Ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento per l’Ici dopo aver ricevuto nel corso del 2019 avvisi di accertamento. Quali sarebbero i motivi per impugnarla?
Occorre dire innanzitutto che l’atto di ingiunzione di pagamento può essere eventualmente impugnato non per vizi di merito, ma solo per vizi di tipo formale.
Questo significa che tutte le questioni relative all’imposta (cioè se è effettivamente dovuta, se è calcolata in modo corretto, eccetera) non possono più essere da lei sollevate impugnando l’atto di ingiunzione di pagamento perché dovevano essere sollevate impugnando (entro sessanta giorni dalla loro notifica) gli avvisi di accertamento che le sono stati notificati nel corso del 2019.
L’ingiunzione di pagamento, come le anticipavo, può essere invece impugnata solo per vizi di forma.
Analizzando l’ingiunzione a lei recapitata non emerge alcun vizio che lei possa contestare.
Infatti l’ingiunzione di pagamento può essere generalmente impugnata per i seguenti vizi:
- notifica tardiva (articolo 1, comma 163 della legge n. 296 del 2006) nel caso avvenga oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo (ma nel suo caso gli avvisi di accertamento sono diventati definitivi nel corso del 2019 per cui l’ente creditore e/o riscossore aveva tempo per notificarle l’ingiunzione di pagamento fino al 31 dicembre 2022);
- violazione dell’articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 che prevede che l’ingiunzione debba essere preceduta da una comunicazione che informi il contribuente del dettaglio dei debiti esistenti a suo carico, ma nel suo caso questo vizio non può essere contestato perché la legge precisa che la comunicazione è obbligatoria solo se il debito è inferiore a 1.000,00 euro (nel suo caso, invece, il debito è di molto superiore ai mille euro);
- mancata indicazione e disponibilità degli atti presupposti in cui siano contenute le ragioni della decisione adottata nei confronti del contribuente (cioè, nel suo caso, degli avvisi di accertamento) in violazione dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 241 del 1990, ma nell’ingiunzione di pagamento a lei notificata tutti gli avvisi di accertamento sono stati puntualmente indicati e sono pure indicati i punti di contatto a cui rivolgersi per ottenere informazioni in merito.
Poiché, quindi, non vi sono fondati motivi per impugnare l’atto, il suggerimento è quello di sfruttare le possibilità eventualmente concesse dal regolamento Ici del comune creditore per ottenere una rateizzazione dell’importo ed evitare, in tal modo, l’avvio di procedure esecutive (pignoramenti) o misure cautelari (fermo e ipoteca) a suo carico.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte