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Pignoramento fondo patrimoniale: ultime sentenze

14 Giugno 2021 | Autore:
Pignoramento fondo patrimoniale: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: pignoramento del creditore ipotecario; inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale; costituzione del fondo patrimoniale con riserva della proprietà a favore del coniuge costituente. 

L’esecuzione dei crediti sui beni costituiti in fondo patrimoniale

Se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, n.8201

Alienazione di un bene del fondo patrimoniale

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile formalmente soggetto a vincolo derivante da fondo patrimoniale, ma nel frattempo alienato con atto notarile non ancora trascritto, deve ritenersi che dall’atto dispositivo derivano sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale era stato conferito), sia sfavorevoli (l’alienazione dell’immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), per cui eventuali conflitti tra il terzo acquirente e il creditore dell’alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre nei rapporti tra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all’assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

Cassazione civile sez. III, 30/08/2018, n.21385

Ipoteca su un immobile costituito in fondo patrimoniale

Qualora un immobile incluso in un fondo patrimoniale sia stato alienato a terzi e su di esso sia stata iscritta ipoteca in data anteriore alla trascrizione della compravendita, gli effetti dell’atto dispositivo non sono opponibili al creditore, se per lui pregiudizievoli, ma ciò non esclude che il creditore possa comunque avvalersi di quegli effetti qualora siano per lui favorevoli, come emerge dal coordinamento del principio consensualistico con quello dell’efficacia meramente dichiarativa della trascrizione.

(Nella specie, in cui un creditore aveva iscritto ipoteca su un immobile costituito in fondo patrimoniale da coniugi suoi debitori e da questi ultimi alienato con atto trascritto successivamente all’iscrizione ipotecaria, la S.C. ha ritenuto che il creditore potesse giovarsi di tale alienazione per dedurre la sopravvenuta inefficacia dei vincoli derivanti dalla pregressa appartenenza dell’immobile ad un fondo patrimoniale e che, nel contempo, allo stesso creditore non fosse opponibile l’alienazione, in quanto trascritta successivamente alla iscrizione dell’ipoteca).

Cassazione civile sez. III, 30/08/2018, n.21385

Conferimento in un fondo patrimoniale l’unico immobile pignorabile

Integra il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il compimento di un atto fraudolento o simulato che ostacoli o ritardi nell’azione l’avente diritto, a prescindere dalla effettiva realizzazione dello scopo perseguito.

(Fattispecie relativa al conferimento in un fondo patrimoniale dell’unico bene immobile suscettibile di pignoramento da parte dell’imputato che era stato condannato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).

Cassazione penale sez. VI, 10/02/2016, n.7525

Frutti del fondo patrimoniale

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari, sicché in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore che ha costituito il fondo patrimoniale allegare e provare che il debito era stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.

Tribunale Pavia sez. III, 21/05/2015

Pignoramento di beni di un fondo patrimoniale

In tema di opposizione all’esecuzione ed al pignoramento di beni di un fondo patrimoniale, e quindi di procedura esecutiva immobiliare, spetta all’opponente allegare e provare i titoli-fonte del rapporto obbligatorio ed il relativo contesto in cui le singole (e differenti) obbligazioni, di entrambi gli opponenti, vennero contratte onde consentire al magistrato di escludere, anche in via presuntiva, la loro riconducibilità ai bisogni familiari.

E’, così, legittima la sentenza con cui, accertata l’omissione probatoria dell’opponente e quindi dichiarata l’inesistenza di pregiudizialità tra processo di merito e procedura esecutiva tra le stesse parti, sia respinta l’istanza di sospensione del processo esecutivo su un fondo patrimoniale trascritto ed annotato anteriormente alla trascrizione del (relativo) pignoramento.

Cassazione civile sez. III, 07/02/2013, n.2970

Legittimità dell’ipoteca sui beni vincolati a fondo patrimoniale

L’iscrizione ipotecaria ha peculiarità e natura diversa dall’esecuzione forzata, non rivestendo neanche la caratteristica di misura cautelare propedeutica e preordinata all’esecuzione forzata; non esiste infatti obbligo del creditore di attivarla e può avere funzione conservativa o di garanzia.

