Leggi le ultime sentenze su: trasferimento del lavoratore; disabilità del familiare; agevolazioni per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap; tutela della persona disabile; trasferimento della sede di lavoro del lavoratore disabile; effettiva necessità del trasferimento del lavoratore al fine di assicurare assistenza ad un parente disabile.
Indice
- 1 Trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile
- 2 Il divieto di trasferimento del lavoratore
- 3 Trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile: può essere vietato?
- 4 Tutela del disabile
- 5 Diritto alla sede più vicina al domicilio della persona da assistere
- 6 Deroghe al divieto di trasferimento di lavoratore
- 7 Trasferimento lavoratore disabile e obblighi del datore di lavoro
- 8 Diritto a non essere trasferito
- 9 Trasferimento del personale delle Forze Armate e di Polizia
- 10 Esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione
Trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile
Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b), l. n. 183 del 2010, opera ogni qualvolta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c.
Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, n.21670
Il divieto di trasferimento del lavoratore
Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 (nel testo modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b, della legge n. 183 del 2010), opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c. Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.
Tribunale Roma sez. lav., 20/05/2019
Trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile: può essere vietato?
L’art. 33, comma 5 della l. 104/92, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3, secondo comma, Cost., dell’art. 26 della Carta di Corte di Appello di Roma Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile.
A ciò consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Corte appello Roma sez. lav., 30/10/2018, n.3623
Tutela del disabile
La disposizione della l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psicofisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Cassazione civile sez. lav., 19/05/2017, n.12729
Diritto alla sede più vicina al domicilio della persona da assistere
Per effetto delle modifiche legislative introdotte dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.lg. 18 luglio 2011 n. 119, ritenute applicabili anche al personale della Polizia, il diritto al trasferimento presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuto al lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza.
Pertanto, i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza non possono più essere pretesi dall’Amministrazione ai fini della concessione del trasferimento ex art. 33, l. n. 104 del 1992 al personale di Polizia.
Le uniche due esigenze che l’Amministrazione è tenuta a valutare ai fini del decidere se concedere o meno il beneficio in parola al lavoratore istante, e dunque gli unici parametri entro i quali l’Amministrazione è tenuta a muoversi sono, da un lato, le esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione di appartenenza, rispetto alle quali il trasferimento deve risultare possibile e, dall’altro lato, l’effettiva necessità del trasferimento del lavoratore ai fini dell’assistenza del familiare disabile, al fine di impedire un uso strumentale, improprio ed eventualmente opportunistico della normativa a tutela dei disabili gravi.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 04/04/2017, n.1816
Deroghe al divieto di trasferimento di lavoratore
L’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretato in termini istituzionalmente orientati – alla luce degli art. 3, comma 2, cost., 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con l. n. 18 del 2009 – in funzione di tutela della persona disabile; ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 02/02/2017, n.190
Trasferimento lavoratore disabile e obblighi del datore di lavoro
È illegittimo il trasferimento della sede di lavoro del lavoratore disabile (l. n. 104/1992), ma idoneo allo svolgimento di specifiche mansioni, laddove la società datrice non dimostri, in osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., l’impossibilità di organizzare il proprio lavoro in modo compatibile alla salute del dipendente.
Tribunale Alessandria, 14/12/2016, n.501
Diritto a non essere trasferito
Il lavoratore che assiste un familiare disabile convivente, anche se privo dei benefici della legge 104/1992 e anche se l’infermità non è grave, ha diritto a non essere trasferito. Questo è quanto affermato dalla Cassazione accogliendo il ricorso di una dipendente contro il provvedimento di trasferimento comminatole da una società per azioni.
Per la Corte, pur in assenza della documentazione medica della Asl, la questione che si pone è quella di valutare “se il diritto a non essere trasferiti sussista ai sensi delle legge n. 104/92 solo in presenza di una necessità di assistenza a soggetti portatori di handicap grave o se invece sussista anche quando la disabilità del familiare non sia così grave a meno che non vi siano esigenze aziendali effettive così urgenti da imporsi sulle contrapposte esigenti assistenziali”.
E sul punto, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità porta a ritenere che il trasferimento del lavoratore sia vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psicofisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, n.25379
Trasferimento del personale delle Forze Armate e di Polizia
Nella concessione del trasferimento al personale delle Forze Armate e di Polizia, vengono in rilievo due esigenze: quella di valutare che il trasferimento sia possibile in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell’amministrazione di appartenenza e quella di impedire un uso strumentale e opportunistico della normativa a tutela dei disabili gravi, accertando in concreto l’effettiva necessità del trasferimento del lavoratore ai fini dell’assistenza del familiare disabile, che debbono essere puntualmente ponderate.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 08/02/2016, n.274
Esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione
Le uniche due esigenze che l’Amministrazione è tenuta a valutare ai fini del decidere se concedere o meno il beneficio del trasferimento ex art. 33, l. n. 104 del 1992 al lavoratore istante, e dunque gli unici parametri entro i quali l’Amministrazione è tenuta a muoversi sono, da un lato, le esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione di appartenenza, rispetto alle quali il trasferimento deve risultare “possibile”, e dall’altro lato, l’effettiva necessità del trasferimento del lavoratore ai fini dell’assistenza del familiare disabile, al fine di impedire un uso strumentale, improprio ed eventualmente opportunistico della normativa a tutela dei disabili gravi.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 03/12/2015, n.5584