Illuminazione insufficiente sul luogo di lavoro: sanzioni al datore


Rischia l’ammenda il datore di lavoro che, anche senza dolo, non predispone un’illuminazione adeguata; sufficiente la colpa.
Rischia l’ammenda il datore che non predispone un’illuminazione adeguata sul luogo di lavoro. Egli, peraltro, ne risponde anche a titolo di colpa (e non necessariamente di dolo), il che vuol dire che è responsabile anche in assenza di una sua coscienza e volontà di commettere l’illecito. Inoltre può essere condannato sulla sola base del verbale degli ispettori.
Lo ha sancito la Cassazione con una recente sentenza [1].
Non essere in regola con l’illuminazione artificiale significa violare le norme sulla sicurezza sul posto di lavoro.
La legge [2], a riguardo, stabilisce che tutti i locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano una illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
Inoltre, le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
note
1] Cass. sent. n. 37559 del 13.09.2013.
[2] Art. 10 del DPR n. 303/1956. Tali disposizioni sono ora riprodotte nell’art. 63 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che rinvia alle prescrizioni contenute nell’allegato IV, che al punto 1.10 sostanzialmente detta le stesse regole già contenute nell’art. 10 del DPR n. 303/1956.