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Revisione mantenimento: quando?

17 Febbraio 2020 | Autore:
Revisione mantenimento: quando?

Assegno divorzile, possibile la revisione solo con effettive modifiche della condizione economica di uno dei due coniugi.

La sentenza che stabilisce l’assegno di mantenimento all’ex coniuge può essere oggetto di revisione. Si può cioè chiedere, in qualsiasi momento, una modifica dell’importo originariamente fissato dal giudice. Ma attenzione a non cadere nell’equivoco: se si ritiene la sentenza ingiusta, l’unico mezzo di impugnazione è l’appello che, come noto, va proposto entro precisi termini. Viceversa, non ci sono termini se la modifica è giustificata da fatti sopravvenuti che abbiano cambiato le condizioni economiche di una delle parti, così alterando l’iniziale equilibrio. Cosa significa nel dettaglio tutto ciò? Se ti interessa sapere quando spetta la revisione del mantenimento, ecco una guida pratica che farà al caso tuo. Sul punto, peraltro, si è espressa la Cassazione [1]: la pronuncia costituisce l’ulteriore chiarimento su una materia che, di recente, è stata oggetto di numerose revisioni. 

In particolare, c’è stato un decisivo mutamento giurisprudenziale: oggi l’assegno divorzile è riconosciuto o quando vi sia una profonda disparità economica dei coniugi dovuto ai sacrifici sostenuti nel corso del matrimonio dal coniuge (si pensi alla moglie che ha rinunciato alla carriera pur di badare a casa e figli) o quando uno dei coniugi, senza sua colpa, non è in grado di procurarsi i mezzi per avere una vita dignitosa. 

Ma procediamo con ordine e vediamo quando c’è la revisione del mantenimento.

Mantenimento troppo alto o troppo basso: che fare?

Quasi mai le decisioni dei giudici vengono accettate serenamente dalle parti in causa. Poiché quasi sempre c’è una parte che vince e una che perde, quest’ultima sarà verosimilmente insoddisfatta dell’esito del giudizio.

Quando la sentenza che fissa l’ammontare dell’assegno di mantenimento (dopo la separazione) o dell’assegno divorzile (dopo il divorzio) viene ritenuta ingiusta, c’è solo un mezzo per chiederne la riforma: l’impugnazione (ossia l’appello o, per le sentenze di secondo grado, il ricorso in Cassazione).

Luciana e Mirco si separano. Mirco viene condannato a versare all’ex moglie 500 euro al mese. Mirco, però, ne guadagna solo 1.200. Ritiene che il giudice abbia commesso una clamorosa ingiustizia. Per chiedere, quindi, la riforma dell’importo non gli resta che fare appello. Pari diritto, ovviamente, è riconosciuto a Luciana qualora dovesse ritenere insufficiente la cifra assegnatale dal tribunale.

Per fare appello, però, ci sono dei termini ben stabiliti dalla legge. Questi termini variano a seconda che la parte vincitrice abbia o meno notificato la sentenza all’avvocato della parte soccombente. In presenza di notifica, i termini per l’appello sono solo 30 giorni, altrimenti ci sono 6 mesi.

Scaduti i termini, la sentenza diventa definitiva e non può più essere contestata. A meno che non sopraggiungano fatti nuovi. Di questo, però, parleremo nel successivo paragrafo.

Revisione mantenimento per fatti nuovi

Benché la sentenza sul mantenimento sia divenuta definitiva e non più impugnabile, può sempre essere oggetto di successiva revisione se mutano le condizioni economiche delle parti.

Mirco deve corrispondere a Luciana, disoccupata e con oltre 50 anni sulle spalle, 400 euro al mese. Mirco ottiene una promozione con aumento dello stipendio di 600 euro al mese. Luciana fa una causa contro l’ex marito per ottenere un aumento del mantenimento a 600 euro. Può farlo.

Mirco, condannato a pagare a Luciana 600 euro al mese, contrae una malattia che gli impedisce di lavorare full time. Facendo leva sulla diminuzione dello stipendio e conseguente aumento delle spese mediche, l’ex marito chiede al giudice di ridurre gli alimenti da versare all’ex moglie. Può farlo. Stesso discorso potrebbe avvenire se Mirco dovesse perdere il lavoro e restare disoccupato. Addirittura, in questo caso, se l’ex moglie dovesse essere titolare di uno stipendio, potrebbe essere quest’ultima condannata a pagare il mantenimento al marito.

Le regole appena viste per la revisione del mantenimento valgono sia con riferimento all’assegno da versare all’ex coniuge che ai figli, tenendo conto tuttavia che per questi ultimi c’è minore flessibilità visto che la legge impone ai genitori di garantire alla prole lo «stesso tenore di vita» che gli stessi avevano quando ancora il matrimonio era integro. 

Quando chiedere la revisione del mantenimento?

La Cassazione [1] ha spiegato che la revisione del mantenimento può essere domandata solo per «giustificati motivi» così come previsto dalla legge [2].

I giustificati motivi possono consistere in:

  • un peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato (ad esempio, a causa di licenziamento, dimissioni, pensionamento, riduzione delle entrate economiche, cessazione dell’attività professionale, insorgenza di malattie);
  • un miglioramento delle sue condizioni economiche (ad esempio, incrementi nei guadagni, un’importante crescita professionale, la percezione del Tfr [3]), sempre che detto miglioramento non costituisca uno sviluppo prevedibile di attività svolte in costanza di matrimonio [4];
  • un miglioramento/peggioramento delle condizioni economiche del beneficiario dell’assegno divorzile.

Questi fatti devono essere accertati, provati e documentati e devono aver inciso sensibilmente sull’assetto economico-patrimoniale definito al momento della pronuncia di divorzio.


note

[1] Cass. sent. n. 119/20 del 20.01.2020.

[2] Art. 9 della legge 898/1970.

[3] Si veda Cassazione 9 gennaio 2003 n. 113; Cassazione, sezioni Unite, n. 9415 del 1995.

[4] Cass. sent. n. 1906/2008.


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