Modifica dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge e dei figli: gli effetti sono retroattivi?
Se tu e tua moglie – o tuo marito – vi state per separare e, non avendo trovato un accordo, avete deciso di farvi causa (optando, quindi, per una separazione giudiziale) state ben certi che la sentenza arriverà dopo diversi anni. Nel frattempo, però, la misura dell’eventuale assegno di mantenimento viene stabilita, in via provvisoria, dal presidente del tribunale alla prima udienza. Questa decisione viene poi sostituita dalla sentenza definitiva: sentenza che può confermare, revocare o modificare l’importo stabilito inizialmente.
Che succede se la sentenza modifica l’ammontare dell’assegno? Da quando decorre l’assegno di mantenimento fissato in via definitiva dal tribunale? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Naturalmente, quanto diremo a breve vale sia nel caso di mantenimento dopo la separazione che dopo il divorzio (cosiddetto assegno divorzile). Ma procediamo con ordine.
Indice
Da quando decorre l’assegno di mantenimento all’ex moglie?
Secondo la Cassazione [1], l’assegno di mantenimento all’ex moglie è dovuto dal momento del deposito del ricorso di separazione. E ciò in virtù del principio secondo cui un diritto non può «restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio».
Questo significa che:
- l’ammontare del mantenimento fissato dal presidente del tribunale retroagisce alla data di presentazione della domanda: bisognerà quindi versare anche gli arretrati sino a quel giorno;
- se l’ammontare del mantenimento fissato dal giudice, a fine della causa, è superiore rispetto a quello determinato dal Presidente del tribunale, bisognerà versare anche le differenze per tutto il tempo in cui si è svolto il giudizio;
- se l’ammontare del mantenimento è invece inferiore rispetto a quello determinato dal Presidente non sono dovuti rimborsi.
In ogni caso, per far decorrere l’assegno dalla data della domanda, occorre verificare se allora già c’erano le condizioni per stabilirlo. Per farlo, bisogna condurre un’indagine sul caso concreto [2].
Da quando decorre l’assegno di mantenimento per i figli?
La soluzione appena individuata per la decorrenza dell’assegno di mantenimento all’ex moglie (v. paragrafo precedente) vale anche per quanto riguarda il mantenimento ai figli. Sicché, anche in questo caso, bisogna far riferimento alla data di deposito del ricorso. Ne deriva l’obbligo di versare tutti gli arretrati del mantenimento nel momento in cui il giudice decide il relativo ammontare.
Le somme relative al mantenimento per i figli devono, quindi, essere corrisposte non dalla data della sentenza, ma da quella del deposito del ricorso introduttivo.
Lo stesso principio vale anche nel caso in cui il genitore chieda l’adeguamento dell’importo dell’assegno durante il giudizio di primo grado o in appello.
Da quando decorre la revisione dell’assegno di mantenimento?
Potrebbe anche succedere che, una volta uscita la sentenza di separazione o di divorzio, cambino le condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi e questi facciano ricorso al tribunale per ottenere una revisione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento (revisione in aumento o in diminuzione). Che succede se il giudice cambia l’ammontare? Da quando decorre la variazione? Dal verificarsi dell’evento che ha modificato la situazione, dal deposito della domanda in tribunale o dalla sentenza di revisione?
Se il giudice riduce l’assegno di mantenimento, la decorrenza scatta non dal momento del deposito del ricorso, ma da quello della sentenza che ne modifica la misura. Questo perché, secondo i giudici, non è rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento: il beneficiario non è, quindi, tenuto a restituire quanto ricevuto [3]
L’importo ridotto decorre, invece, dalla data della richiesta di revisione se l’evento modificativo della situazione economica dei coniugi è precedente all’avvio del ricorso: ad esempio, se il licenziamento del coniuge tenuto a pagare l’assegno è avvenuto prima del deposito dell’atto introduttivo [4]. Per la Cassazione [5], non è però possibile far decorrere la riduzione dell’importo dal fatto che ha mutato le condizioni delle parti, anche se è precedente alla proposizione della domanda. Infatti, il diritto di un coniuge a percepire l’assegno e l’obbligo dell’altro di versarlo – nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione – conservano efficacia fino alla modifica giudiziale del provvedimento, a prescindere da quando si verificano i presupposti per il ricalcolo.
note
[1] Cass. sent. n. 2960/2017.
[2] Cass. ord. n. 21346/2017.
[3] Cass. ord. n. 25166/2017.
[4] Cass. ord. n. 10787/2017.
[5] Cass. ord. n. 16173/2015.