In tal senso, l’iscrizione ipotecaria ha natura di provvedimento amministrativo di autotutela conservativa. L’ipoteca, pertanto non può essere considerata propriamente un atto dell’esecuzione — che inizia solo con il pignoramento — ma è soltanto un semplice vincolo di prelazione.

Conseguentemente è legittimo il comportamento dell’Agente della riscossione che abbia iscritto ipoteca sui beni del debitore facenti parte del fondo patrimoniale costituito con il proprio coniuge nel medesimo anno in cui sorgevano i debiti tributari non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 170 c.c. che riguarda l’esecuzione sui beni del fondo mentre l’ipoteca ha una funzione conservativa.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXVI, 07/09/2012, n.112

Opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi

Se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cassazione civile sez. III, 24/01/2012, n.933

Costituzione del fondo patrimoniale ed effetti del pignoramento

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., così come stabilito dall’art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità-notizia.

Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cassazione civile sez. III, 24/01/2012, n.933

Beni del fondo patrimoniale

Va sospesa l’esecuzione intrapresa su beni del fondo patrimoniale annotato e trascritto prima della trascrizione del pignoramento eseguito per obbligazioni estranee ai bisogni familiari, nella fattispecie costituite dal debito fiscale dell’attività di uno solo dei coniugi.

Nel successivo giudizio di merito iscritto a ruolo a seguito del ricorso in opposizione, in cui entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sull’opposizione per cui è causa, in considerazione dell’intervenuta rinuncia del creditore procedente, va comunque disposta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la rinuncia dell’Amministrazione al richiesto pignoramento è stata posta in essere soltanto a seguito dell’emissione di ordinanza di sospensione dell’esecuzione e, quindi, dopo la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio di merito.

Tribunale Bari sez. II, 03/01/2012, n.12

La costituzione del fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., così come stabilito dall’art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.

Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Cassazione civile sez. III, 30/09/2008, n.24332

Divieto di impignorabilità

Sul tema dei limiti intrinseci del sequestro conservativo, l’art. 316 c.p.p., riprendendo la formula adottata dall’art. 671 c.p.c., consente il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme di danaro e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. L’art. 46 n. 4) l. fall. esclude dall’assoggettamento all’esecuzione concorsuale i redditi di beni costituiti in patrimonio familiare (corrispondente all’attuale fondo patrimoniale), salvo il disposto di cui all’art. 170 c.c. È evidente che l’impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale consegue al vincolo di destinazione.

L’art. 170 c.c. non consente l’esecuzione (e dunque la pignorabilità) sui beni del fondo per debito che il creditore conosceva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; l’espressione non fa che ribadire il vincolo del fondo ai bisogni della famiglia ed ammette l’esecuzione per debiti estranei solo quando il creditore non conosceva tale estraneità, ossia credeva che il debito fosse contratto per sopperire a quei bisogni.

I debiti di una società a responsabilità limitata necessariamente sono conosciuti come estranei ai bisogni della famiglia, pertanto il divieto di impignorabilità rimane operante e si estende al sequestro conservativo, minandolo alla base.

Non ha alcuna rilevanza il fatto che i debiti siano stati contratti prima della costituzione del patrimonio familiare; la pignorabilità, infatti, va considerata al momento in cui ha luogo l’esecuzione, salvi ovviamente gli effetti del positivo esperimento dell’azione revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Tribunale Bari sez. riesame, 31/03/2008

Beni oggetto del pignoramento e atto di costituzione di fondo patrimoniale

Non merita accoglimento l’opposizione all’esecuzione sul presupposto che i beni oggetto del pignoramento siano stati oggetto di un anteriore atto di costituzione di fondo patrimoniale e come tali non pignorabili. Occorrerebbe a tal fine la dimostrazione del fatto che il fondo patrimoniale sia stato costituito prima del sorgere delle obbligazioni o che i debiti siano inerenti alle esigenze della famiglia.

