Leggi le ultime sentenze su: furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede; prelievo delle acque gestite da un consorzio su concessione regionale; revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia; condanna per furto aggravato.
Indice
- 1 Furto di cellulare lasciato incustodito al tavolo di bar
- 2 Furto in abitazione
- 3 Esposizione della cosa alla pubblica fede
- 4 Danno patrimoniale
- 5 Prelievo di acqua mediante allaccio abusivo alle condutture consortili
- 6 Divieto di detenzione armi e dovere di buona condotta
- 7 Furto in abitazione e furto aggravato
- 8 Denaro sottratto dal conto aziendale
- 9 Furto aggravato: denuncia
- 10 Il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento
- 11 Furto aggravato a carico dell’extracomunitario
Furto di cellulare lasciato incustodito al tavolo di bar
In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per “necessità” richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la “res” furtiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante relativamente al furto di un telefono cellulare lasciato incustodito sul tavolino di un bar).
Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.51255
Furto in abitazione
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624 -bis, comma 1, c.p.
Non può essere tacciato in termini di manifesta irragionevolezza il differente trattamento previsto per i condannati per furto in abitazione rispetto a chi si sia stato condannato per furto con strappo (dopo la sentenza n. 125 del 2016) ovvero per altre ipotesi di furto aggravato o pluriaggravato.
Il divieto di sospensione dell’ordine dell’esecuzione trova infatti la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato.
Corte Costituzionale, 27/09/2019, n.216
Esposizione della cosa alla pubblica fede
Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di colui che si appropria dei beni mobili presenti in un edificio pubblico in disuso, in quanto il bene – indipendentemente dalla sua utilizzazione – resta di proprietà dello Stato fino a che non venga dismesso nelle forme di legge.
Cassazione penale sez. V, 18/06/2019, n.40036
Danno patrimoniale
L’art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l’imputato può domandare, nel corso del dibattimento, l’applicazione di una pena su richiesta nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l’imputazione, e non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’imputazione (nella specie, l’imputazione era mutata da ricettazione a furto aggravato dall’aver causato alla vittima un ingente danno patrimoniale).
Corte giustizia UE sez. I, 13/06/2019, n.646
Prelievo di acqua mediante allaccio abusivo alle condutture consortili
Il prelievo delle acque gestite da un consorzio su concessione regionale, realizzato con la creazione di un’utenza clandestina mediante allaccio abusivo alle condutture consortili, integra il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2 c.p., in quanto determina un mutamento di destinazione della risorsa idrica rispetto agli usi previsti dall’ente gestore e mira al conseguimento di un profitto, consistente nel mancato versamento del corrispettivo previsto.
(In motivazione, la Corte ha chiarito che integrerebbe, invece, il solo illecito amministrativo di cui all’art. 23, comma 4, d. lg. n. 152 del 1999 il prelievo, in misura eccessiva o con modalità irregolari, di acque pubbliche non convogliate in acquedotti).
Cassazione penale sez. V, 20/05/2019, n.38098
Divieto di detenzione armi e dovere di buona condotta
Se i provvedimenti autorizzativi della detenzione e del porto di armi richiedono che il titolare osservi una condotta di vita improntata al puntuale rispetto delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, in modo da escludere un utilizzo improprio dell’arma, è del tutto logico e conforme a criteri di ragionevolezza e proporzionalità che anche episodi di modesto o addirittura di nessun rilievo criminale possono giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Autorità di Pubblica sicurezza il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse possa abusarne.
Non vi è quindi, nel caso concreto, alcun affidamento da tutelare e la pendenza di un procedimento penale per furto aggravato ben può costituire il presupposto del provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto e del conseguente (e vincolato) provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi ad uso caccia.
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 19/04/2019, n.266
Furto in abitazione e furto aggravato
La condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera per poi introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti, ovvero nell’unità abitativa di proprietà del titolare della struttura, al fine di impossessarsi dei loro effetti personali, integra il delitto furto in abitazione e non quello di furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori.
Difatti, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 6, c.p., ricorre quando la sottrazione si riferisce al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell’albergo di comune frequentazione o accesso, mentre la stessa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell’appartamento assegnato al cliente.
Nel caso di specie, avente a oggetto il furto del portafogli dell’albergatore, custodito nell’appartamento sito all’interno dell’albergo, il Tribunale ha riconosciuto integrato il reato ex articolo 624-bis, escludendo la contestata aggravante del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori.
Tribunale Lecce sez. I, 04/03/2019, n.622
Denaro sottratto dal conto aziendale
Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale.
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l’imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della “password” per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell’imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell’ente titolare).
Cassazione penale sez. IV, 31/01/2019, n.8128
Furto aggravato: denuncia
In tema di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., ai fini della sussistenza dell’altruità della cosa, non occorre che sia presentata denuncia da parte del proprietario e la sua individuazione, essendo sufficiente l’accertamento dell’appartenenza della cosa stessa a soggetto diverso dall’autore del reato.
Cassazione penale sez. V, 16/01/2019, n.11220
Il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento
Causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno è considerata solo l’ipotesi di reato di furto aggravato, di cui all’art. 625, co. 1, n. 2 c.p., consistente nell’aver commesso il reato con violenza sulle cose, non essendo invece contemplata quella dell’uso del mezzo fraudolento.
Consiglio di Stato sez. III, 14/01/2019, n.353
Furto aggravato a carico dell’extracomunitario
In presenza di una condanna per furto aggravato a carico dell’extracomunitario (delitto rientrante nelle ipotesi per le quali opera l’arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p.), in sede di rilascio del permesso di soggiorno la valutazione sulla pericolosità sociale è stata già compiuta dal Legislatore ex art. 4 del d.lgs. n. 286/98; non compete, quindi, al Questore alcun obbligo di valutazione sul punto, se non vi è prova dell’esistenza di vincoli familiari.
Consiglio di Stato sez. III, 11/01/2019, n.277