Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Offerta telefonica condizionata a domiciliazione bancaria: é legale?

22 Febbraio 2020
Offerta telefonica condizionata a domiciliazione bancaria: é legale?

Legalmente, una qualsivoglia azienda di telefonia può chiedere al nuovo cliente che intende acquisirvi la sim mobile le coordinate bancarie o postali, condizionandole alla conclusione del contratto? Nel caso in cui vi fosse un mancato pagamento, in automatico, avrebbero diritto a trattenere le somme?

Le società di telefonia offrono un servizio privato ai consumatori di tutta la nazione.

Quest’ultimi possono scegliere, in regime di concorrenza, tra varie compagnie telefoniche, quella che offre le condizioni più vantaggiose tra:

  • traffico internet illimitato,
  • minuti e sms illimitati,
  • servizi aggiuntivi.

Solitamente, quando l’offerta è allettante, chiedono una piccola garanzia in cambio, quale – per l’appunto – la domiciliazione bancaria del consumatore.

Grazie ad essa, le società riducono il pericolo di insoluti da parte di quei consumatori poco attenti che, grazie alla domiciliazione bancaria, subiscono, invece, un recupero coatto delle somme pattuite in contratto (senza avere il pensiero mensile di versare le somme previste dall’offerta).

Il condizionare l’offerta all’accettazione di questa modalità di pagamento è legittimo, rientrando tra le trattative contrattuali possibili tra soggetti privati.

Il ragionamento è presto detto: la mia offerta è subordinata ad una condizione, se non l’accetti, non sottoscriviamo il contratto e tu, consumatore, potrai cercare presso altre società concorrenti offerte più vantaggiose.

Questo schema rispetta il principio dell’autonomia contrattuale delle parti e, a meno di interventi del garante a protezione del consumatore (che ad oggi sembrerebbero forzati), continuerà ad esistere tra le offerte delle società di telefonia.

Come da Lei esposto, con la domiciliazione bancaria, la somma pattuita viene riscossa automaticamente.

Questo diritto viene riconosciuto alla società all’interno del contratto, che stabilisce le predette modalità di pagamento.

Il problema potrebbe sorgere in caso di contestazione del consumatore per la mancata fruizione del servizio di telefonia offerto (ad esempio, la scheda sim non ha funzionato per un intero mese).

In questo caso, il consumatore potrebbe non voler pagare il canone per un servizio mai fruito.

Pertanto, occorrerebbe agire con un reclamo alla società di telefonia, rappresentando i disservizi e richiedendo la restituzione della somma riscossa, o l’emissione di una nota di credito per la prossima fattura.

Se la società non dovesse collaborare, allora si aprirebbero due strade:

  • quella stragiudiziale, con la denuncia all’autorità antitrust,
  • quella giudiziale, davanti all’autorità giudiziaria competente, finalizzata ad ottenere la ripetizione di indebito, intesa come la restituzione della somma indebitamente riscossa.

Le due azioni possono essere intraprese cumulativamente, visto che hanno due scopi differenti, essendo la prima finalizzata a sanzionare pubblicamente la società e la seconda a ristorare economicamente il consumatore.

In questo modo, Lei potrà recuperare le somme illegittimamente sottratte e, al contempo, potrà risolvere il contratto con la società che ha agito in modo scorretto nei Suoi confronti.

 Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Salvatore Cirilla



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube