro difensore. 

Approfondimenti

Per ulteriori informazioni leggi i nostri articoli:


note

Autore immagine https://it.depositphotos.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube