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Albo giudici popolari: cancellazione

22 Febbraio 2020
Albo giudici popolari: cancellazione

Un mese fa ho scoperto per caso di essere stato iscritto all’Albo dei Giudici Popolari di secondo grado. Ho chiesto la cancellazione ma il Comune mi ha detto che sarò cancellato a 65 anni oppure se verranno meno i requisiti standard grazie ai quali sono stato inserito.

Cercando su Google ho trovato che potrei rinunciare all’incarico in sede di (eventuale) convocazione o prima di prestare giuramento, presentando un certificato medico.

Cosa posso fare per ottenere la cancellazione dall’albo dei giudici popolari?

Non si può dire che la procedura adottata dal Comune sia errata in quanto, secondo la legge, l’ufficio di giudice popolare è obbligatorio per i cittadini che sono stati inseriti (per propria volontà oppure d’ufficio) nell’apposita lista. Si tratta di un dovere di collaborazione che la legge impone ai cittadini muniti di determinati requisiti, collaborazione per la quale è previsto un indennizzo per ogni giornata effettivamente svolta nell’adempimento di tale dovere.

Il provvedimento di riferimento è la legge n. 287 del 10 aprile 1951 («Riordinamento dei giudici di assise»): dopo attenta analisi del testo (soprattutto del Capo II, artt. 13 – 24) devo effettivamente prendere atto che l’unico procedimento di cancellazione contemplato è quello di cui all’art. 17 (e del successivo art. 19, di tenore analogo), ove v’è scritto che «Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio».

Dunque, il lettore potrebbe (o avrebbe potuto, se decorso il termine) presentare reclamo solamente nel caso di richiesta di iscrizione ingiustamente rifiutata, di cancellazione illegittima dalle liste oppure, al contrario, di iscrizione indebita.

Tuttavia, non si ritiene che possa definirsi indebita l’iscrizione non richiesta, bensì solamente quella fatta nonostante l’assenza dei requisiti di legge (cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo).

È chiaro, poi, che vi sono casi in cui il soggetto prescelto, nonostante il possesso dei suddetti requisiti, si trovi nell’impossibilità assoluta di assolvere al proprio compito: si pensi alla persona irreversibilmente tetraplegica, ad esempio. In un caso del genere, volendo propendere per un’interpretazione restrittiva della norma, nemmeno sarebbe possibile fare reclamo perché, a rigore, l’iscrizione non è indebita, in quanto sono rispettati i requisiti minimi richiesti dalla legge: la persona impossibilitata, però, potrebbe ovviamente far valere il suo impedimento al momento dell’effettiva nomina.

Un’interpretazione più “estensiva” della nozione di “iscrizione indebita”, invece, giustificherebbe un reclamo (sempre nel rispetto dei termini) anche nell’ipotesi di assoluta impossibilità a ricoprire l’ufficio di giudice popolare per ragioni di salute debitamente accertate, purché siano serie e debitamente comprovate.

In effetti, la possibilità di farsi cancellare preventivamente dalla lista dei giudici popolari anche nelle ipotesi non indebite favorirebbe una maggiore organizzazione degli uffici giudiziari, i quali potrebbero così scartare sin da subito coloro che non possono presenziare alle udienze e preparare una lista di persone da convocare che accetteranno in maniera sicura.

Ma non è finita qui. La legge dice che l’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami (proposti nel termine di quindi giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio) viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello. È questo il momento in cui vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise  e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva.

Per la precisione, il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

  1. rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;
  2. decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;
  3. forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;
  4. approva gli albi con decreto.

Gli albi, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali, sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell’albo pretorio e pubblico manifesto. Nel termine di 15 giorni, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni (art. 19 della legge sopra citata). Il ricorso è depositato nella cancelleria della tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

Nel caso di ricorso contro gli albi definitivi, la Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d’urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente. Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per Cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degl’interessati e del pubblico ministero.

Dunque, secondo la legge, al cittadino è consentito di proporre un primo reclamo contro gli elenchi dei nominativi, e un secondo ricorso contro l’approvazione degli albi definitivi. In entrambi i casi, il termine è di quindici giorni dalla comunicazione degli elenchi o degli albi; anche i motivi di impugnazione sono i medesimi.

Orbene, spiegato l’intero iter che porta dall’inserimento dei nominativi all’interno delle liste dei giudici popolari fino alla definitiva approvazione che avviene con decreto del presidente, possiamo trarre le conclusioni inerenti al quesito posto.

Ad avviso dello scrivente, ammesso che vi sia ancora termine per proporre reclamo (15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio degli elenchi dei nominativi prescelti) o ricorso (15 giorni dalla pubblicazione, nelle medesime forme, degli albi definitivi approvati con decreto presidenziale), l’impugnazione difficilmente verrebbe accolta, in quanto il motivo da Lei addotto non rientrerebbe nella nozione di indebita iscrizione. Anche volendo estendere questa nozione alle patologie che rendono impossibile l’adempimento dei compiti derivanti dalla nomina a giudice popolare, occorrerebbe dimostrare di essere affetti da patologia molto seria, che rende impossibile assolvere all’incarico.

Peraltro, se fosse ancora in tempo per il ricorso contro gli albi definitivi, occorre tener presente che si innescherebbe un vero e proprio contenzioso, tant’è vero che, contro la sentenza negativa della Corte d’Appello, è ammesso ricorso per Cassazione.

Il consiglio è quello di attendere l’eventuale convocazione e, in quella sede, giustificare la rinuncia per motivi di salute. In genere la pubblica amministrazione preferisce certificati medici rilasciati dal Servizio sanitario nazionale o da enti con essa convenzionati; ciò non significa, tuttavia, che la documentazione medica rilasciata da istituti privati sia irrilevante. Possiamo dire che la giustizia accorda un valore maggiormente probatorio ai certificati della sanità pubblica. La dispensa dall’ufficio verrebbe concessa senza troppe difficoltà.

Ad ogni buon conto, potrebbe ugualmente provare a chiedere la cancellazione in via amministrativa inoltrando un’apposita istanza al Comune, allegando la documentazione medica. Il lettore chieda espressamente che venga aperta una procedura amministrativa e resti in attesa di risposta. Il problema è che, se gli albi definitivi sono già stati formati, la cancellazione da essi oramai sfugge al potere dell’amministrazione comunale, in quanto i nominativi sono stati già consacrati da decreto presidenziale.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva                            



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