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Lavoratore anziano: iscrizione alla gestione commercianti

8 Febbraio 2020
Lavoratore anziano: iscrizione alla gestione commercianti

Sono pensionato di 83 anni e continuo a lavorare per arrotondare la pensione di 800,00 euro al mese- quasi la minima- sono iscritto alla Camera di Commercio come piccolo imprenditore- fatturo meno di 65.000-euro annuo senza recuperare il 4% dal cliente; ho fatto ricorso all’Inps perché mi chiede solo per il 2012. €15.000,00 euro con sanzioni per la gestione Separata- il Direttore della Sede Inps ha affermato che io sono commerciante e dovrei pagare la Cassa Commercianti con contributi ridotti al 50% data l’eta’ avanzata.

Io sostengo che non dovrei versare nulla perché ho 83 anni e la pensione minima, ma i contributi si versano all’infinito. A favore di chi vanno?

Purtroppo, essendo il lettore iscritto alla Camera di Commercio come piccolo imprenditore, nel caso di specie vige l’obbligo d’iscrizione alla gestione speciale Inps commercianti ed al relativo pagamento della contribuzione, nonostante il diritto alla pensione.

È difatti obbligato a iscriversi nella gestione speciale Commercianti Inps, nella generalità dei casi, chi esercita un’attività del settore del terziario, assieme ad eventuali collaboratori.

In particolare, sono obbligati all’iscrizione presso la gestione Inps commercianti (L. 22.7.1966 n. 613) coloro che esercitano attività commerciali, attività turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari, e le relative attività ausiliarie (interpello Min. Lavoro 78/2009).

I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Inps in qualità di commerciante differiscono, però, a seconda che l’attività sia esercitata da persone fisiche o da persone giuridiche (società).

Ciò che comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non è, comunque, la nascita dell’impresa, perché ad essa, in ogni caso, deve essere collegato l’esercizio dell’attività in via abituale e prevalente.

Nel dettaglio, sono obbligati all’iscrizione presso Inps commercianti ed al pagamento della contribuzione i titolari e i gestori in proprio di imprese (anche piccole- microimprese) che risultano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (parenti e affini entro il 3° grado), a prescindere dal numero dei dipendenti, se:

  • hanno la piena responsabilità dell’impresa e assumono tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
  • partecipano personalmente al lavoro nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza;
  • sono in possesso delle licenze o delle autorizzazioni eventualmente prescritte, o sono iscritti in albi, registri o ruoli.

I casi nei quali non è prevista l’iscrizione presso la gestione speciale Commercianti dell’Inps risultano i seguenti:

  • contemporaneo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno;
  • per i soci, partecipazione alla realizzazione dello scopo della società esclusivamente tramite conferimento di capitale;
  • iscrizione presso un’altra gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (ad esempio Artigiani), per un’altra attività d’impresa (l’iscrizione presso la gestione Separata, invece, non esclude l’iscrizione alla gestione Commercianti);
  • delega a terzi della conduzione dell’impresa commerciale, se è stata conservata solo la titolarità dell’autorizzazione comunale.

Quanto riferito dal direttore della sede Inps è corretto: nel caso del lettore, è obbligatoria l’iscrizione presso la gestione Commercianti ed il relativo pagamento di contribuzione. Può, comunque, beneficiare di una riduzione del 50% in quanto over 65.  I lavoratori ultrasessantacinquenni, difatti, titolari di impresa o collaboratori familiari, già pensionati presso le gestioni Inps, che continuano a svolgere lavoro autonomo, possono chiedere all’istituto di pagare la metà dei contributi dovuti sia sul minimale di reddito, sia sull’eventuale quota eccedente il minimale (Art. 59, Co. 15, L. 449/97; Inps Circ. n.33/1999).

Quest’agevolazione spetta anche ai titolari di assegno di invalidità, mentre non riguarda i titolari di pensione di reversibilità.

Attenzione: i contributi versati, per intero o in misura ridotta, non vanno “a vuoto”, ma incrementano la pensione in godimento con un supplemento. Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.

I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione generale obbligatoria sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento, e che sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni.

Il supplemento va richiesto all’Inps (tramite i servizi web dell’istituto, contact center o patronato), non viene liquidato d’ufficio.

Nel caso in cui il lettore richieda di dimezzare il versamento della contribuzione, conseguentemente alla riduzione dei contributi, anche il supplemento di pensione corrispondente sarà ridotto della metà, se la quota spettante è calcolata col sistema retributivo. Se calcolata col sistema contributivo, non viene applicata alcuna riduzione in quanto il supplemento è determinato sulla sola base dei contributi versati.

Il lettore riferisce, infine, che l’Inps chiede degli importi a titolo di contribuzione presso la gestione Separata. Se il lettore risulta soltanto imprenditore e non percepisce compensi ad altro titolo (come parasubordinato, libero professionista…) non dovrebbe essere obbligato al versamento di contributi presso la gestione Separata. Non avendo visione dei documenti, sulla legittimità della richiesta di versamento presso la gestione Separata non è possibile esprimersi.

Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.



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