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Giudice sospende pignoramento di bene in fondo patrimoniale: che fare?

8 Febbraio 2020
Giudice sospende pignoramento di bene in fondo patrimoniale: che fare?

Il giudice ha sospeso il pignoramento di un bene conferito in un fondo patrimoniale. Che margini ho per fare reclamo?

Occorre, innanzitutto, premettere i seguenti dati:

  • il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva adottato dal giudice è previsto dall’articolo 624 del Codice di procedura civile nei casi in cui, come il suo, sia stata proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile e sussistano gravi motivi;
  • in particolare, nel caso che la riguarda, il debitore ha proposto l’opposizione, e richiesto la sospensione, sostenendo l’impignorabilità dei beni pignorati in quanto gli stessi sono stati conferiti in fondo patrimoniale (è noto, infatti, che ai sensi dell’articolo 170 del Codice civile l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia);
  • la decisione del giudice ha ritenuto sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensione del processo esecutivo sulla base di una cognizione sommaria dei fatti sulla cui base è stata considerata dimostrata la costituzione del fondo patrimoniale;
  • l’ordinanza del giudice che concede la sospensione del processo esecutivo (come anche quella che rigetta la richiesta di sospensione) può essere oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile.

Fatte queste premesse, occorre aggiungere che:

  • come ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza n. 18.248 del 26.08.2014, tocca al debitore che agisce ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile  – eccependo l’impignorabilità dei beni in quanto conferiti in fondo patrimoniale – dimostrare: a) l’esistenza dell’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine del registro dello stato civile; b) l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito che è all’origine del pignoramento dei beni (e nel caso in cui gli scopi per cui il debito fu contratto fossero stati del tutto voluttuari, il debitore dovrà dimostrare che non avevano comunque nulla a che fare con la gestione e l’amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale come ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 23.163 del 31.10.2014); c) che il creditore era consapevole di questa estraneità;
  • il procedimento di reclamo contro l’ordinanza che concede la sospensione del processo esecutivo è disciplinato dalle norme (articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile) sul procedimento cautelare che prevede che il giudice chiamato a decidere svolga una cognizione sommaria dei fatti nel senso di cognizione superficiale.

Questo vuol dire che per decidere se concedere la sospensione del processo esecutivo e per decidere il reclamo proposto contro la concessa sospensione, il giudice deve limitarsi ad una superficiale valutazione dei fatti da cui emergano o meno i gravi motivi senza approfondimenti che rallenterebbero la sua decisione.

In effetti, uno degli scopi dei procedimenti cautelari e dei provvedimenti adottati in conclusione di procedimenti sottoposti alle regole sul procedimento cautelare è quello di garantire l’attuale stato delle cose, senza dover attendere le lungaggini del processo ordinario, in vista della decisione finale del processo che sarà adottata dal giudice a cognizione piena (cioè con il pieno e completo approfondimento dei fatti).

In altri e più semplici termini, anche in sede di reclamo contro l’ordinanza che ha concesso la sospensione del processo esecutivo, il giudice non può svolgere un approfondimento completo e pieno dei fatti ma deve limitarsi, nel verificare se sussistano gravi motivi, ad una cognizione superficiale dei fatti.

E’ quindi possibile che anche in sede di reclamo il giudice non approfondisca il suo accertamento fino a giungere ad accertare se il debitore abbia dimostrato se, oltre ad essere i beni conferiti in fondo patrimoniale, il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (anche nel caso di scopi voluttuari) e se il creditore fosse consapevole della estraneità, ma si limiti allo stesso tipo di accertamento superficiale già compiuto per concedere la sospensione e sulla cui base è stato ritenuto che sussistano i gravi motivi per concederla.

Non si può escludere pertanto che il giudice che deciderà il reclamo dichiari correttamente motivata  la decisione, compiuta dal giudice che ha concesso la sospensione, sulla sussistenza dei gravi motivi e lasci, per così dire, al giudice che deciderà il merito della vicenda (alla fine del processo) il compito di svolgere gli accertamenti ulteriori e più approfonditi e verificare che il debitore abbia dimostrato tutto ciò che gli tocca di dimostrare per far annullare il pignoramento (cioè, come ho prima anticipato: a) l’esistenza dell’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine del registro dello stato civile; b) l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito che è all’origine del pignoramento dei beni; c) che il creditore era consapevole di questa estraneità).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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