Obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità; opposizione al verbale di contravvenzione.
Indice
- 1 Sinistro stradale: concorso di colpa
- 2 Esclusione responsabilità per danni da cose in custodia
- 3 Omicidio colposo stradale
- 4 Omicidio stradale di un pedone: responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro
- 5 Autovelox: prova dell’inidoneità della segnaletica
- 6 Accertamento limite velocità: onere della prova
- 7 Segnale stradale del limite di velocità
- 8 Superamento del limite di velocità
- 9 Contravvenzione per eccesso di velocità: onere della prova
- 10 Investimento di pedone: responsabilità
- 11 Tratto stradale con carreggiata a doppia corsia
- 12 Autovelox: superamento del limite di velocità e sanzione
- 13 Superamento del limite di velocità: aggravante
- 14 Superamento del limite di velocità e incidente stradale
- 15 Uso autovelox
- 16 Opposizione a sanzione amministrativa
- 17 Superamento del limite massimo di velocità
- 18 Stato di ebbrezza e superamento del limite di velocità
- 19 Violazione dei limiti di velocità
- 20 Apparecchiature di rilevamento della velocità
- 21 Superamento del limite di velocità: contestazione immediata
- 22 Mancata contestazione immediata dell’infrazione
- 23 Stato di necessità
- 24 Opposizione proposta dall’automobilista
Sinistro stradale: concorso di colpa
In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza; l’infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l’efficacia eziologica della condotta dell’altro risulti assorbente (fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall’altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro).
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.34163
Esclusione responsabilità per danni da cose in custodia
La responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia va modulata in ragione della natura della cosa: pertanto quanto meno essa è pericolosa, quanto più il possibile pericolo è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, tanto più è la sua condotta imprudente ad assumere un determinismo causale nella produzione dell’evento, giungendo anche ad interrompere completamente il nesso eziologico, ossia a espungere la responsabilità del custode (sulla base del suesposto principio il tribunale ha ritenuto concorrente nella misura del 50% la responsabilità del danneggiato, rilevando come lo stesso, a prescindere dal superamento o meno del limite di velocità sul tratto di strada teatro del sinistro, avrebbe dovuto osservare prudenza in quanto una strada dissestata e costellata di avvallamenti, depressioni del manto stradale e buche, anche di dimensioni non trascurabili, avrebbe dovuto indurlo in ogni caso ad adeguare la velocità, in modo da rimanere sempre vigile e fermo nel controllo del mezzo ed evitare, per quando possibile, i pericoli e gli ostacoli visibili che si frappongono sul suo percorso).
Tribunale Pavia sez. III, 12/05/2022, n.663
Omicidio colposo stradale
In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.
(Nella specie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli determinata dalla perdita di controllo dell’autovettura e dall’improvvisa invasione dell’opposta corsia di marcia, per lo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest’ultima, del limite di velocità, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l’evento verificatosi).
Cassazione penale sez. IV, 10/11/2021, n.45589
Omicidio stradale di un pedone: responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro
Sussiste la responsabilità per omicidio stradale, ex art. 589 bis c.p., dei conducenti dei due veicoli che, a causa della loro condotta colposa, impattavano e conseguentemente uno dei veicoli investiva la vittima che decedeva sul colpo.
La condotta colposa nel caso di specie è costituita dal mancato rispetto delle norme del codice della strada in ordine allo svincolo di un veicolo, per il quale il conducente tentata di svoltare invadendo la corsia di marcia opposta anticipando l’ arrivo dell’ altra vettura, per poi fermarsi solo quando era ormai evidente che non sarebbe riuscito a compiere la manovra e dal superamento del limite di velocità dell’ altro conducente, ne consegue che risultano responsabili per il decesso della vittima entrambi i conducenti.
Tribunale Ferrara, 13/09/2021, n.802
Autovelox: prova dell’inidoneità della segnaletica
Nell’opposizione al verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità è onere dell’opponente fornire la prova della inidoneità della segnaletica, siffatta prova non è fornita nel caso in cui venga presentata una foto ritraente la vegetazione presente in prossimità del chilometro d’interesse, priva di qualsiasi data, in modo da non consentire di rilevare in concreto l’idoneità della segnaletica alla data dell’accertamento.
Tribunale Benevento sez. I, 21/09/2020, n.1263
Accertamento limite velocità: onere della prova
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica.
Tribunale Cosenza sez. I, 19/07/2020, n.1280
Segnale stradale del limite di velocità
L’art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l’accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.
