Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 gennaio – 6 febbraio 2020, n. 5092
Presidente Sabeone – Relatore Stanislao
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22 febbraio 2019, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, disapplicando la recidiva e ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del vincolo di coniugio, rideterminava la pena inflitta ad V.A. per il delitto di atti persecutori consumato ai danni della moglie separata D.G.L. , dal (omissis) , nella misura indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte di merito osservava che:
– l’intervenuta remissione di querela era inefficace in considerazione della ripetizione delle minacce, non avendo rilievo alcuno la loro gravità;
– il comportamento, talora inopportuno, della persona offesa non costituiva una scriminante della condotta dell’imputato;
– il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non concretava un elemento essenziale del contestato delitto.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto di atti persecutori ascrittogli.
La Corte si era ricondotta alla motivazione del primo giudice non verificando così la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Facendo poi riferimento alle sole minacce inviate tramite messaggi telefonici non aveva affrontato il punto dell’evento che l’imputato avrebbe cagionato, il perdurante stato d’ansia, o il fondato timore per la propria incolumità o il mutamento delle abitudini di vita.
Si sarebbe poi dovuto tenere anche conto del fatto che la persona non aveva mostrato particolare timore del prevenuto: quando era intervenuta in una udienza del procedimento di separazione, presente anche l’imputato, e quando aveva riferito al cognato come, nel corso del litigi coniugali, entrambi passassero alle vie di fatto.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il prevenuto non intendeva affatto perseguitare la moglie ma solo rivendicare le proprie esigenze abitative ed impedire, inoltre, che la figlia avuta con costei fosse costretta a frequentarne il nuovo compagno.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge per non avere ritenuto la remittibilità della querela sulla sola base della ripetitività delle minacce senza valutarne la gravità, come invece richiede la norma, l’art. 612 bis c.p., comma 4, dovendosi inoltre tenere conto dell’assoluzione del prevenuto da tutte le condotte ascrittegli dal (omissis) .
Considerato in diritto
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è fondato in relazione al primo ed al terzo motivo. Il secondo motivo, sull’elemento soggettivo del delitto, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, sull’elemento oggettivo del reato.
1. Quanto al primo motivo di censura, infatti, l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale “il cambiamento delle abitudini di vita può essere un sintomo della condotta illecita ma non è un requisito essenziale” è errata in considerazione della stessa lettera dell’art. 612 bis c.p. che prevede come, per configurare il delitto di atti persecutori, alla condotta, reiterata, di minaccia o molestia, debba derivare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma: un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, o il fondato timore per l’incolumità della vittima o di un suo prossimo congiunto o di una persona a questa legata da vincoli affettivi o, infine, il mutamento delle sue abitudini di vita.
L’evento in questione si pone così come elemento essenziale del contestato reato e non appare sufficiente a colmare il vuoto motivazionale della Corte d’appello l’affermazione fatta dal giudice di prime cure circa la “realizzazione (in capo alla persona offesa) dell’evento costituito dal progressivo accumulo di disagio degenerato in uno stato di prostrazione psicologica della vittima”, sia perché non si comprende se l’accennato “disagio” si sia trasfuso in uno degli eventi previsti dalla norma (pur apparendo prospettare “un perdurante e grave stato d’ansia”), sia perché, pur in presenza di specifico motivo di appello, la Corte territoriale, come si è visto, non aveva fornito adeguata risposta ed anzi, meramente ipotizzando un diverso evento (“il mutamento delle abitudini di vita”), ne escludeva, tuttavia (ed erroneamente), la rilevanza.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, come si è detto, l’assorbimento delle censure sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che va, infatti, investigato alla luce di quanto dovesse emergere, innanzitutto, dal dato fattuale, dalle condotte consumate e dall’evento cagionato.
2. Anche il terzo motivo è fondato posto che l’affermazione della Corte di merito, secondo cui “la remissione della querela non ha potuto produrre l’effetto estentivo del reato, poiché ricorrono minacce reiterate, a nulla rilevando secondo la legge il carattere di gravità, ma la ripetizione della condotta volta a spaventare la vittima”, confligge con la lettera della norma, l’art. 612 bis c.p., comma 4, che prevede come la querela sia irrevocabile solo quando le minacce reiterate concretino anche l’ipotesi prevista dall’art. 612 c.p., comma 2 e, quindi, “se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339” del medesimo codice.
Così da far affermare a questa Corte:
– è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015, dep. 20/01/2016, Rv. 266043);
– ed anche che, in tema di atti persecutori, quando la condotta sia realizzata mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave (art. 612 c.p., comma 2) introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 5, n. 12801 del 21/02/2019, Rv. 275306).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza anche sul punto della giudicata irrevocabilità della querela, non avendo la Corte territoriale valutato se le minacce reiterate consumate dall’imputato avessero altresì concretato le ipotesi previste dall’art. 612 c.p., comma 2.
3. In considerazione del titolo del reato e del rapporto personale fra le parti si dispone l’oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 20-06-2012, n. 24575
Va escluso in generale il concorso apparente di norme tra i maltrattamenti e lo stalking laddove la condotta persecutoria si realizzi nell’ambito di rapporti previsti dall’art. 572 c.p. (prevalendo, in tali casi, quest’ultima fattispecie più grave). Il concorso viene, invece, ammesso solo quando vi sia la cessazione del sodalizio familiare e affettivo: sotto questo profilo, ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’art. 612-bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale. Ciò che può valere, in particolare, in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 14-02-2013, n. 7369
Il reato di maltrattamenti posto in essere dal marito nei confronti della moglie assorbe le ipotesi criminose di cui agli articoli 594, 612-bis e 660 del Cp, poste in essere, senza alcuno iato cronologico, anche dopo la cessazione della convivenza, perché la cessazione del rapporto di convivenza, a esempio a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di cui all’articolo 572 del Cp, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 28-03-2013, n. 14692
Il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio se ricorre l’ipotesi di connessione prevista nell’ultimo comma dell’art. 612 bis cod. pen., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v’è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 cod. proc. pen. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 02-05-2018, n. 18717
È configurabile il reato di atti persecutori ex articolo 612 bis del Cp in capo a lavoratore che prende costantemente in giro un collega. Lo afferma la Cassazione che respinge il ricorso del lavoratore “bullo” al quale viene confermata la condanna con l’aggravante legata al fatto che il collega preso di mira è affetto da handicap.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 15-03-2018, n. 11920
In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. per “relazione affettiva” non s’intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 19-07-2018, n. 33842
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 19-07-2018, n. 33842
La condotta di stalking si ravvisa anche nell’evenienza in cui tra le varie condotte si sia realizzato un rinnovato periodo di convivenza o di ripresa del rapporto sentimentale tra il reo e la vittima. Nel contesto di un unico crimine, quale è quello previsto dall’articolo 612bis del codice penale, difatti, l’eventuale riconciliazione non è indicativa in alcun modo del venir meno delle ragioni di sussistenza del delitto.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 17-07-2018, n. 33127
È ravvisabile la fattispecie dello stalking aggravato quando l’imputato abbia rivolto la sua azione persecutoria nei confronti di un soggetto terzo servendosi di un’ulteriore persona per portare a termine il proprio progetto criminale.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 12-07-2018, n. 31996
Il carattere del delitto di atti persecutori quale reato abituale improprio rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 09-05-2018, n. 20473
Il reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612bis del Cp, è configurabile anche in caso di comportamenti reiterati di minaccia e molestia posti in essere nei confronti dei vicini di casa.