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Se pratico arti marziali, fino a che punto posso difendermi?

9 Febbraio 2020
Se pratico arti marziali, fino a che punto posso difendermi?

Si può picchiare una persona per difendere se o altri in una situazione di pericolo? Quando c’è legittima difesa?

Un nostro lettore ci chiede: «Se pratico arti marziali, fino a che punto posso difendermi? Posso intervenire per tutelare una persona in pericolo, per esempio una donna o un bambino? Posso picchiare i ladri che mi entrano in casa di notte?». 

Il quesito ci impone di ritornare ancora una volta sul concetto di legittima difesa e di legittima difesa domiciliare. Si tratta di due argomenti che abbiamo già trattato ampiamente all’interno di queste stesse pagine, ma che è sempre opportuno ribadire, anche perché l’aumento della micro criminalità nelle città, dettato soprattutto dal degrado urbano, pone la necessità di adottare validi sistemi di tutela della persona e dell’abitazione. 

Ma procediamo con ordine e partiamo da cosa si intende per legittima difesa.

Quando c’è legittima difesa?

Per capire come funziona la legittima difesa bisogna tenere sempre a mente i suoi cinque presupposti:

  • la necessità della difesa: difendersi è ammesso solo quando non è possibile fare altrimenti (darsi alla fuga, chiamare le autorità, ecc.);
  • l’attualità del pericolo: quando il malvivente è già scappato non è possibile rincorrerlo per ferirlo o ucciderlo, anche se questi si è impossessato dell’altrui portafogli o della bicicletta di un bambino;
  • l’involontarietà del pericolo: chi provoca una rissa o aizza un’altra persona offendendola ripetutamente non può invocare la legittima difesa per proteggersi dalla reazione dell’altro;
  • l’ingiustizia dell’offesa: non si può parlare di legittima difesa se un poliziotto sta cercando di immobilizzarti per arrestarti;
  • la proporzionalità tra l’offesa e la reazione: il diritto che è messo in pericolo deve avere la stessa importanza del diritto che si viola con la propria reazione. La vita e la salute valgono di più sia dei beni materiali sia della propria casa. Deve esserci proporzionalità anche tra le modalità dell’aggressione e le modalità della difesa: la reazione deve, infatti, essere la meno grave possibile. 

È lecito usare le arti marziali come difesa?

Per stabilire se sia lecito difendersi con le arti marziali bisogna partire da un concetto: l’offesa a un’altra persona è legittima – ossia non punibile né civilmente, né penalmente – solo se costruisce un mezzo di difesa. E la difesa è sempre la reazione a un’aggressione altrui o a una seria e grave minaccia di aggressione. In buona sostanza, in un ordine temporale, la legittima difesa viene sempre “dopo” il comportamento illecito altrui. 

Ebbene, alcune arti marziali, come il judo, nascono come tecniche di difesa da una aggressione; è difficile, quindi, immaginare l’impiego di tale abilità come strumento di offensiva. In altre, come il karatè, è presente anche la componente dell’attacco. 

Il punto, però, è che la legge non ammette neanche l’eccesso di legittima difesa che si verifica quando qualcuno, anche se non seriamente in pericolo, lede l’altrui integrità fisica. Si pensi a una persona, minacciata da qualcuno con una semplice fionda, che uccide il suo aggressore. 

Per valutare se la difesa sia legittima o meno bisogna, quindi, partire dall’analisi del comportamento altrui da cui scaturisce il tentativo di difesa. Questo perché, per non commettere reato, è necessario che la difesa sia proporzionata all’offesa.

L’impiego dell’arte marziale deve, quindi, servire eventualmente per disarmare il malvivente o per paralizzarlo, per mettere al sicuro la propria o l’altrui integrità, ma non anche per uccidere almeno quando questi non abbia la stessa intenzione. 

In pratica: fino a che punto difendersi con le arti marziali?

Volendo sintetizzare in modo pratico quanto abbiamo detto sinora possiamo dire che:

  • chi usa le arti marziali come strumento di difesa da una aggressione fisica già in atto non può essere punito, ma deve fare attenzione a non uccidere o ferire gravemente l’altra persona, a meno che questa non sia armata e le sue intenzioni siano particolarmente minacciose (è lecito, infatti, uccidere se c’è il pericolo di essere uccisi); 
  • chi usa le arti marziali come strumento di attacco contro un’imminente aggressione non ancora in atto non è punibile solo se tale pericolo è serio, attuale, grave e non ha altro modo per evitarlo (ad esempio, la fuga). Accettare un duello non è, infatti, lecito. Anche in questo caso, la difesa dovrà essere proporzionata all’offesa;
  • chi usa le arti marziali come strumento di attacco contro un’aggressione subita da terze persone (ad esempio, un bambino, una vecchietta o anche un altro uomo disarmato), non è ugualmente punibile, ma sempre che sussistano le condizioni appena viste (serietà, attualità e gravità del pericolo; proporzione tra offesa e difesa);
  • chi usa le arti marziali come strumento di attacco senza che sia in atto un’aggressione fisica, ad esempio, come reazione a un insulto o a una minaccia verbale che, tuttavia, non intende tramutarsi immediatamente in una violenza (ad esempio, nei confronti di chi dice «Stai attento a dove vai nei prossimi giorni…») commette reato.

Posso picchiare i ladri che mi entrano in casa di notte?

La nuova legittima difesa domiciliare consente di reagire contro i ladri che entrano in casa solo quando la loro presenza è fonte di un “grave turbamento”. Il che significa che i ladri devono essere armati e che non ci deve essere altro modo per scappare. Leggi Ladro in casa: si può sparare?. Il giudice deve accertare se il padrone di casa ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, piuttosto che soltanto dei beni: la nuova causa di non punibilità, infatti, opera soltanto nel primo caso.

In ogni caso, lo stato di pericolo si presume: spetta al ladro dimostrare che le sue intenzioni non erano tali da dover giustificare una reazione violenta. La riforma ha escluso la punizione per chi agisce al fine di proteggere la propria o l’altrui incolumità e lo fa «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». 



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4 Commenti

  1. Il nunchaku, strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o “bianche”, essendo destinato all’offesa alla persona perché idoneo a strangolare, oltre che a colpire e ledere.

  2. Sussistono le circostanze aggravanti della minorata difesa e dell’abuso di autorità nel caso di atti sessuali posti in essere da un istruttore di arti marziali nei confronti dei suoi allievi minorenni.

  3. La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere non può trovare applicazione nel caso di porto senza giustificato motivo di un nun-chaku, costituito da due bastoni collegati da una catena, che deve essere qualificato come arma propria, senza che a tal fine rilevi l’uso nell’esercizio delle arti marziali.

  4. Nel caso di attività sportiva esplicantesi in esibizione-allenamento di arti marziali, i contendenti debbono usare particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalità di pratica sportiva, caratterizzata da una minore carica agonistica, da un maggiore controllo delle manifestazioni di violenza agonistica e della velocità dei colpi, con specifico riferimento alla capacità di esperienza dell’avversario ed ai mezzi di protezione in concreto utilizzati.

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