Legge sul telelavoro: cosa prevede?


Lavoro a distanza con postazione fissa: diritti e obblighi, adempimenti, organizzazione dell’attività.
Telelavoro, smart working (lavoro agile) e lavoro a domicilio sono delle forme di organizzazione dell’attività sempre più diffuse, che rendono più facile conciliare impiego e famiglia.
Il telelavoro subordinato, in particolare, prevede lo svolgimento dell’attività a distanza, ad esempio da casa: ha molti punti in comune con lo smart working, ma, al contrario del lavoro agile, normalmente richiede una postazione di lavoro fissa (anche se, grazie alla diffusione del telelavoro mobile e delle imprese virtuali, questa distinzione sta venendo di fatto a cadere). Questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa comporta particolari regole organizzative da applicare al rapporto di lavoro, nonché specifiche misure da adottare obbligatoriamente in materia di salute e sicurezza.
Ma, nel dettaglio, la legge sul telelavoro cosa prevede? Innanzitutto, bisogna tener presente che il telelavoratore ha gli stessi diritti di un dipendente che svolge analoghe mansioni nella sede dell’impresa.
Il dipendente, anche se non si trova fisicamente in azienda, ha comunque diritto alle stesse opportunità offerte alla generalità del personale, e alla stessa mole di lavoro: anche se è libero di gestire l’organizzazione del proprio tempo, le prestazioni richieste devono essere dello stesso tipo, quantità e qualità rispetto a quelle svolte dai dipendenti che lavorano nei locali dell’azienda. Non è possibile affidare al dipendente un carico di lavoro extra rispetto ai colleghi, a parità di compenso, per il solo fatto che lavori da casa.
Azienda e dipendente devono, inoltre, accordarsi su come ripartire le spese sostenute dal telelavoratore per l’attività lavorativa. Ma procediamo con ordine.
Indice
Qual è la legge sul telelavoro?
Il contratto di telelavoro è un contratto di lavoro subordinato: la prestazione ha la particolarità di essere svolta a distanza rispetto alla sede aziendale, tramite una postazione fissa.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, la disciplina del telelavoro è contenuta nell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004: si tratta di un accordo quadro generale, che può essere integrato dai contratti collettivi.
Il telelavoro, nel rispetto della normativa generale sul lavoro subordinato, dell’accordo quadro e delle disposizioni del contratto collettivo applicato, può essere in parte disciplinato da accordi collettivi di secondo livello e dal contratto di lavoro individuale.
Come funziona il telelavoro?
Il telelavoro è un contratto di lavoro subordinato nel quale:
- l’attività lavorativa è eseguita in un luogo diverso da quello in cui si trova il datore di lavoro;
- nello svolgimento dell’attività e per collegarsi con l’azienda il dipendente utilizza tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- l’organizzazione dell’attività ed i tempi di lavoro sono flessibili.
Il telelavoro può essere a tempo pieno o part-time, a tempo determinato o indeterminato.
Quali tipi di telelavoro ci sono?
Il telelavoro, in base al diverso collegamento esistente tra il telelavoratore e l’azienda, può appartenere alle seguenti tipologie:
- telelavoro on line: il lavoratore, pur svolgendo la sua prestazione al di fuori della sede aziendale, può interagire costantemente con l’azienda grazie a specifici canali telematici;
- telelavoro one way: in questo caso, il lavoratore trasmette le informazioni all’azienda ma non ha la possibilità di interagire;
- telelavoro off line: in questo caso, non c’è alcun collegamento elettronico tra il lavoratore e l’azienda; il lavoratore svolge la sua prestazione in base ad istruzioni ricevute preventivamente dal datore di lavoro ed il controllo avviene solo alla consegna del lavoro, che non avviene telematicamente.
Il telelavoro può essere inoltre svolto da casa (homeworking o telelavoro a domicilio), da telecentri o in maniera mobile. L’impresa stessa può essere un’impresa virtuale: non ha una sede fisica, esiste solo in rete ed i dipendenti svolgono la prestazione esclusivamente per via telematica.
Come si attiva il telelavoro?
Il telelavoro non può essere imposto, né dal lavoratore né dal dipendente, ma è frutto di un accordo tra azienda e lavoratore. Questo accordo può essere contenuto nel contratto di lavoro iniziale o essere concluso successivamente. In ogni caso, il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore un’adeguata informativa sullo svolgimento dell’attività, su obblighi e diritti e sulla salute e la sicurezza. Deve anche informarlo sulle restrizioni riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, web, e sulle relative sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Se il dipendente si rifiuta di aderire agli accordi di telelavoro non può essere licenziato.
Qual è l’orario di lavoro del telelavoratore?
Al telelavoratore non si applicano le disposizioni relative alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima dell’orario settimanale, in quanto la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dal dipendente stesso [1].
Il contratto collettivo applicato o gli accordi individuali possono comunque regolamentare l’orario di lavoro del telelavoratore, conformandolo a quello dei dipendenti che svolgono attività nei locali dell’azienda, o prevedendo la disponibilità del telelavoratore in determinate fasce orarie. Il datore di lavoro può servirsi, per monitorare le ore di attività effettiva, degli strumenti impiegati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa; in questo caso non sono necessari accordi collettivi o autorizzazioni da parte dell’Ispettorato Territoriale o Nazionale del lavoro per utilizzare le informazioni raccolte.
Il contratto collettivo applicato può anche prevedere l’obbligo, a carico del telelavoratore, di rientrare periodicamente in azienda per motivi tecnico-organizzativi o per la formazione.
In ogni caso, il carico di lavoro e le prestazioni richieste al telelavoratore non devono essere superiori a quanto richiesto ai lavoratori con mansioni/compiti/ruoli equivalenti che svolgono attività nei locali dell’impresa. Inoltre, i criteri di valutazione del telelavoratore devono essere gli stessi utilizzati per la generalità dei dipendenti, senza discriminare l’interessato a causa dello svolgimento dell’attività a distanza.
Per tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si può comunque ricorrere ad accordi specifici integrativi collettivi o individuali.
Telelavoro: chi paga la connessione internet e il pc?
Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’installazione e della manutenzione degli strumenti necessari al telelavoratore, a meno che questi non faccia uso di strumenti propri.
Le somme erogate al telelavoratore per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici sono a carico del datore di lavoro, essendo sostenute dal dipendente per svolgere l’attività lavorativa.
Controllo a distanza del telelavoratore
È possibile, per il datore, controllare a distanza l’attività del telelavoratore, ma i controlli devono essere eseguiti nel rispetto della normativa in merito (Statuto dei lavoratori [2]) e del regolamento sulla privacy.
note
[1] Art.17 Co. 5 D.lgs. 66/2003.
[2] L. 300/1970.