Concorso docenti: il licenziamento impedisce di partecipare?


Non avendo superato l’anno di prova (2016/2017) e di conseguenza essendo stato licenziato, chiedo se posso presentare la domanda per il concorso straordinario e ordinario per la stessa classe di concorso e lo stesso grado.
Se la causa del licenziamento (nel caso proposto, il mancato superamento dell’anno di prova) non rientra in una delle fattispecie tipizzate di esclusione dalla procedura selettiva e dalla disciplina sul pubblico impiego, nulla impedisce di partecipare al concorso pubblico.
Tanto è stato stabilito anche dal Tar del Lazio (sentenza 12 luglio 2016, n. 8702), secondo cui si può essere esclusi dalla procedura di selezione pubblica solamente se ricorre una delle cause ostative previste dal bando di concorso.
Peraltro, sempre secondo il giudice amministrativo, le cause di esclusione da una procedura selettiva, avendo natura afflittiva, devono essere applicate in modo rigoroso, evitando cioè interpretazioni che ne amplino in maniera estensiva ratio e finalità, dandone così una connotazione sanzionatoria non consentita dalla normativa di riferimento.
Dunque, le ipotesi di esclusione dalla procedura concorsuale sono solo quelle contemplate nel bando, in conformità, peraltro, alla normativa generale che regola l’accesso al pubblico impiego.
Pertanto, per sapere se potrà partecipare o meno dovrà il lettore prendere visione dei bandi di concorso: se nulla viene detto in merito alla sua causa di licenziamento, allora potrà partecipare.
Per quanto concerne il concorso ordinario e straordinario previsto per i docenti per il 2020, al momento in rete circola solamente la bozza del bando, dal quale comunque non si evincono particolari condizioni ostative alla partecipazione. Ovviamente, è necessario il possesso dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 2 e 3 delle rispettive bozze. Inutile dire che occorrerà attendere le versioni definitive.
Rispondendo al quesito, dunque, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non comporta l’impossibilità di partecipare al concorso, salvo che il bando non disponga espressamente il contrario, ovvero che il licenziamento impedisca di maturare i requisiti necessari per l’ammissione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Mariano Acquaviva