Cassazione civile sez. II, 09/12/2019, n.32104
Superamento del limite di velocità
Condicio sine qua non per sussumere sotto la previsione del comma 11 dell’art. 142 cod. strad il superamento del limite di velocità di 40 km/h da parte di un mezzo d’opera è il contestuale accertamento in concreto della sua condizione di pieno carico, non potendo, quest’ultima, essere semplicemente desunta e/o presunta.
Tribunale Torino sez. III, 30/11/2017, n.5840
Contravvenzione per eccesso di velocità: onere della prova
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica.
Cassazione civile sez. II, 09/10/2017, n.23566
Investimento di pedone: responsabilità
In tema di investimento di pedone, deve essere riconosciuta la esclusiva responsabilità della vittima, la quale, probabilmente in stato di ebbrezza, si trovava in prossimità del centro della carreggiata di una strada extraurbana priva di illuminazione e in orario notturno; in tale contesto, il lieve superamento del limite di velocità da parte del conducente del veicolo non aveva avuto alcuna incidenza, tenuto conto della imprevedibilità della presenza dell’ostacolo.
Cassazione penale sez. III, 22/03/2017, n.36809
Tratto stradale con carreggiata a doppia corsia
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata al conducente di un autoveicolo per il superamento del limite di velocità in un tratto stradale con carreggiata a doppia corsia (nella specie, accertato per mezzo di apparecchio telelaser), è necessario che la postazione di rilevamento della velocità sia preceduta da due cartelli di segnalazione, uno alla destra e un altro a sinistra della carreggiata.
Tribunale Trento, 08/09/2015
Autovelox: superamento del limite di velocità e sanzione
In caso di superamento del limite di velocità e di conseguente sanzione derivante dall’uso di strumentazione elettronica (tipo autovelox), detta sanzione va annullata ove il trasgressore fornisca la prova (che può essere pure di natura presuntiva e risultare “ex actis”) di aver agito incolpevolmente, ossia senza rendersene conto, questione questa che va risolta da caso a caso.
Tribunale Campobasso, 26/02/2014, n.194
Superamento del limite di velocità: aggravante
Il superamento del limite di velocità è da considerarsi una circostanza aggravante anche nel caso in cui l’autista lo violi per un tratto stradale, soggetto a controllo, lungo solo pochi chilometri, seppur in orari notturni e in assenza di traffico.
Giudice di pace Legnano, 16/10/2012, n.456
Superamento del limite di velocità e incidente stradale
In materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.
(Nella specie, da queste premesse, la Corte ha condiviso la decisione di merito che aveva mandato assolto un automobilista dal reato di omicidio colposo in danno di un ciclista, evidenziando che la ricostruzione tecnica dell’incidente aveva deposto nel senso che l’incidente stradale si sarebbe egualmente verificato anche laddove l’automobilista avesse rispettato il limite di velocità, onde il superamento del limite, peraltro in misura non particolarmente elevata, doveva ritenersi irrilevante ai fini dell’eziologia dell’incidente, il quale, anche in assenza dell’accertata violazione, si sarebbe egualmente verificato).
Cassazione penale sez. IV, 18/09/2008, n.40802
Uso autovelox
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell’infrazione anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura autovelox che consenta l’accertamento dell’infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell’ipotesi in cui, essendo previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione; tuttavia l’amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione.
(Nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h., rilevato dai vigili urbani a mezzo di autovelox, il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato).
Cassazione civile sez. II, 11/02/2008, n.3198
Opposizione a sanzione amministrativa
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, nella specie eccesso di velocità rilevata tramite autovelox, deve essere annullato il verbale di accertamento nell’ipotesi in cui nel giudizio di opposizione, a fronte di apposita contestazione dell’opponente, la p.a. non dia prova che la strumentazione utilizzata per accertare il superamento del limite di velocità imposto sia stata sottoposta a verifica di regolare funzionamento e, conseguentemente, dell’attendibilità dei rilievi effettuati. A tal proposito, infatti, la mera affermazione della corretta funzionalità dell’apparecchiatura da parte della p.a. non è circostanza sufficiente a provare, anche in via presuntiva, l’efficienza dell’apparecchio che la parte, in mancanza di prove tecniche sul punto, mette in dubbio.
Giudice di pace Gioiosa Jonica, 30/10/2007, n.322
Superamento del limite massimo di velocità
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 142 comma 9 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, censurato, in riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui mancherebbe della fissazione del limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita.