Tribunale Monza sez. III, 03/03/2008

Opposizione all’espropriazione forzata

In caso di pignoramento di bene immobile in comproprietà a due soggetti, su cui sia stato costituito – anteriormente al pignoramento – un fondo patrimoniale avente ad oggetto la metà del suddetto bene, il coniuge di uno dei comproprietari, cointestatario insieme a quest’ultimo del fondo patrimoniale, deve ritenersi legittimato a proporre opposizione alla espropriazione forzata atteso che – nel caso di specie – la suddetta azione va configurata come opposizione del terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. Per “terzo opponente” deve intendersi, dunque, qualsiasi soggetto, estraneo al processo esecutivo, che vanti sul bene pignorato un diritto che possa prevalere rispetto a quello del creditore.

Tribunale Tempio Pausania, 09/01/2007, n.9

Fondo patrimoniale: opposizione al pignoramento

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l’ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.

Cassazione civile sez. III, 15/03/2006, n.5684

Fondo patrimoniale con riserva della proprietà a favore del coniuge

Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale con riserva della proprietà a favore del coniuge costituente, i beni di esso, esclusi i frutti, possono formare oggetto di pignoramento anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Tribunale Bassano Grappa, 03/02/1994



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5 Commenti

  1. Il giudice ha sospeso il pignoramento di un bene conferito in un fondo patrimoniale. Che margini ho per fare reclamo?

    1. Occorre, innanzitutto, premettere i seguenti dati: il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva adottato dal giudice è previsto dall’articolo 624 del Codice di procedura civile nei casi in cui, come il suo, sia stata proposta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile e sussistano gravi motivi; in particolare, nel caso che la riguarda, il debitore ha proposto l’opposizione, e richiesto la sospensione, sostenendo l’impignorabilità dei beni pignorati in quanto gli stessi sono stati conferiti in fondo patrimoniale (è noto, infatti, che ai sensi dell’articolo 170 del Codice civile l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia);
      la decisione del giudice ha ritenuto sussistenti i gravi motivi per concedere la sospensione del processo esecutivo sulla base di una cognizione sommaria dei fatti sulla cui base è stata considerata dimostrata la costituzione del fondo patrimoniale;
      l’ordinanza del giudice che concede la sospensione del processo esecutivo (come anche quella che rigetta la richiesta di sospensione) può essere oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile.Fatte queste premesse, occorre aggiungere che:come ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza n. 18.248 del 26.08.2014, tocca al debitore che agisce ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile – eccependo l’impignorabilità dei beni in quanto conferiti in fondo patrimoniale – dimostrare: a) l’esistenza dell’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine del registro dello stato civile; b) l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito che è all’origine del pignoramento dei beni (e nel caso in cui gli scopi per cui il debito fu contratto fossero stati del tutto voluttuari, il debitore dovrà dimostrare che non avevano comunque nulla a che fare con la gestione e l’amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale come ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 23.163 del 31.10.2014); c) che il creditore era consapevole di questa estraneità;il procedimento di reclamo contro l’ordinanza che concede la sospensione del processo esecutivo è disciplinato dalle norme (articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile) sul procedimento cautelare che prevede che il giudice chiamato a decidere svolga una cognizione sommaria dei fatti nel senso di cognizione superficiale.Questo vuol dire che per decidere se concedere la sospensione del processo esecutivo e per decidere il reclamo proposto contro la concessa sospensione, il giudice deve limitarsi ad una superficiale valutazione dei fatti da cui emergano o meno i gravi motivi senza approfondimenti che rallenterebbero la sua decisione.In effetti, uno degli scopi dei procedimenti cautelari e dei provvedimenti adottati in conclusione di procedimenti sottoposti alle regole sul procedimento cautelare è quello di garantire l’attuale stato delle cose, senza dover attendere le lungaggini del processo ordinario, in vista della decisione finale del processo che sarà adottata dal giudice a cognizione piena (cioè con il pieno e completo approfondimento dei fatti).

