Questo sito contribuisce alla audience di
Donna e famiglia | Articoli

Adozione internazionale: cos’è e come funziona

14 Febbraio 2020 | Autore:
Adozione internazionale: cos’è e come funziona

Quando la coppia intende adottare un minore straniero: procedura ed effetti.

Tu e tua moglie desiderate adottare un bambino straniero. Vi siete rivolti, quindi, al vostro avvocato di fiducia il quale vi ha illustrato la procedura di adozione, nonché le difficoltà che potreste incontrare. È bene quindi conoscere la materia per capire quale soluzione scegliere e se si è in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Sappi che adottare un bambino all’estero non è affatto facile e i costi sono molto elevati, in quanto tutti i viaggi nel paese di origine sono a carico della coppia. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di fare il punto sull’adozione internazionale: cos’è e come funziona.

Cos’è l’adozione?

Chiariamo subito che l’adozione è uno strumento che consente ad una coppia di coniugi di accogliere un minore che si trova in stato di abbandono, perché privo del sostegno morale e materiale della sua famiglia di origine. 

Adozione: tipologie

L’adozione si distingue in quattro tipologie:

  • legittimante: è l’adozione che elimina ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore. Il minore adottato, quindi, diventa a tutti gli effetti figlio dei genitori adottivi;
  • particolare: prevista solo nei casi indicati dalla legge e non comporta la perdita del legame tra il minore adottato e la sua famiglia di origine;
  • di persone maggiorenni: volta a consentire una discendenza a colui che non ha figli;
  • internazionale: cioè quando il minore straniero viene adottato da una coppia italiana o straniera ma residente in Italia.

Adozione internazionale: cos’è e come funziona

Come già anticipato, si parla di adozione internazionale quando:

  • il minore straniero viene adottato da coniugi italiani;
  • il minore straniero viene adottato da coniugi stranieri ma residenti in Italia;
  • il minore italiano viene adottato da coniugi residenti all’estero.

I requisiti per procedere all’adozione internazionale sono:

  • la dichiarazione dello stato di abbandono del minore: vuol dire che il minore non ha l’assistenza morale e materiale da parte dei suoi genitori (oppure da parte dei parenti entro il quarto grado) e non siano possibili misure di tutela nel suo paese di origine;
  • i coniugi devono avere la residenza in Italia oppure essere cittadini italiani residenti all’estero;
  • la coppia deve essere sposata da almeno tre anni (senza che sia intervenuta una separazione, neppure di fatto);
  • la coppia deve avere un’età superiore al minore di almeno 18 anni e massimo 45 anni. Tuttavia, sono previste delle eccezioni qualora, ad esempio, il Tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e inevitabile per il minore;
  • La coppia deve essere capace ad educare, istruire e mantenere il minore;
  • La coppia deve essere stata dichiarata idonea all’adozione e quindi deve essere in possesso del decreto di idoneità all’adozione.

Il procedimento di adozione internazionale è abbastanza lungo ed articolato e prevede diversi step. 

Innanzitutto, se siete una coppia residente in Italia e avete optato per l’adozione internazionale allora dovete presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui avete la residenza. Se l’accertamento è positivo, il Tribunale emette un decreto con cui vi dichiara idonei all’adozione (in base ad una relazione presentata dai servizi sociali). Attenzione però: non sarete dichiarati idonei se date la vostra disponibilità a condizione che il bambino abbia determinate caratteristiche genetiche, razziali, ecc. Ad esempio, se dichiarate di voler adottare un minore straniero a patto che non sia cinese o che non sia invalido e così via, il Tribunale emetterà immediatamente un decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti.

Per prevenire ed evitare un vero e proprio commercio dei minori stranieri, sono stati istituiti gli enti autorizzati, vale a dire organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano essenzialmente di:

  • prestare attività di assistenza alla coppia che intende  adottare un minore straniero;
  • curare gli incontri tra la coppia e il minore;
  • verificare che vi siano tutte le informazioni sullo stato di salute del minore e sulla sua famiglia di origine;
  • curare il trasferimento, l’arrivo e l’inserimento del minore presso i genitori adottivi.

Il decreto di idoneità, unitamente alla documentazione che attesta i requisiti della coppia, viene poi trasmesso alla commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato scelto dalla coppia. Se lo Stato straniero emette il provvedimento di adozione internazionale, la commissione autorizza l’ingresso e la residenza del minore in Italia. 

Adozione internazionale: quali sono gli effetti?

L’adozione pronunciata all’estero produce gli stessi effetti dell’adozione dei minorenni pronunciata in Italia. Più precisamente, l’adottato: 

  • diventa a tutti gli effetti figlio nato nel matrimonio degli adottanti;
  • assume e trasmette il cognome del padre adottivo;
  • non ha più rapporti con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.

Qualora lo stato straniero abbia pronunciato l’adozione prima che il minore arrivi in Italia, il Tribunale per i minorenni dovrà verificare: 

  • che siano stati acquisiti tutti i consensi necessari e che non sia stato pagato alcun corrispettivo per ottenerli;
  • che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori (ad esempio non è stata rispettata la differenza di età tra adottanti e adottato). 

Fatte le opportune verifiche, il Tribunale provvederà alla trascrizione dell’adozione nei registri di stato civile. 

Se, invece, l’adozione si deve perfezionare dopo l’ingresso del minore in Italia, allora si procederà ad un periodo di affidamento preadottivo al termine del quale il Tribunale pronuncia l’adozione e provvede alla trascrizione. 

Adozione internazionale: quanto costa?

In merito ai costi che una coppia deve sostenere per adottare un minore straniero, devi sapere che ogni spesa è a carico tuo: dai viaggi all’estero alle spese amministrative (da versare alle casse dello Stato di provenienza del minore). Tieni presente, però, che i costi cambiano da paese a paese. Inoltre, puoi chiedere un rimborso delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale pari al 50%. Ovviamente, devi aver cura di conservare tutta la documentazione che attesti le spese sostenute in Italia e all’estero. 



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA