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Pensione di vecchiaia anticipata per invalidi

8 Febbraio 2020
Pensione di vecchiaia anticipata per invalidi

Buongiorno in un vostro articolo del 27/12/2016 leggo che con diabete mellito ed un’invalidita’ oltre l’80% , con almeno 20 anni di contributi, e’ possibile andare in pensione a 60 anni 7 mesi(uomini) : corrisponde al vero?

Quanto dal lettore riportato è corretto, ma necessita di precisazioni.

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità dall’80% è regolamentata dall’art.1, co.8, Dlgs. 503/1992.

Rispetto ai requisiti del 2016, nel 2020 la pensione si può raggiungere a 61 anni di età per gli uomini ed a 56 anni per le donne, previa attesa di una finestra di 12 mesi, in quanto si applicano gli incrementi alla speranza di vita. Questa pensione è, infatti, un trattamento di vecchiaia e non consiste in un trattamento diretto d’invalidità. Pertanto, la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza degli incrementi della speranza di vita: così ha deciso la Cassazione (Cass. Sent. 31001/2019).

Per ottenere il trattamento è richiesto un requisito contributivo minimo, pari a 20 anni di contributi. Sono sufficienti 15 anni di contributi per i beneficiari delle cosiddette deroghe Amato (D.lgs. 503/1992), ossia coloro che possiedono 15 anni di contribuzione accreditati al 31 dicembre 1992, l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari rilasciata entro il 24 dicembre 1992, oppure coloro che hanno alle spalle 25 anni di anzianità contributiva, 15 anni di versamenti di lavoro dipendente (presso l’Assicurazione generale obbligatoria AGO o un fondo sostitutivo o esonerativo) e 10 anni lavorati in modo discontinuo.

La possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è prevista soltanto per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti cioè all’Assicurazione generale obbligatoria o ai fondi di previdenza sostitutivi della stessa (Circ. Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (Circ. Inps 65/1995). Il beneficio non è fruibile da parte dei lavoratori autonomi o dei dipendenti pubblici (Circ. Inpdap 16/1993).

Per ottenere il trattamento anticipato, è necessario il possesso di un’invalidità in misura almeno pari all’80%. Per l’accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge si deve avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall’Inps.

Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80% deve pertanto essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da un altro ente costituisce soltanto un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell’Inps.

Per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, l’invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’art.1, co.1, della L. 12.6.1984 n. 222: in sostanza, si deve valutare la riduzione in modo permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.

L’invalidità non deve essere invece accertata ai sensi della legge 118/1971 sull’invalidità civile (cd. invalidità generica).

Per richiedere l’anticipo della pensione di vecchiaia per invalidità, una volta effettuato l’accesso al portale web Inps attraverso le proprie credenziali, è necessario accedere al servizio “Domanda di prestazioni pensionistiche: Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci”.

Si deve poi scegliere, tra le varie prestazioni disponibili, la pensione di vecchiaia. Alla domanda di pensione va allegato il modello SS3, ossia la certificazione d’invalidità.

Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.



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3 Commenti

    1. Grazie mille. Continua a seguire il nostro portale di informazione giuridica. Ogni giorno, su La Legge per Tutti, puoi trovare tantissime news e articoli sempre aggiornati.

      1. Buonasera,

        Volevo gentilmente chiedere delucidazioni sul concetto di decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata.

        Mi sembra di capire che la finestra di 12 mesi inizi dalla maturazione dei 3 requisiti, lavorativo, anagrafico e sanitario. Io sono in possesso da tempo sia del requisito lavorativo che anagrafico (65 anni con 40 di contributi) ma, seppur portatore di patologie croniche invalidanti insorte anni fa, non sapendo della possibilità di pensione anticipata, non ho mai fatto richiesta di certificazione da parte dell’Inps. Presentando in maniera ipotetica la domanda oggi, c’è possibilità di vedersi riconosciuto il requisito sanitario in maniera “retrodatata” (dalla data di insorgenza della patologia cronica e non dalla data della visita INPS) e quindi bypassare la finestra, oppure fa fede esclusivamente la data della certificazione e da lì calcolare i 12 mesi di decorrenza?? Nel secondo caso non perderei nemmeno tempo a presentare la domanda perché arriverei a ridosso della pensione di vecchiaia classica a 67 anni anagrafici. Grazie in anticipo

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