Leggi le ultime sentenze su: intercettazioni tra presenti; installazione della microspia; intercettazioni ambientali all’estero; identificazione tecnica di una microspia installata in un posacenere di un pubblico esercizio.
Indice
- 1 Configurabilità del favoreggiamento personale
- 2 Intercettazioni ambientali ed utilizzabilità delle registrazioni eseguite
- 3 Legittimità dell’inserimento di un captatore informatico
- 4 Microspia nello studio legale
- 5 Posizionamento di microspie
- 6 Installazione di microspia: le intercettazioni tra presenti
- 7 Microspia posizionata in auto
- 8 Intercettazione eseguita all’interno di una autovettura
- 9 Microspia idonea alla registrazione delle conversazioni
- 10 Microspia installata nel territorio nazionale
- 11 Collocazione di una microspia
- 12 Microspia a bordo dell’autovettura
- 13 Microspia installata in un posacenere
- 14 Radiotelefono con microspia
Configurabilità del favoreggiamento personale
La configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di natura permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) presuppone che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, ricorrendo altrimenti la partecipazione all’associazione mafiosa o il concorso esterno alla stessa, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per concorso esterno con riferimento alla condotta costante di bonifica dei luoghi da eventuali microspie, prestata a favore del capo dell’associazione, ancora in essere, ritenuta indicativa di una disponibilità qualificata a vantaggio del sodalizio).
Cassazione penale sez. II, 26/01/2021, n.17347
Intercettazioni ambientali ed utilizzabilità delle registrazioni eseguite
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le registrazioni eseguite, anziché con microspie idonee a trasferire immediatamente le captazioni, mediante un registratore che consenta solo l’immagazzinamento in loco dei dati, destinati ad essere scaricati periodicamente e riversati sul server della Procura, atteso che l’utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso l’ufficio inquirente è consentito a condizione che il pubblico ministero, cui compete l’individuazione delle modalità esecutive, motivi la scelta compiuta. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva dato atto della inidoneità tecnica delle microspie collocate all’interno del bar monitorato a trasmettere i dati e della necessità di avvalersi di un registratore).
Cassazione penale sez. VI, 26/10/2020, n.34671
Legittimità dell’inserimento di un captatore informatico
La finalità di intercettare conversazioni telefoniche o ambientali consente all’operatore la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi di privata dimora, oggetto di tali mezzi di ricerca della prova, senza che il pubblico ministero sia tenuto a precisare le modalità di intrusione delle microspie in tali luoghi e senza che la relativa omissione determini alcuna nullità. La finalità di intercettazione consente, poi, all’operatore l’introduzione, anche da remoto, nel dispositivo elettronico indicato nel decreto autorizzativo e di installare il trojan mediante le modalità tecniche necessarie.
Cassazione penale sez. V, 30/09/2020, n.10981
Microspia nello studio legale
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta che, non determinando alcuna alterazione del contesto fattuale e non turbando le attività di ricerca ed acquisizione della prova, risulti priva di obiettiva idoneità a sviare le investigazioni in corso. (Fattispecie in cui l’imputato, richiesto di verificare la presenza di una microspia all’interno di uno studio legale, già scoperta dal titolare dello stesso, si limitava a constatarne la presenza, allontanandosi dalla stanza, senza compiere alcuna attività di “bonifica”).
Cassazione penale sez. VI, 22/10/2019, n.18125
Posizionamento di microspie
È illegittima l’acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, di rilievi fotografici eseguiti su documenti od oggetti rinvenuti all’interno di un luogo di privata dimora, in esito ad un accesso autorizzato esclusivamente ad altro fine (nella specie il posizionamento di microspie), trattandosi di un’attività assimilabile a un’ispezione dei luoghi, poi trasformatasi in una vera e propria perquisizione realizzata contra legem.
Cassazione penale sez. IV, 20/06/2019, n.31869
Installazione di microspia: le intercettazioni tra presenti
Sono utilizzabili le intercettazioni tra presenti eseguite attraverso l’installazione della microspia indosso ad un collaboratore di giustizia preventivamente dichiaratosi disponibile ad incontrare le persone indicate nel decreto autorizzativo, atteso che, in tal modo, il collaboratore non agisce come agente provocatore di un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso, ma semplicemente consente la prosecuzione delle indagini per la raccolta di prove a carico degli autori di un reato già commesso.
Cassazione penale sez. I, 22/05/2019, n.36034
Microspia posizionata in auto
Ai fini della legittimità dell’intercettazione ambientale in un’autovettura che dall’Italia si sposti all’estero e viceversa è sufficiente che l’attività di apposizione della microspia o di altra apparecchiatura per la captazione delle conversazioni avvenga in territorio italiano, che l’ascolto sia regolarmente autorizzato dall’autorità giudiziaria italiana e che la registrazione si svolga e venga verbalizzata in Italia, con la formazione di supporti che vengono conservati presso la Procura della Repubblica.
Cassazione penale sez. I, 23/03/2018, n.35212
Intercettazione eseguita all’interno di una autovettura
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l’attività di captazione, non richiede l’attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate
Cassazione penale sez. II, 04/11/2016, n.51034
Microspia idonea alla registrazione delle conversazioni
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell’indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all’interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell’individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata).
Cassazione penale sez. VI, 10/04/2015, n.24535
Microspia installata nel territorio nazionale
L’intercettazione di comunicazioni tra presenti seguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l’attività di captazione, non richiede l’attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate.
Cassazione penale sez. IV, 06/11/2007, n.8588
Collocazione di una microspia
Non sussistono gli estremi del reato di cui all’art. 617-bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.
Cassazione penale sez. V, 16/12/2005, n.4264
Microspia a bordo dell’autovettura
La desistenza volontaria, disciplinata dal comma 3 dell’art. 56 c.p., si verifica quando la determinazione dell’agente di interrompere l’azione non subisce l’incidenza di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata.
(Fattispecie nella quale la ricorrenza dell’esimente è stata esclusa, a fronte dell’allegata interruzione delle pressioni estorsive già esercitate sulla vittima, avuto riguardo alla cognizione degli agenti di essere stati denunciati ed alla scoperta, da parte di uno tra essi, della presenza di una microspia a bordo della sua autovettura).
Cassazione penale sez. II, 23/04/2003, n.35764
Microspia installata in un posacenere
Non costituisce deterioramento di una cosa pubblica custodita ex art. 351 c.p. l’asportazione dei dati di identificazione tecnica di una microspia installata in un posacenere di un pubblico esercizio affidata ad ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti dopo il rinvenimento della stessa.
Tribunale Roma, 13/07/1998
Radiotelefono con microspia
L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche) e non quella di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è “uno strumento di ripresa sonora” (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.
Cassazione penale sez. II, 29/03/1988, n.7091