      In altri e più semplici termini, anche in sede di reclamo contro l’ordinanza che ha concesso la sospensione del processo esecutivo, il giudice non può svolgere un approfondimento completo e pieno dei fatti ma deve limitarsi, nel verificare se sussistano gravi motivi, ad una cognizione superficiale dei fatti.E’ quindi possibile che anche in sede di reclamo il giudice non approfondisca il suo accertamento fino a giungere ad accertare se il debitore abbia dimostrato se, oltre ad essere i beni conferiti in fondo patrimoniale, il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (anche nel caso di scopi voluttuari) e se il creditore fosse consapevole della estraneità, ma si limiti allo stesso tipo di accertamento superficiale già compiuto per concedere la sospensione e sulla cui base è stato ritenuto che sussistano i gravi motivi per concederla.Non si può escludere pertanto che il giudice che deciderà il reclamo dichiari correttamente motivata la decisione, compiuta dal giudice che ha concesso la sospensione, sulla sussistenza dei gravi motivi e lasci, per così dire, al giudice che deciderà il merito della vicenda (alla fine del processo) il compito di svolgere gli accertamenti ulteriori e più approfonditi e verificare che il debitore abbia dimostrato tutto ciò che gli tocca di dimostrare per far annullare il pignoramento (cioè, come ho prima anticipato: a) l’esistenza dell’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine del registro dello stato civile; b) l’estraneità ai bisogni della famiglia del debito che è all’origine del pignoramento dei beni; c) che il creditore era consapevole di questa estraneità).

  2. Chi non paga le cartelle esattoriali può subire, in qualsiasi momento, l’iscrizione di una ipoteca sulla casa ma solo se il debito supera 20mila euro (per i creditori privati non è previsto tale limite). Prima dell’ipoteca è necessario inviare un preavviso di ipoteca almeno 30 giorni prima. L’ipoteca può essere iscritta anche sulla cosiddetta «prima casa»: il noto divieto di toccare l’unico immobile di proprietà del debitore riguarda infatti solo il pignoramento.

  3. Io e mia moglie abbiamo costituito un fondo patrimoniale con la casa e siamo in regime di separazione dei beni. Alla morte di uno, il consorte conserva il diritto d’uso anche se c’è un tentativo di pignoramento?

