Assegno ordinario di invalidità dipendenti pubblici


Il lavoratore dipendente da una pubblica amministrazione ha il diritto di percepire l’assegno ordinario di invalidità?
Una recente circolare dell’Inps [1] chiarisce che, per i dipendenti pubblici titolari di assegno ordinario di invalidità, sia accessibile la pensione di vecchiaia anticipata, a 61 anni di età per gli uomini ed a 56 anni di età per le donne, qualora l’invalidità pensionabile dell’interessato sia almeno pari all’80% [2].
L’Inps chiarisce anche che i lavoratori delle pubbliche amministrazioni aventi i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata [3], al compimento del 65º anno di età devono essere collocati a riposo dall’amministrazione (previa verifica dei requisiti sanitari da parte delle competenti strutture Inps, verifica che deve essere richiesta dall’amministrazione di appartenenza).
Ma come mai la circolare parla di assegno ordinario di invalidità dipendenti pubblici? I lavoratori delle pubbliche amministrazioni non risultano esclusi da questa particolare tipologia di prestazione economica? Proviamo a fare chiarezza.
Indice
Diritto all’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità, una prestazione calcolata allo stesso modo della pensione (sulla base della posizione previdenziale attuale del lavoratore) spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- invalidità al lavoro specifica, cioè in mansioni confacenti all’esperienza, alle attitudini ed alle competenze dell’interessato [2] superiore ai due terzi; questo requisito di invalidità non deve essere confuso con l’invalidità civile generica richiesta per la maggior parte delle prestazioni di assistenza, intesa come riduzione della capacità lavorativa generica dell’individuo;
- iscrizione presso l’Assicurazione generale obbligatoria, presso una gestione sostitutiva o presso la gestione Separata;
- possesso, nella stessa gestione, di cinque anni di contributi, di cui tre accreditati nell’ultimo quinquennio.
L’infermità può essere anche guaribile, in quanto, per il diritto all’assegno, non è richiesta l’immutabilità dello stato invalidante.
Il diritto all’assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
L’assegno è parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro.
L’assegno ordinario d’invalidità non spetta, invece, agli iscritti presso le gestioni dei dipendenti pubblici (regime ex Inpdap), in quanto per loro sono accessibili due speciali pensioni d’inabilità:
- pensione per inabilità alle mansioni;
- pensione per inabilità al proficuo lavoro (impossibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa continua e remunerativa).
Trattamenti d’inabilità dei dipendenti pubblici
Nel dettaglio, le pensioni per inabilità alle mansioni e per inabilità a proficuo lavoro sono riconosciute ai dipendenti pubblici, in presenza dei requisiti contributivi richiesti (15 o 20 anni di anzianità di servizio, a seconda della gestione previdenziale e della specifica inabilità riconosciuta), quando è constatata una riduzione della capacità lavorativa: la riduzione è più limitata nel primo caso (alle sole specifiche mansioni ricoperte) e più ampia nel secondo (a qualsiasi proficuo lavoro), ma non è estesa in modo assoluto, come nel caso di inabilità a qualsiasi attività lavorativa.
Per la precisione, la pensione per inabilità alle mansioni spetta:
- ai lavoratori dipendenti di enti locali in possesso di:
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile [4];
- a prescindere dall’età anagrafica;
- ai lavoratori dipendenti statali in possesso di:
- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile;
- a prescindere dall’età anagrafica.
La pensione per inabilità a proficuo lavoro spetta con 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile.
Nessuno dei trattamenti impedisce all’interessato di lavorare, perché è solo l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa [5] ad avere una valenza assoluta. La pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa può essere ottenuta sia dai lavoratori del settore privato che dai dipendenti pubblici.
Di conseguenza, essendo solo l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa ad essere incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, le altre due tipologie d’inabilità permettono di rioccuparsi, proprio come l’assegno ordinario d’invalidità.
Assegno ordinario d’invalidità dipendenti pubblici
Abbiamo osservato che i dipendenti pubblici non hanno diritto all’assegno ordinario d’invalidità, ma, sussistendo le condizioni, alle pensioni per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro, o, ancora, alla pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa.
Ma allora come mai la menzionata circolare Inps [1] fa esplicito riferimento al diritto all’assegno ordinario d’invalidità per i dipendenti pubblici? Come specificato nella circolare, il riferimento è a quei dipendenti pubblici che sono anche iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria Inps, e che quindi non sono esclusivamente assoggettati al regime ex Inpdap. Solo in questo caso il dipendente pubblico, in qualità di iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria o ad una gestione sostitutiva, o, ancora, di iscritto presso la gestione separata, può aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità. Che non gli spetterà, dunque, come dipendente della PA, ma come lavoratore del settore privato.
Sempre in quest’ipotesi, se il dipendente pubblico avente diritto all’assegno ordinario risulta anche invalido in misura almeno pari all’80%, e soddisfa le condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata [3], può ottenere la trasformazione dell’assegno ordinario d’invalidità in trattamento di vecchiaia anticipato, su domanda. Se il lavoratore pubblico non richiede la tipologia di pensione, pur avendone diritto, l’amministrazione di appartenenza può collocarlo a riposo a partire dal compimento del limite di età ordinamentale (nella generalità dei casi pari a 65 anni), previo accertamento dei requisiti sanitari per la pensione e del soddisfacimento di tutte le condizioni richieste.
note
[1] Inps Circ. 10/2020.
[2] Art.1 L. 222/1984.
[3] Art.1 Co.1 e 8, L. 503/1992.
[4] Art.40, DPR n.1092/1973.
[5] L. 222/1984; Art.2 Co. 12 L. 335/1995.
salve un’informazione sono un dipendente pubblico ministero dell’economia e finanze amministrato , prima del 1999 ho fatto il ragioniere in una coldiretti per 6 mesi e in una ditta edile per altri 3 mesi come impiegato amministrativo . Volevo sapere se mi spetta l’assegno ordinario di invalidita’ come dipendente pubblico o meno in quanto la normativa e’ molto vaga io premetto ho un certificato dal 2019 in invalidita’ inps dell’85% per patologia oncologica. e non ho cause di servizio previste dalla mia amministrazione perche’ non compatibili con la mia malattia. In pratica sono malato e inabile per l’incarichi e carriera ma non ho i beneifici e tutela per la mia salute cordiali saluti Paolo