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Cessata attività commerciale e avvisi di addebito per contributi Inps

29 Febbraio 2020
Cessata attività commerciale e avvisi di addebito per contributi Inps

Ho ricevuto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione un sollecito di pagamento per contributi gestione commercianti anni 2014 e 2015, ma la mia attività era già cessata. Posso contestarlo?

L’atto in questione è un sollecito di pagamento, con il quale viene riepilogata la posizione debitoria del lettore relativamente a due avvisi di addebito per contributi previdenziali Inps che, se regolarmente notificati, non possono più essere contestati nel merito.

In altri termini, se il lettore ha ricevuto gli avvisi di addebito nelle date indicate dall’Agente della Riscossione, è ormai decaduto dalla possibilità di contestare la debenza dei contributi per cessata attività commerciale, in quanto avrebbe dovuto presentare opposizione ai singoli avvisi di addebito entro 40 giorni dalla loro notifica, mediante ricorso al Tribunale competente.

Diversamente, se il lettore non ha mai ricevuto gli avvisi di addebito in questione e ne viene a conoscenza, per la prima volta, con il presente sollecito di pagamento, è ancora in tempo per effettuare le contestazioni relative alla cessazione dell’attività commerciale alla quale i contributi si riferiscono. In tal caso, dovrebbe procedere con l’impugnazione del sollecito di pagamento dinanzi al Tribunale – Sezione Lavoro, entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento.

Al ricorso occorrerà allegare ogni documento utile a dimostrare la cessazione dell’attività commerciale e il venir meno del presupposto contributivo. I relativi documenti dovrebbero essere reperiti presso la Camera di Commercio, tramite visure che riportino le date effettive di cessazione. Difatti, secondo la giurisprudenza [1]: «in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l’iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria».

Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Maria Monteleone


note

[1] Cass. sent. n. 8651/2010.


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