Bonus facciate: cambia l’obbligo del cappotto termico


L’Agenzia delle Entrate precisa il vincolo dei lavori sul risparmio energetico se l’edificio è rivestito da piastrelle o altri materiali.
La storia infinita del bonus facciate si arricchisce di un’ulteriore puntata. Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fatto alcune precisazioni che riguardano la realizzazione del cappotto termico, cioè di quella sorta di «involucro» che serve a garantire una maggiore efficienza termica all’edificio.
La legge di Bilancio 2020 stabiliva l’obbligo di realizzare il cappotto termico quando c’è una ristrutturazione dell’intonaco di un edificio per più del 10% della superficie opaca. Ora, l’Agenzia delle Entrate precisa che le cose cambiano se le facciate «sono rivestite in piastrelle o con altri materiali che non rendono possibile un intervento influente da un punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’intero edificio».
In pratica, secondo l’Agenzia, bisogna calcolare il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e il totale lordo della superficie disperdente. Significa che se in una facciata da 500 metri quadri ci sono 250 metri quadri piastrellati, la parte da considerare non sarà il 100% ma il 50%.
Infatti, nel caso in cui la facciata fosse completamente piastrellata non ci sarà alcun obbligo di eseguire un lavoro di risparmio energetico: il bonus facciate del 90% verrà erogato lo stesso.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate non parla soltanto di piastrelle ma anche di «altri materiali», come quelli utilizzati negli edifici di pregio costruiti un centinaio di anni fa.