Come stoppare le cartelle del fisco


Mezzi di impugnazione e ricorso contro le cartelle esattoriali emesse da Agenzia Entrate Riscossione: ultime sentenze.
Non c’è giorno in cui un giudice non annulli una cartella del Fisco. Questo perché ci sono numerose regole che l’esattore deve rispettare se vuol portare a termine la riscossione forzata, regole che non sempre vengono rispettate. Alcune di queste hanno carattere solo formale (come quelle sulla notifica o sul contenuto minimo che deve avere una cartella), altre invece hanno natura sostanziale (come quelle sulla prescrizione). Per conoscerle tutte, però, bisognerebbe avere sottomano un manuale di diritto tributario o una banca dati con tutte le sentenze della Cassazione. Chi non dispone né dell’uno, né dell’altra potrà fare affidamento su questa rapida guida. Qui di seguito, ti spiegheremo, infatti, come stoppare le cartelle del Fisco. Lo faremo alla luce delle pronunce più recenti.
Indice
Cartella notificata al portiere
È nulla la cartella notificata dall’ufficiale giudiziario nelle mani del portiere se il contribuente non riceve anche la raccomandata informativa con cui viene informato della consegna della busta in capo al portiere medesimo (Cassazione sent. n. 2229/2020). Ma non sempre. Se, infatti, viene effettuata la cosiddetta notificazione semplificata, ossia mediante raccomandata a.r. (e non con ufficiale giudiziario) la cartella esattoriale può essere notificata al portiere dello stabile senza che sia necessaria la seconda raccomandata per l’avviso al contribuente di avvenuta notificazione (Ctr Lazio, sent. n. 93/2020).
Inoltre, in caso di notifica diretta per raccomandata non serve alcuna annotazione apposita sulla ricevuta di ritorno in merito alla persona cui è consegnato il plico: si presume che il destinatario sia al corrente dell’atto a meno che non dimostri di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di prenderne conoscenza. La regola vale anche a ricevere la cartella esattoriale è il custode del fabbricato.
Cartelle nulle se manca la prova della notifica dell’accertamento fiscale
È nulla la cartella di pagamento se il contribuente non ha ricevuto prima l’atto con cui il fisco gli contesta le sanzioni. E se anche l’Agenzia delle Entrate, nel fornire la prova contraria, deposita la relata di notifica indicando come “sconosciuto all’indirizzo” il destinatario della notifica, il messo deve dar conto dell’attività informativa svolta sul posto, specificando ad esempio di aver chiesto notizie dell’interessato al portiere o a residenti nello stabile. Il punto è che l’uso della locuzione «sconosciuto» nella relata ha un «significato ambivalente» e risulta ambiguo: non si sa se l’ufficiale giudiziario abbia richiesto o meno alle persone sul luogo per sapere se hanno notizia del contribuente, cosa che è tenuto sempre a fare se non trova il nome del destinatario sul citofono o al campanello (CTR Milano, sent. n. 205/20).
Non solo. L’avviso di accertamento deve essere notificato non al luogo di residenza del contribuente ma al suo domicilio fiscale (CTR Lazio, sent. n. 5838/2019).
Senza la prova della notifica degli atti precedenti del procedimento la cartella è sempre nulla (Trib. Torino, sent. n. 3924/2019) [1].
Cartella di pagamento con interessi non specificati
La cartella di pagamento nelle quale viene indicata solo la cifra degli interessi, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, è nulla.
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento deve considerarsi nulla se non contiene le analitiche modalità per il calcolo degli interessi, gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della L. n. 241 del 1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212 del 2000) poiché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento (Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VII, 12/03/2019, n.258).
Cartella di pagamento: che succede se manca il nome del responsabile del procedimento?
La cartella di pagamento deve per forza contenere l’indicazione del nome del soggetto responsabile del procedimento. In caso contrario la legge [2] prevede la nullità delle cartelle solo se riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
Il responsabile del procedimento non deve per forza rivestire una funzione apicale, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa (Cassazione sent. n. 29652/2019).
Si può contestare la cartella opponendo l’errore commesso in dichiarazione
La cartella di pagamento è impugnabile opponendo in giudizio l’errore commesso nella dichiarazione dei redditi. Ciò anche se è spirato il termine ultimo per le modifiche.
Secondo la Cassazione, insomma, la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto è emendabile e ritrattabile anche con impugnazione al giudice, quando dalla pretesa del fisco possa derivare l’assoggettamento del contribuente a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico (Cassazione ord. n. 1862/2020).
Nulla la notifica del fisco all’indirizzo del servizio “Seguimi” delle Poste
È nulla la notifica fatta dal fisco all’indirizzo del servizio “Seguimi” delle Poste. L’Esattore, infatti, deve consegnare la cartella esattoriale domicilio eletto dal contribuente.
Per la Suprema Corte, l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio (Cassazione ord. n. 31479/2019).
Cartelle fantasma
Il contribuente può impugnare senza termini di scadenza la cartella della cui notifica – mai avvenuta correttamente – sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.
Nulle le cartelle sotto i mille euro affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010
Per effetto dell’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati (Cassazione n. 28072/2019).
Mancanza di motivazione
Quando la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo, pur essendo la cartella di pagamento redatta secondo l’approvato modello ministeriale. (Nella specie, il giudice di appello ha annullato l’atto di riscossione per la mancata indicazione del tasso d’interesse e la mancata esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute). (CTR Milano, sent. n. 3642/2019).
Altri vizi di nullità delle cartelle esattoriali
Attenzione: Per maggiori indicazioni sui motivi di impugnazione delle cartelle esattoriali, leggi anche:
- come difendersi da Agenzia Entrate Riscossione;
- come contestare una cartella di pagamento prescritta;
- cartella di pagamento: la guida per annullare il debito;
- trucchi per impugnare la cartella di Agenzia Entrate Riscossione;
- impugnazione cartella di pagamento per vizi propri;
- cartella di pagamento: cos’è, come funziona e come opporsi.
note
[1] In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa. Di conseguenza, se si scelga di far valere il vizio formale derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, ciò determina la parziale nullità derivata dell’atto consequenziale, costituito dall’intimazione di pagamento, in relazione a quegli atti presupposti di cui non si sia fornita prova della regolare notificazione.
[2] Dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008.