Trattasi di questione priva del requisito della rilevanza, in quanto la violazione contestata e oggetto di opposizione concerne una fattispecie di superamento del limite massimo di velocità di soli 12 km/h, riconducibile esclusivamente alla previsione dell’art. 142 comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h).
Corte Costituzionale, 06/07/2007, n.264
Stato di ebbrezza e superamento del limite di velocità
Nel reato di guida in stato di ebbrezza il consistente tasso alcolemico (nella specie pari a 2 gr/1) e il superamento del limite di velocità non consentono al giudice di concedere le circostanze attenuanti generiche.
Tribunale Mondovi’, 29/05/2007, n.151
Violazione dei limiti di velocità
Va annullata la sanzione amministrativa irrogata per violazione dei limiti di velocità accertata dall’apposito apparecchio automatico di rilevazione della velocità, nell’ipotesi in cui nel giudizio di opposizione, a fronte di apposita contestazione dell’opponente, la p.a. non dia prova che la strumentazione utilizzata per accertare il superamento del limite di velocità imposto sia stata sottoposta a verifica di taratura annuale e del regolare funzionamento e, conseguentemente, dell’attendibilità dei rilievi effettuati.
Giudice di pace Palmi, 20/12/2006
Apparecchiature di rilevamento della velocità
Ai fini della attendibilità delle misurazioni effettuate dalle apparecchiature di rilevamento della velocità dei veicoli occorre che queste ultime siano periodicamente tarate con riferimento a campioni nazionali della relativa grandezza metrologica; in caso contrario deve ritenersi non sufficientemente provato il superamento del limite di velocità.
Giudice di pace S.Angelo di Brolo, 25/03/2006
Superamento del limite di velocità: contestazione immediata
Pur non essendo obbligatoria la contestazione immediata del superamento del limite di velocità, nei casi di rilevamento a mezzo di apparecchiature elettroniche, si rende comunque necessario, per l’Ente accertatore, motivare congruamente le ragioni per cui non si è proceduti all’arresto del mezzo, non essendo sufficiente una generica motivazione riferibile alle caratteristiche dell’apparecchio che consente la rilevazione solo dopo che il veicolo sia transitato innanzi allo strumento di rilevazione.
Giudice di pace Ortona, 01/12/2004
Mancata contestazione immediata dell’infrazione
Non è motivo di nullità della sanzione amministrativa inflitta dalla p.a. per superamento del limite di velocità consentito, la mancata contestazione immediata dell’infrazione, qualora l’accertamento sia stato effettuato a mezzo “autovelox” e lo sviluppo della fotografia sia avvenuto solo in un momento successivo.
Giudice di pace Fano, 25/07/2002
Stato di necessità
Sussiste lo stato di necessità che, ai sensi dell’art. 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, giustifica l’annullamento della sanzione amministrativa, nell’ipotesi in cui il superamento del limite di velocità sia dovuto alla necessità di salvare una persona dal pericolo attuale di un danno grave.
Giudice di pace Fano, 25/07/2002
Opposizione proposta dall’automobilista
Non è ravvisabile esenzione dell’obbligo di immediata contestazione dell’infrazione al limite di velocità ove l’infrazione sia rilevata con autovelox che constata il superamento del limite di velocità prima che il veicolo superi la postazione, sicché la polizia stradale, ad esempio attivando un servizio di doppia pattuglia, è in grado di contestare immediatamente la violazione al trasgressore.
(Nella specie, è stata accolta l’opposizione proposta dall’automobilista ai sensi dell’art. 23 l. n. 689 del 1981 in confronto della Polizia stradale di Palermo, non costituitasi in giudizio).
Giudice di pace Ravanusa, 11/05/2001
C’è gente che sfreccia sulla strada statale senza considerare che potrebbe investire un animale o, peggio ancora, un pedone. Come fa a rendersi conto tempestivamente della presenza sul manto stradale e come fa ad evitare il pericolo? Bisogna guidare con prudenza, soprattutto nei centri abitati e nei luoghi in cui sicuramente potrebbe attraversare la strada un randagio o un pedone distratto
Non solo la gente si permette il lusso di bere pur sapendo che dovrà guidare ma accelera e superare drasticamente i limiti di velocità causando incidenti spesso mortali. E poi ci scandalizziamo quando sentiamo parlare delle tragedie causate dai sinistri stradali. Se continua ad esserci gente tanto irresponsabile, si continuerà a parlare di queste disgrazie!!!