Conversazioni registrate: la prova nel processo penale


Registrare una conversazione con un cellulare o con un altro supporto può essere sempre utile per procurarsi prove in un eventuale processo e così tutelare un diritto proprio o altrui.
È lecito registrare una conversazione? Innanzitutto, dipende dai casi. In questo articolo, si tratterà di un solo tipo di registrazione di conversazione: quella effettuata da uno dei partecipi alla conversazione o da una persona che assiste alla stessa in modo non occulto, cioè stando proprio lì, autorizzato a sentire la conversazione e a parteciparvi. Questo tipo di registrazione non comporta alcuna responsabilità, né penale, né civile, a carico di chi la compie. In tali casi, infatti, è lecito registrare la suddetta conversazione “di nascosto”, o – come si suol dire – “clandestinamente”, cioè all’insaputa dell’altro interlocutore, magari lasciando il registratore attivo senza far saper nulla all’altro o nascondendo in tasca il cellullare mentre lo stesso registra.
In merito, si consideri che ogni conversazione, allorché terminata, entra a far parte del patrimonio di conoscenza di coloro che ne sono stati interlocutori e sono stati autorizzati ad assistervi. Ciascuno di questi, pertanto, non solo può rendere testimonianza sul contenuto della conversazione, ma – in più – può adottare le cautele e gli accorgimenti che ritiene più opportuni al fine di acquisire documentazione del contenuto della conversazione [1].
Considerando che le dichiarazioni emesse durante quel colloquio dal nostro interlocutore potrebbero da lui non essere ripetute e non essere confermate all’interno del processo penale (magari perché pensa sia per lui conveniente negare la verità), quale migliore prova e documentazione del contenuto della conversazione se non la registrazione della stessa? Se il nostro interlocutore non vuole che si registri la conversazione, quindi, non è un problema: per la giurisprudenza chi conversa accetta anche il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione [2].
Ulteriore vantaggio che abbiamo è che per registrare la conversazione non ci occorre nessuna autorizzazione, da nessun soggetto. La registrazione di cui qui si tratta (cioè quella effettuate da uno dei partecipi al colloquio o da una persona autorizzata ad assistervi), infatti, non si configura come una intercettazione in senso tecnico.
L’intercettazione ricorre in diversa ipotesi e più in particolare allorché sussista un’occulta presa di conoscenza da parte di terzi di una conversazione, con entrambi gli interlocutori all’oscuro dell’intromissione.
La registrazione effettuata da uno degli interlocutori o da chi vi assiste non occultamente, non atteggiandosi come intercettazione, non è – pertanto – sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni [3].
Conseguenza ineludibile di quanto sopra è che la registrazione fonografica, effettuate da uno dei partecipi al colloquio o da una persona autorizzata ad assistervi, anche allorché compiuta clandestinamente, cioè all’insaputa di uno dei due interlocutori, non solo è lecita e non necessita di autorizzazioni per essere effettuata, bensì costituisce anche una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico di cui l’autore – onde dimostrare il contenuto del colloquio avvenuto e nel contempo escluderne qualsiasi contestazione in merito – può disporre legittimamente ai fini di prova [4].
Più nello specifico la disposizione di riferimento che ne consente l’acquisizione è quella di cui all’art. 234 c.p.p., co. 1, la quale qualifica come “documento” tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
La registrazione fonografica della comunicazione, effettuata come sopra, si qualifica – infatti – quale “documento” della stessa costituendone, pertanto, valida prova documentale ex art. 234 c.p.p..
Se necessario la stessa va anche trascritta osservando le forme, i modi e le garanzie previste per l’esplemento della perizia [5].
Allorché acquisite le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, così come le registrazioni di conversazioni telefoniche, effettuate da uno dei partecipi al colloquio o da una persona autorizzata ad assistervi, le stesse registrazioni assurgono a ruolo di prove documentali particolarmente attendibili attesa la loro attitudine di cristallizzare in via definitiva ed oggettiva un fatto storico; così atteggiandosi le suddette sono pienamente utilizzabili nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alle conversazioni [6].
A tale ultimo riguardo, tuttavia, si osserva che l’utilizzabilità delle registrazioni può essere condizionata all’acquisizione del supporto – telematico o figurativo – contenente la relativa registrazione.
Se, pertanto, abbiamo intenzione di avvalerci di una registrazione effettuata con il nostro smartphone, poiché l’originale della registrazione è contenuta nello stesso, dovremo far acquisire nel processo penale anche quello stesso cellulare attraverso cui abbiamo registrato.
Ciò è indispensabile ai fini dell’affidabilità della prova medesima atteso che mediante l’esame diretto del supporto contenente la registrazione (nel nostro esempio: lo smartphone) è possibile verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni, sia l’affidabilità e l’attendibilità di quanto da esse documentato [7].
Detto in parole semplici occorre accertare che quella registrazione sia autentica, e non il frutto di una nostra manipolazione o alterazione, oppure il risultato di una sorta di collage di frasi diverse, prese da più conversazioni, così da ottenere una registrazione con colloquio perfetto; per accertare ciò occorre, appunto, esaminare il supporto con cui abbiamo registrato.
Resta salvo che, come sancito dal comma 2 dell’art. 234 cpp, “quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia”.
Di Ilaria Parlato
note
[1] Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2016 – 3 febbraio 2017, n. 5241.
[2] Cass. Pen., Sez. III, 24 marzo 2011 – 13 maggio 2011, n. 18908.
[3] Cass. Pen., 10 dicembre 2009 – 16 febbraio 2010, n. 6297; Cass. Pen., Sez. II, 03 maggio 2007, n. 16886; Cass. Pen., Sez. VI, 12 aprile 2000 – 02 agosto 2000, n. 8722; Cass. Pen., Sez. VI, 8 aprile 1994 – 6 giugno 1994, n. 6633, Giannola, CED 188526), né necessita dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 267 c.p.p. (Cass. Pen., 7 aprile 2010 n. 23742; Cass. Pen., II Sez., 14 ottobre 2010 – 04 gennaio 2011, n. 7.
[4] Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2016 – 3 febbraio 2017, n. 5241; Cass. Pen., Sez. VI, 16 marzo 2011 – 05 agosto 2011, n. 31342; Cass. Pen., II Sez., 14 ottobre 2010 – 04 gennaio 2011, n. 7; Cass. Pen., Sez. IV, 11 giugno 2009 – 30 ottobre 2009, n. 41799; Cass. Pen., Sez. VI, 24 febbraio 2009 – 22 aprile 2009, n. 16986; Cass. Pen., Sez. II, 03 maggio 2007, n. 16886; Cass. Pen., Sez. VI, 9 febbraio 2005 – 29 marzo 2005, n. 12189; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 – 24 settembre 2003, n. 36747; Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2486; Cass. Pen., Sez. I, 02 marzo 1999 – 08 giugno 1999, n. 7239; Cass. Pen., Sez. IV, 27 luglio 1998, n. 8759; Cass. Pen., Sez. VI, 15 maggio 1997, n. 1444; Cass. Pen., Sez. VI, 26 giugno 1996, n. 6323; Cass. Pen., 9 luglio 1996, Cannella, ivi 205799; Cass. Pen., Sez. VI, 8 aprile 1994 – 6 giugno 1994, n. 6633, Giannola, CED 188526.
[5] Cass. Pen., Sez. II, 05 novembre 2002 – 17 dicembre 2002, n. 42486; Cass. Pen., Sez. I, 22 aprile 1992 – 9 maggio 1992, n. 5467.
[6] Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2016 – 3 febbraio 2017, n. 5241; Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 2304; Cass. Pen., Sez. VI, 16 marzo 2011 – 05 agosto 2011, n. 31342; Cass. Pen., Sez. IV, 11 giugno 2009 – 30 ottobre 2009, n. 41799; Cass. Pen., Sez. VI, 24 febbraio 2009 – 22 aprile 2009, n. 16986; Cass. Pen., Sez. II, 03 maggio 2007, n. 16886; Cass. Pen., Sez. VI, 9 febbraio 2005 – 29 marzo 2005, n. 12189; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 – 24 settembre 2003, n. 36747; Cass. Pen., Sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2486; Cass. Pen., Sez. IV, 27 luglio 1998, n. 8759; Cass. Pen., Sez. VI, 15 maggio 1997, n. 1444; Cass. Pen., Sez. VI, 26 giugno 1996, n. 6323; Cass. Pen., 9 luglio 1996, Cannella, ivi 205799; Cass. Pen., Sez. VI, 8 aprile 1994 – 6 giugno 1994, n. 6633, Giannola, CED 188526.
[7] Cass. Pen., Sez. V, 19 giugno 2017, n. 49016.