A che età un bambino può decidere di non vedere un genitore


Separazione: quando il figlio non vuole incontrare la mamma o il papà.
Tu e tuo marito vi siete separati. Tuo figlio di 14 anni ne ha sofferto molto al punto da non voler più incontrare il padre. Probabilmente, il suo rifiuto è dettato dal fatto che attribuisca al papà la fine del matrimonio. Hai cercato di parlare con tuo figlio, ma ciò è servito a poco. Tuo marito, d’altro canto, ha già una nuova compagna e questo non fa che aumentare la mancanza di dialogo e il divario tra lui e il figlio. Come comportarsi in questi casi? Nell’articolo che segue cercheremo di capire a che età un bambino può decidere di non vedere un genitore.
Indice
Cos’è la bigenitorialità?
Devi sapere che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Ciò anche, e soprattutto, in caso di separazione e divorzio. In altre parole, ciascun genitore deve favorire gli incontri con il figlio e adoperarsi per rimuovere ogni ostacolo. Solo in questo modo si consente ai figli di avere una crescita sana ed equilibrata ed evitare eventuali traumi connessi alla separazione dei genitori.
Separazione: a chi vengono affidati i figli?
Nella maggior parte dei casi, a seguito della separazione, il giudice affida i figli ad entrambi i genitori (c.d. affidamento condiviso) con collocamento degli stessi presso la madre. In altri termini, i figlio vivrà con la mamma e potrà vedere il papà nei giorni stabiliti nel provvedimento. Se uno dei genitori si rivela totalmente inadeguato al suo ruolo, allora è possibile chiedere al giudice l’affidamento esclusivo. Ad esempio, nel caso in cui tuo marito fa uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti, oppure è violento, abbandona il figlio, ecc.
A che età un bambino può decidere di non vedere un genitore
Può accadere che dopo una separazione o un divorzio, il figlio minorenne decida di non voler partecipare agli incontri con un genitore (più precisamente, con quello non collocatario). Ad esempio, tuo figlio di 14 anni trova delle scuse ogni volta che si avvicina il giorno di visita del padre. Tu cerchi di farlo ragionare in tutti i modi, ma lui fa i capricci e non ne vuole proprio sapere. Da parte tua, non sai come comportarti. Devi costringere tuo figlio, ormai adolescente, a vedere il padre?
Secondo la giurisprudenza, il genitore non può imporre al figlio minorenne di vedere il papà, soprattutto se quest’ultimo si dimostra poco affettuoso e disponibile. Al massimo, si può presentare un ricorso al tribunale affinché il giudice solleciti l’intervento dei servizi sociali per cercare di recuperare un rapporto affettivo e favorire la comunicazione tra padre e figlio.
Va detto che la tendenza dei giudici è sempre quella di salvaguardare la bigenitorialità, affinché i figli mantengano rapporti con entrambi i genitori (anche optando per gli incontri protetti, cioè con la presenza dei servizi sociali). Tuttavia, se il genitore non fa nulla per riavvicinarsi al figlio, il giudice non può costringere quest’ultimo ad incontrare il papà ed avere con lui un rapporto che non vuole.
Prima di decidere, comunque, il giudice disporrà una consulenza tecnica sul minore (con uno psicologo infantile) per verificare le ragioni effettive del suo rifiuto (se, ad esempio, sono dettate da motivi personali oppure se dovute alla cattiva influenza della madre che non fa altro che denigrare il padre). All’esito di tale consulenza, se il minore rifiuta categoricamente di vedere l’altro genitore, allora il tribunale potrà sospendere le visite e affidare ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione per favorire un ravvicinamento spontaneo e un recupero dei rapporti tra genitore e figlio.
Se comunque il figlio ha ormai superato l’età del discernimento (dai 14 anni in su) la sua volontà di voler vedere il genitore è più che legittima. In tal caso, quindi, il giudice può disporre la sospensione delle visite tra genitore e figlio fino a quando la situazione non migliori, sperando in un riavvicinamento spontaneo, nel rispetto sempre dell’interesse del minore.
Che fare se un genitore non fa vedere i figli all’altro?
Spesso e volentieri capita che sia proprio il genitore collocatario (cioè quello presso cui vivono i figli) a ostacolare l’esercizio del diritto di visita dell’altro. In questi casi, il genitore non collocatario (solitamente, il papà) può chiedere al giudice la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento e che al genitore colpevole della condotta illecita vengano applicate le seguenti sanzioni:
- l’ammonizione nei confronti del genitore responsabile;
- il risarcimento dei danni;
- la condanna a una sanzione amministrativa da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro;
- la revoca della collocazione o dell’affidamento condiviso.
Attenzione: la condotta di non far vedere i figli all’altro genitore rileva anche dal punto di vista penale. Il codice, infatti, punisce chi non rispetta un provvedimento del giudice civile che concerne l’affidamento di minori o di altre persone incapaci [1] con la reclusione fino a 3 anni oppure la multa da 103 a 1.032 euro.
I figli maggiorenni possono decidere di non vedere un genitore?
I figli che hanno compiuto 18 anni possono decidere di non vedere un genitore e il giudice non può imporre loro alcunché. Questo significa anche che i figli ormai maggiorenni possono decidere con quale genitore vivere.
Sindrome di alienazione parentale
Quando un bambino rifiuta categoricamente l’esistenza di un genitore tanto da allontanarsene definitivamente, siamo in presenza della Sindrome da Alienazione Parentale (Pas). Tale patologia è principalmente dovuta al comportamento di un genitore (detto alienante) che porta il figlio minore a manifestare astio e rifiuto verso l’altro genitore (detto alienato). Tale sindrome, seppur non riconosciuta, va accertata con rigore dal giudice – anche tramite l’ascolto del minore – e, in alcuni casi, può essere fonte di responsabilità e perdita dell’affidamento.
note
[1] Art. 388 cod. pen.
L’obbligo di mantenimento sussiste nel periodo universitario dei figli. Non vedo perchè la procedibilità riguardo frequentazioni paritarie o leggermente squilibrate e i casi di alienazione genitoriale non debbano sussistere alle stesse età.