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Chi cambia sesso può scegliere il nome che vuole

17 Febbraio 2020 | Autore:
Chi cambia sesso può scegliere il nome che vuole

Il diritto all’identità sessuale comprende anche quello di scelta del prenome, senza condizionamenti derivanti dalla precedente forma al maschile. 

Diventa libera la scelta del nome di battesimo per  le persone che cambiano sesso: dopo aver completato la causa per la rettificazione del sesso, non va fatta una trasposizione meccanica del precedente nome al maschile riportandolo al femminile, ma l’interessato – anzi, per meglio dire l’interessata – può scegliere il nome che vuole.

Lo ha stabilito una nuovissima pronuncia della Cassazione di oggi [1] che prende le mosse da un problema pratico, prima ancora che giuridico. Mario non equivale a Maria, ad esempio, e poi vi sono nomi che è impossibile “girare” grammaticalmente alla forma femminile, senza cadere in risultati buffi o ridicoli. Non basta certo cambiare la lettera finale, da “o” in “a”, per ottenere un nome valido, senza contare il fatto che molti nomi non terminano con queste vocali.

Così la proprietaria del nome non deve essere condizionata da quello anagrafico che aveva il maschile in precedenza, cioè prima di ottenere l’ok al cambio sesso, ma deve essere libera di poter scegliere la nuova forma che ritiene più adatta. Da quel momento in poi potrà chiamarsi, per la legge dello Stato civile, nel modo che preferisce.

Così, nel caso deciso dalla Corte, Alessandro è diventato Alexandra: la battaglia si era combattuta proprio sulla “x”, che la donna aveva scelto al posto del banale “Alessandra”. I giudici hanno ritenuto che fosse primario il suo diritto all’identità sessuale sotteso alla rettificazione di sesso, e che doveva manifestarsi anche nel nome preferito. Nulla vieta, perciò, la libera opzione del soggetto, che non può essere costretto a seguire il nome di partenza ma può bene trovarne un altro che ritiene più adatto alla sua attuale vita femminile.

Chi ottiene la rettificazione di attribuzione del sesso da maschile a femminile in base al procedimento previsto dalla legge [2], di solito, riceve all’esito un provvedimento del giudice che – se accoglie la domanda verificando che la persona ha realizzato il percorso di transizione di genere – ordina all’Ufficiale dello Stato civile di apportare “le competenti modifiche anagrafiche conseguenti”, cioè ad effettuare la registrazione anagrafica del soggetto con il nuovo nome di battesimo.

Proprio qui possono sorgere problemi: nella vicenda arrivata in Cassazione, la richiesta era stata respinta e la Corte d’Appello aveva prescelto la semplice “femminilizzazione” del nome precedente, dunque da Alessandro ad Alessandra. Ma la ricorrente non ha accettato questa decisione ed ha fatto sentire le sue ragioni alla Suprema Corte, facendo valere il suo diritto alla scelta di un nuovo nome, anche per ottenere «una netta cesura con la precedente identità consolidatasi», cioè per realizzare un vero ed integrale cambiamento di sesso anche negli appellativi importanti per il suo riconoscimento sociale.

La Corte ha dato ragione alla ricorrente, ritenendo che non si trattava di un «desiderio di carattere meramente voluttuario», quasi fosse un capriccio, come aveva ritenuto la Corte d’Appello, ma si trattava di un diritto meritevole di tutela e di affermazione.

L’unico limite che la legge sullo stato civile impone [3] è quello di corrispondenza tra il nome della persona ed il suo sesso, per evitare incertezze nel caso in cui una persona “si senta” di appartenere di un sesso diverso da quello percepito dalla comunità e voglia, di sua iniziativa, scegliere un nome difforme da quello stabilito per il sesso anagrafico; anche per questo motivo, e per evitare che la scelta sia troppo discrezionale e svincolata da ogni criterio oggettivo, per il cambiamento di sesso è prevista la rigorosa procedura alla quale abbiamo accennato.

Gli Ermellini, a tal proposito, rilevano che la norma non stabilisce un obbligo di “girare al femminile” il precedente nome maschile, tenuto conto anche del fatto che esistono nomi che «a seconda del contesto linguistico in cui si pone l’interprete possono essere percepiti come maschili o femminili»; perciò non ci può essere una rigida corrispondenza univoca.

Oltretutto, il soggetto interessato – che è chiaramente una persona adulta – è in grado di indicare egli (o ella) stesso il nuovo nome prescelto, e questo diritto va riconosciuto «attesa l’intima relazione esistente tra l’identità sessuale e i segni distintivi della persona, quale il nome». Proprio il nome, infatti, è uno dei diritti inviolabili della persona, protetto direttamente dalla Costituzione [4] ed è considerato un attributo insopprimibile di ogni uomo e donna.

