Leggi le ultime sentenze su: nullità del mutuo; superamento del limite di finanziabilità e risarcimento dei danni in caso di sovraindebitamento del mutuatario.
Indice
- 1 Mutuo: l’assoluta genericità dello scopo
- 2 Conversione del contratto nullo
- 3 La nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto
- 4 Il superamento del limite di finanziabilità
- 5 Il mancato rispetto del limite di finanziabilità
- 6 La violazione del limite di finanziabilità determina nullità del mutuo?
- 7 Limite di finanziabilità: violazione e conseguenze
- 8 Procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione di finanziamento
- 9 Il contratto di mutuo ipotecario: nullità
- 10 Nullità del mutuo di scopo
- 11 Nullità degli interessi usurari e gratuità del mutuo
- 12 Obbligo del creditore fondiario di preventiva notificazione del titolo esecutivo
Mutuo: l’assoluta genericità dello scopo
Nel caso in cui venga eccepita la nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto, ossia per mancato perseguimento dello scopo esplicitato nel contratto di mutuo deve rilevarsi come l’assoluta genericità dello scopo esplicitato nel contratto non consente di ritenere che l’impiego delle somme oggetto del contratto di mutuo, poi realizzato da parte mutuatario, alteri in alcun modo la causa del contratto stesso.
Tribunale Milano sez. VI, 05/11/2018, n.11071
Conversione del contratto nullo
In tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarla d’ufficio non può estendersi fino alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all’art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l’istanza di conversione avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamente consequenziale all’esercizio del potere officioso del giudice.
(Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l’istanza di conversione in mutuo ipotecario, proposta da una banca per la prima volta in seno all’opposizione allo stato passivo, dopo che il giudice delegato aveva rilevato in sede di verifica la nullità del mutuo fondiario ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993).
Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n.22466
La nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto
Là dove lo scopo di cui al mutuo non sia rispettato, senza che l’ulteriore scopo sia esteriorizzato, e che ciò avvenga in presenza di un obbligo del mutuatario verso il mutuante per realizzare un interesse del mutuante stesso si può discorrere della nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto perché lo scopo convenzionalmente esteriorizzato non è invero voluto e l’intera operazione soccorre a realizzare un interesse del mutuante in corrispondenza di un obbligo del mutuatario.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 01/06/2018, n.778
Il superamento del limite di finanziabilità
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale ma investe esclusivamente la banca sotto il profilo comportamentale, la quale, avrebbe dovuto attenersi al limite in questione di cui alla norma dell’art. 38 TUB. Pertanto, la violazione di detta norma non determina la nullità del mutuo fondiario.
Tribunale Livorno, 12/02/2016, n.195
Il mancato rispetto del limite di finanziabilità
Il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, t.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa.
Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, n.1193
La violazione del limite di finanziabilità determina nullità del mutuo?
In tema di mutuo, al superamento del limite di finanziabilità consegue non la nullità del contratto bensì la tutela generica del risarcimento dei danni, ove la violazione della norma abbia cagionato il sovraindebitamento del mutuatario.
Tribunale Vicenza, 25/10/2017
Limite di finanziabilità: violazione e conseguenze
Predicare la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità significa travolgere la connessa garanzia ipotecaria, con il paradossale risultato di pregiudicare il valore della stabilità patrimoniale della banca che la relativa normativa intende invece proteggere.
Cassazione civile sez. I, 28/11/2013, n.26672
Procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione di finanziamento
Il mutuo di scopo – quale un finanziamento concesso a norma della legge n. 623 del 1959 – è nullo per mancanza originaria della causa se stipulato dall’istituto di credito e dal mutuatario con l’accordo che il finanziamento debba essere utilizzato per una diversa finalità (come per estinguere debiti in precedenza contratti dallo stesso sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante), ma non anche se difetti la congruità dello scopo rispetto alle finalità generali del finanziamento dell’impresa, rilevanti solo nel procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione di finanziamento).
(Nella specie, è stata confermata, con correzione della motivazione, la sentenza che ha escluso la nullità del mutuo ultroneamente soffermandosi a dimostrare che nè per le condizioni oggettive dell’impresa nè per ragionevoli previsioni potesse, al tempo della stipulazione escludersi la possibilità di conseguire il risultato del risanamento e potenziamento dell’azienda, e solo “ad abundantiam” osservando che le somme erogate dovevano ritenersi effettivamente impiegate in conformità alla destinazione).
Cassazione civile sez. I, 10/06/1981, n.3752
Il contratto di mutuo ipotecario: nullità
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacchè l’art. 1418, comma 1, c.c., con l’inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicchè, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell’art. 216, comma 3, legge fallimentare, che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418 c.c., ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio creditorum.
Tribunale Ancona sez. I, 23/10/2019, n.1798
Nullità del mutuo di scopo
Il mutuo di scopo è nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quando sia stato stipulato con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, della utilizzazione della provvista per una diversa finalità, ivi compresa quella di estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso lo stesso istituto mutuante.
Tribunale Foggia sez. III, 24/09/2019, n.2123
Nullità degli interessi usurari e gratuità del mutuo
In tema di mutuo, la richiesta la nullità della pattuizione degli interessi di mutuo per carattere usurario e dell’applicazione conseguente della sanzione di gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815 c.c. e della condanna al risarcimento del danno, va rigettata qualora le allegazioni attoree sono generiche e si riducono ad invocare per relationem al contenuto della perizia tecnico contabile prodotta (non giurata) altrettanto generica.
Tribunale Trani, 16/07/2019, n.1738
Obbligo del creditore fondiario di preventiva notificazione del titolo esecutivo
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato d. lgs.
Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17439