    1. Nel rispondere alla richiesta è necessario premettere che il fondo patrimoniale è quel complesso di beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. La peculiarità del fondo patrimoniale attiene al regime giuridico cui i beni vincolati sono sottoposti. Più in particolare, i beni che costituiscono il fondo patrimoniale:non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice; non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi qualora essi fossero a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;i frutti provenienti dai beni del fondo possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia.Il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria. Quest’ultima rientra tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e legittima il creditore a chiedere che gli atti di disposizione del patrimonio del debitore, con i quali questi rechi pregiudizio al suo credito, vengano dichiarati inefficaci. La dichiarazione di inefficacia produce effetti soltanto in favore del creditore procedente in giudizio pur rimanendo l’atto di disposizione valido ed efficace nei confronti dei terzi. Il codice civile subordina l’esercizio dell’azione revocatoria all’esistenza di due presupposti:l’eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall’atto di disposizione patrimoniale;la scientia damni, cioè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, oppure – qualora l’atto di disposizione patrimoniale sia anteriore al sorgere del credito – l’animus nocendi, cioè la dolosa preordinazione dell’operazione negoziale al fine di arrecare il pregiudizio indicato.L’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di compimento dell’atto di disposizione patrimoniale. È bene, inoltre, aggiungere che il fondo patrimoniale non ha durata illimitata nel tempo, bensì il codice civile prevede espressamente le ipotesi di scioglimento del fondo stabilendo che la destinazione dello stesso termina in presenza di uno dei seguenti casi:annullamento del matrimonio;scioglimento del matrimonio;cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si ha scioglimento del matrimonio:nel caso di morte di uno dei coniugi;nel caso di separazione personale dei coniugi.Tuttavia è bene ricordare che, se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.Premesso che con la morte di uno dei coniugi il fondo patrimoniale si scioglie e quindi non è più opponibile agli eventuali creditori per tutelare i propri beni da una possibile azione esecutiva, il quesito posto attiene alla possibilità del coniuge superstite di continuare ad abitare nella casa familiare dopo il decesso dell’altro coniuge. Ebbene, al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare nonché il diritto di uso sui beni mobili che la corredano, qualora la casa sia di proprietà del defunto o sia di proprietà comune. Dalla norma citata deriva la logica conseguenza che, se la proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare è divisa in parti uguali tra i coniugi in regime di separazione coniugale, al momento della morte di uno, l’altro erediterà il diritto di abitazione sulla metà spettante al coniuge defunto. Il problema che si pone nel caso del lettore però è se il diritto di abitazione può essere fatto valere nei confronti dei creditori. Ebbene, poiché lui scrive che il regime patrimoniale adottato da lui e da sua moglie è quello della separazione dei beni, è opportuno precisare che, in costanza di tale regime, ciascuno dei coniugi risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte personalmente, salvo che l’obbligazione sia stata assunta congiuntamente. Peraltro, i coniugi in regime di separazione dei beni ben possono decidere di acquistare un bene in comproprietà: in tal caso però non si sarà in presenza di una comunione legale bensì di una comunione ordinaria in base alla quale ciascun partecipante alla comunione è proprietario di una quota del bene di cui è titolare. In altre parole, nel caso di acquisto di un bene in comune, poiché ciascuno dei coniugi è proprietario solo di una quota del bene, è con quella quota che risponderà dei debiti contratti nei confronti dei terzi. L’unica eccezione è ravvisata dalla giurisprudenza nel caso di obbligazioni contratte da un coniuge per soddisfare bisogni primari della famiglia (quali, ad esempio, esigenze di salute di un figlio): in tal caso dell’obbligazione contratta risponderanno entrambi i coniugi. Di conseguenza, qualora il coniuge che muore per primo sia il debitore, i creditori potranno soddisfarsi soltanto sulla quota dell’immobile di proprietà del loro debitore e non sulla metà di cui è proprietario il coniuge superstite. È importante ricordare che il regime di separazione dei beni è opponibile ai creditori soltanto qualora sia stato debitamente trascritto a margine dell’atto di matrimonio. Quanto al diritto di abitazione che il coniuge superstite può vantare sulla quota del bene immobile dell’altro coniuge, secondo la disciplina dettata dal nostro codice civile il diritto di abitazione non è suscettibile di essere sottoposto ad ipoteca né può formare oggetto di pignoramento o di sequestro. Purtuttavia il creditore, al fine di soddisfare il proprio diritto, può sempre avviare un’azione esecutiva pignorando il bene immobile del proprio debitore sul quale grava un diritto di abitazione in favore di altro soggetto. In tale ipotesi le servitù iscritte dopo l’iscrizione di un’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario: analoga regola vale per il creditore pignorante rispetto al quale hanno effetto solo gli atti di disposizione trascritti prima del pignoramento. Il legislatore precisa che la stessa disposizione si applica per i diritti di uso, di usufrutto e di abitazione. In altre parole, al fine di poter opporre al creditore pignorante il diritto di abitazione è necessario che la costituzione del diritto sia stata trascritta prima dell’inizio dell’azione esecutiva. In conclusione, qualora il coniuge superstite non sia il debitore, al fine di poter opporre il diritto di abitazione acquisito per successione ereditaria dell’altro coniuge, è necessario che proceda alla trascrizione dello stesso prima che il creditore avvii la procedura di pignoramento. In ultimo, che al fine di evitare di subentrare nella posizione del de cuius – ereditando quindi tutti i debiti – è opportuno che il coniuge superstite accetti l’eredità con beneficio d’inventario.

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