Riforma del processo penale: cosa prevede?


I contenuti del disegno di legge delega varato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Giustizia Bonafede, che riduce la durata dei processi.
Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha approvato il disegno di legge delega di riforma del processo penale, proposto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha subito annunciato: “Questa riforma mira a portare in Italia un processo penale moderno che dia risposte in tempi certi e celeri”.
” È un obiettivo ambizioso – ha proseguito il ministro. I processi davanti al giudice monocratico dureranno 4 anni per tutti i gradi di giudizio. Un anno il primo grado, 2 anni per il secondo, uno per la Cassazione”.
Vediamo dunque cosa prevede il disegno di legge di riforma nei suoi contenuti, dalla riduzione dei tempi dei processi alle nuove risorse destinate per la giustizia.
Indice
Durata dei processi
Il disegno di legge delega prevede la riduzione dei tempi del processo penale, la cui durata non potrà superare i 4-5 anni, con una stretta alle indagini preliminari
In particolare, la riduzione dei tempi del dibattimento contempla una durata massima fino a 4 o 5 anni per i tre gradi di giudizio, ma nessun limite per i reati di mafia e terrorismo e per quelli di corruzione più gravi.
La scansione dei tempi previsti per ciascuna fase processuale è questa: un anno per il primo grado, due per il secondo uno per la Cassazione, quindi 4 anni in totale, per i processi davanti al giudice monocratico.
Per i processi davanti al giudice collegiale, invece, si prevedono due anni per il primo grado, due per il secondo e uno per la Cassazione, in tutto 5 anni.
Ma il Consiglio superiore della magistratura potrà modificare questa previsione dei tempi secondo le situazioni degli uffici, con cadenza biennale e sentito il ministro della Giustizia.
Si stabilisce, inoltre, che dopo la prima udienza il giudice, se non si esaurisce il dibattimento, dovrà stabilire e comunicare alle parti il calendario delle udienze successive.
Sanzioni ai magistrati
Nel nuovo testo, recependo le proteste dell’Anm, è stata ‘ammorbidita’ la parte relativa alle sanzioni per i magistrati. Ora il dirigente dell’ufficio – come il presidente del tribunale o della Corte d’Appello – è tenuto a ”vigilare sul rispetto delle previsioni e segnalare all’organo titolare dell’azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative” quando risulta imputabile a negligenza del giudice.
Così come sono stabilite anche sanzioni per i magistrati che non rispettano i tempi di durata del processo, per i quali è sempre prevista la segnalazione da parte del dirigente degli uffici ai titolari dell’azione disciplinare.
Tempi delle indagini
La durata delle indagini preliminari varierà a seconda dei reati, in un arco temporale da 6 a 18 mesi. Se entro tre mesi dalla scadenza dei tempi il pubblico ministero non notifica l’avviso di conclusione delle indagini o non chiede l’archiviazione, dovrà comunque depositare gli atti e avvisare l’indagato e la difesa, che potranno prenderne visione e averne copia.Il mancato rispetto di questo obbligo, se dovuto a negligenza inescusabile del pm, costituirà un illecito disciplinare.
Saranno i procuratori in ciascuna sede a stabilire quali notizie di reato hanno la precedenza, in base a criteri stabiliti nei progetti organizzativi dell’ufficio.
Digitalizzazione e risorse
Il deposito degli atti in tutti i processi potrà avvenire per via telematica. Sulla digitalizzazione c’è l’impegno di investimenti, così come per l’assunzione di nuovi magistrati e di personale amministrativo.
Prescrizione
Nel testo è stato alla fine inserito anche il Lodo Conte 2, con le modifiche apportate alla riforma della prescrizione contestata durante i lavori parlamentari, e che ora con le modifiche prevede lo stop della prescrizione solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado di condanna ed invece una ‘prescrizione lunga’ per gli assolti. Ma se il condannato in primo grado viene poi assolto in secondo grado potrà ‘recuperare’ la prescrizione bloccata.