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Decreto intercettazioni: il parere del Garante privacy

4 Febbraio 2020
Decreto intercettazioni: il parere del Garante privacy

Ascoltato in Senato, ha formulato osservazioni sul provvedimento in fase di conversione in legge, chiedendo che risponda alle esigenze di tutela della privacy.

Il Garante per la privacy, Antonello Soro, è stato ascoltato oggi dalla commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’iter di conversione del decreto legge sulle intercettazioni [1] emanato dal Governo a fine dicembre scorso. Il decreto intercettazioni (che scadrà il prossimo 29 febbraio), dovrebbe approdare nell’aula di Montecitorio il prossimo 17 febbraio, non appena verrà licenziato dalla commissione Giustizia.

Il contenuto dell’audizione è stato preciso e articolato e, per come ci informa l’agenzia stampa Adnkronos, numerosi sono stati i rilievi espressi sul provvedimento, affinché risponda alle esigenze di tutela della privacy. Ecco le principali considerazioni, che rappresentano anche un invito alle Camere a disciplinare la materia in aderenza con i principi sulla riservatezza dei dati personali.

Le fughe di notizie

“Le misure volte a limitare la circolazione endoprocessuale delle intercettazioni eccedenti le reali esigenze investigative hanno rappresentato, dal nostro punto di vista, un’importante innovazione della riforma del 2017, che sul punto recepiva un’esigenza di garanzia condivisa anche dalla stessa magistratura, come dimostrano le direttive emanate da alcune Procure nel 2016, nonché le buone prassi indicate dal CSM nel luglio dello stesso anno. E’ determinante, dunque, che il decreto in conversione risponda a quest’esigenza”.

I dati non rilevanti per le indagini

“In primo luogo – ha spiegato – l’omissione dai verbali dovrebbe riguardare tutti i dati personali irrilevanti e non solo quelli sensibili contenuti in espressioni diffamatorie, pena la violazione dei principi di proporzionalità e minimizzazione applicabili espressamente anche al procedimento penale secondo il d.lgs. 51/2018″.

Inoltre “Un analogo affievolimento delle garanzie di riservatezza deriva dalla soppressione dell’onere, per il pm, di selezione preventiva delle sole intercettazioni rilevanti ai fini della richiesta della misura cautelare – ha detto Soro – che avrebbe consentito di contenere, almeno in parte, il rischio di esfiltrazione di dati, particolarmente ricorrente in questa fase”.

Cosa fare dei dati non necessari?

Se tali scelte venissero confermate in conversione – ha osservato – si renderebbe necessario rafforzare le garanzie di riservatezza almeno degli atti non acquisiti perché, in particolare, irrilevanti o inutilizzabili, contenuti nell’apposito archivio”.

Riguardo a questo aspetto, il Garante “potrà fornire il proprio contributo in sede di parere sul decreto ministeriale di disciplina dei criteri di accesso e consultazione dell’archivio, il cui oggetto potrebbe tuttavia essere esteso alla previsione delle particolari misure di sicurezza di cui dotare l’archivio stesso. La sua sicurezza e impermeabilità è, infatti, il presupposto essenziale della riservatezza degli atti lì conservati”.

Quali sanzioni per la diffusione illecita?

Inoltre, ha evidenziato Soro, “se non altro a fini di deterrenza, sarà necessario chiarire le conseguenze sanzionatorie della diffusione del contenuto delle intercettazioni non acquisite, ora oggetto di un generico divieto. Da un lato, infatti, il segreto che copre gli atti contenuti nell’archivio indurrebbe a ritenere configurabile, in caso di diffusione di tali atti e sussistendone i presupposti, il concorso nel delitto di rivelazione di segreti. Dall’altro lato, tuttavia, si dovrebbero chiarire i termini di applicabilità dell’illecito contravvenzionale di pubblicazione arbitraria, la cui tenue comminatoria edittale sarebbe peraltro inadeguata ad esprimere la particolare offensività di tale condotta”.


note

[1] Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.


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