Dunque, se esiste e va riconosciuto un diritto primario all‘identità sessuale – che è il presupposto per la possibilità di chiedere ed ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso – è necessario consentire il diritto conseguenziale alla rettificazione del prenome nel modo scelto dalla persona, anche se «del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato», conclude la Cassazione, che così ha ordinato all’ufficiale di Stato civile del Comune di rettificare l’atto di nascita della ricorrente. D’ora in poi, Alexandra potrà legittimamente chiamarsi nel modo da lei desiderato.


note

[1] Cass. ord. n. 3877/20 del 17 febbraio 2020.

[2] Art. 1 Legge 14 aprile 1982, n.164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso“.

[3] Art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile“.

[4] Art. 2 Cost.; per l’affermazione del principio, v. anche sentenza C. Cost. n.120/2001.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 5 dicembre 2019 – 17 febbraio 2020, n. 3877
Presidente Bisogni – Relatore Iofrida

Fatti di causa

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n.569/2018, depositata in data 28/3/2018, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva’ respinto la richiesta di Al. O. di rettificazione di attribuzione del sesso da maschile a femminile, ex art.1 L.164/1982, in difetto, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, del presupposto della compiutezza del percorso di transizione da genere maschile a femminile nel richiedente.
In particolare, i giudici d’appello, dopo avere disposto l’estromissione del Ministero dell’Interno, in difetto di sua legittimazione passiva nel suddetto giudizio, hanno accolto la domanda di Al. O. di rettificazione di sesso da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile le competenti modifiche anagrafiche conseguenti; in particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte ha ritenuto che il mutamento delle indicazioni anagrafiche, «nell’interesse pubblico di una stabilità e ricostruibilità delle registrazioni anagrafiche», non poteva essere dello stesso esatto tenore proposto (del prenome, da «Al.» ad «Al.»), trattandosi non della mera conseguenza dell’accoglimento della domanda di rettificazione di sesso ma di «un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sé, non sussistono i presupposti», dettati dal D.P.R. 396/2000, cosicché, respinta tale domanda, il nuovo nome da inserire nei registri doveva essere quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente, ovvero «Al.».
Avverso la suddetta pronuncia, Al. O. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva). Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c. dell’art.5 della L.164/1982, in punto di rigetto della richiesta di rettificazione del prenome da «Al.» ad «Al.», avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il richiedente non possa dare alcuna indicazione in merito al prenome da imporre quale dato dello stato civile, al momento in cui è accolta la richiesta di rettificazione di sesso, non potendo, al contrario, imporsi un mero automatismo di conversione, non sempre praticabile, e dovendo essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità consolidatasi.
2. La censura è fondata.
La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, richiamate le pronunce della Consulta (sentenze nn. 221/2015 e 180/2017) e di questa Corte (Cass. 15138/2017), ha ritenuto sussistenti i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall’art. 1 L. 164/1982, non rappresentando presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari ed avendo accertato che non corrispondono più al sesso attribuito nell’atto di nascita i caratteri sessuali ed identitari attuali del ricorrente, così disponendo la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All’attribuzione all’attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l’attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
La Corte d’appello ha ritenuto tuttavia – e questo è l’oggetto residuo del contendere – di non accogliere la richiesta del ricorrente di attribuzione del nuove prenome «Al.», in quanto pretesa ascrivibile ad un desiderio di carattere meramente voluttuario, disponendo, pertanto, che il nuovo nome nei registri anagrafici debba essere quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente, ovvero «Al.».
Ora, l’attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 – consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall’art. 5 L. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 D.P.R. 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il legislatore nazionale, con l’art.5 L.164/1982, ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l’interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all’interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità.
Il sopra citato art. 35 recita: «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe».
L’interpretazione data, nel caso specifico, della Corte di merito non trova supporto nella normativa in materia, in quanto nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell’altro genere (vi sono, oltretutto, prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero prenomi che, a seconda del contesto linguistico in cui si pone l’interprete, possono essere percepiti come maschili o femminili, come rilevato dalla parte ricorrente, con conseguente incertezza dovuta ad una conversione spesso non univoca). Non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l’intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell’art. 6, comma 3, c.c. e degli artt. 2 e 22 Cost. , la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata in punto di rettifica conseguenziale del nome e, decidendo nel merito, va ordinato all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Cagliari di rettificare l’atto di nascita del ricorrente, nel senso che, unitamente alla rettificazione del sesso da maschile a femminile, sia riportato il prenome «Al.», in luogo di «Al.», provvedendo alle annotazioni susseguenti.
In considerazione della novità della questione di diritto, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata in punto di rettifica conseguenziale del nome e, decidendo nel merito, ordina all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Cagliari di rettificare l’atto di nascita del ricorrente, nel senso che, unitamente alla rettificazione del sesso da maschile a femminile, sia riportato il prenome «Al.», in luogo di «Al.», provvedendo alle annotazioni susseguenti.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.


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