Se il fideiussore stipula un fondo patrimoniale mette al riparo la casa dai debiti del debitore principale?
Chi costituisce un fondo patrimoniale lo fa, il più delle volte, per preservare la propria casa dai rischi del futuro collegati al lavoro o a un’attività imprenditoriale. Spesso le cose vanno male all’improvviso e si rischia di perdere tutto ciò per cui si è lavorato una vita. Non si sa però che, per ottenere uno scudo dai possibili pignoramenti, è necessario agire d’anticipo, prima ancora che sorga il debito. Il fondo patrimoniale successivo alla stipula del contratto da cui sorge l’obbligazione può essere dichiarato inefficace dal tribunale anche quando, fino al rogito notarile, non c’è stato alcun inadempimento.
Una recente ordinanza della Cassazione [1] si è occupata proprio di tali concetti con riferimento al fondo patrimoniale del garante e alla revocatoria esercitata dalla banca.
Per comprendere come stanno le cose dobbiamo partire da principio e, attraverso un esempio pratico, spiegare come e cosa si può fare per salvaguardare il patrimonio personale nel caso in cui si stipuli una fideiussione. Ma procediamo con ordine.
Come funziona il fondo patrimoniale
Immaginiamo una che una persona contragga un mutuo con la banca e che, qualche giorno dopo, si rechi dal notaio per stipulare un fondo patrimoniale in cui inserire la casa di famiglia. Dopo tre anni, la sua attività inizia ad andare male e il mutuatario interrompe il pagamento delle rate. La banca avvia le azioni legali e, infine, decide di pignorargli l’immobile. Può farlo? La risposta è sì: difatti il fondo patrimoniale è stato costituito dopo la nascita dell’obbligazione (il mutuo), sicché può essere “revocato” dal creditore con la cosiddetta azione revocatoria da esercitare con una causa in tribunale.
L’azione revocatoria può essere esperita entro massimo cinque anni dall’annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio (adempimento questo che cura il notaio). Se pertanto il debitore smette di pagare il mutuo dopo sette anni dalla realizzazione del fondo patrimoniale, la banca non potrà più pignorare la casa essendo decaduta dal termine.
Mettiamo ora che una persona costituisca un fondo patrimoniale e, dopo otto anni, non paghi più le tasse. L’Agenzia Entrate Riscossione iscrive ipoteca sulla sua abitazione (che non è l’unica) e poi la mette all’asta. Può farlo? Anche in questo caso la risposta è positiva: difatti il fondo patrimoniale, benché anteriore al sorgere del debito, non consente una tutela da qualsiasi tipo di inadempimento ma solo da quelli scaturenti da obbligazioni di carattere voluttuario (ad esempio l’acquisto di una imbarcazione, un viaggio vacanza, ecc.) o per investimento. Tutti i debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia non trovano nel fondo patrimoniale uno scudo. Così, gli oneri condominiali (in quanto inerenti alla casa che è un bene essenziale alla famiglia), le imposte (in quanto collegate al reddito, che è anch’esso un bene essenziale per la famiglia), le spese per l’istruzione dei figli, quelle sanitarie e via dicendo consentono ai relativi creditori di pignorare la casa anche se inserita nel fondo patrimoniale. E ciò anche dopo cinque anni dalla sua annotazione nell’atto di matrimonio.
Fondo patrimoniale del garante
La banca può revocare il fondo patrimoniale del garante se costituito dopo la sottoscrizione del contratto di fideiussione. Conta il momento in cui sorge il contratto con l’istituto di credito: se questo è anteriore, il fondo patrimoniale successivo può essere revocato entro cinque anni; se invece il fondo patrimoniale preesisteva alla stipula della fideiussione, la banca ha le armi spuntate.
Per far scattare la revocatoria, peraltro, non è sufficiente che, al momento della costituzione del fondo, il debitore principale fosse adempiente alle rate. Ciò che rileva è la firma del contratto: una volta prestata la garanzia per le future obbligazioni del debitore principale, la revocatoria è possibile nell’arco di cinque anni.
Ma attenzione, la revocatoria è ammissibile solo se il garante non ha altri beni intestati che potrebbero altrimenti soddisfare i creditori. Se, ad esempio, il fideiussore è proprietario di altri immobili, la banca ha il dovere di pignorare questi ultimi se di pari o superiore valore.