La procedura da seguire per ottenere l’annullamento del matrimonio civile e religioso.
Ti sei separata dopo soli due anni di matrimonio. Hai sempre voluto un figlio ma tuo marito ti ha nascosto il fatto di non poterne avere. Eppure, durante il fidanzamento avete parlato spesso di quanto sarebbe stato bello avere dei bambini e lui ti ha sempre rassicurata. Ti rechi da un avvocato per sapere come annullare un matrimonio. Ora hai un nuovo compagno, con il quale vorresti ricominciare una nuova vita e mettere su famiglia. È possibile sposarsi in chiesa un’altra volta? A chi bisogna rivolgersi per annullare un matrimonio?
Se intendi chiedere l’annullamento del matrimonio civile, dovrai rivolgerti ad un avvocato, il quale notificherà all’altro coniuge un atto di citazione e, se la convivenza è diventata intollerabile, anche una richiesta di separazione temporanea. Si instaura un processo, che può durare qualche anno, dove verranno sentiti testimoni, raccolte prove, disposte perizie, ecc.
Se, invece, entrambi i coniugi sono d’accordo per l’annullamento del matrimonio, può essere promossa un’azione congiunta. Qualora le condizioni siano conformi alle norme di legge e rispondano all’interesse dei figli minori, il giudice convaliderà l’accordo.
Per ottenere la nullità del matrimonio canonico, invece, è necessario rivolgersi ad un avvocato ecclesiastico, il quale dovrà valutare se sussistono i presupposti per chiedere la nullità ai sensi del Codice di diritto canonico. In tal caso, provvede alla redazione dell’atto introduttivo (il cosiddetto libello) che viene depositato presso il Tribunale ecclesiastico regionale del luogo di residenza della parte convenuta o dal luogo di celebrazione del matrimonio.
Dopo il deposito del libello, il procedimento si snoda in più udienze durante le quali saranno sentiti i coniugi e i testimoni (di solito familiari e amici dei coniugi).
Al termine dell’istruttoria, un collegio composto da tre giudici decide se la domanda di nullità del matrimonio è fondata oppure no.
Indice
A quali condizioni si può contrarre matrimonio?
Il matrimonio è l’atto con cui due persone di sesso diverso costruiscono una stabile comunione di vita materiale e spirituale.
Per contrarre un matrimonio, occorre che i nubendi abbiano:
- la maggiore età, cioè aver compiuto 18 anni. Tuttavia, in caso di gravi motivi, può contrarre matrimonio anche chi ha compiuto 16 anni (su autorizzazione del tribunale per i minorenni);
- la capacità naturale, cioè la capacità di intendere e di volere necessaria ad esprimere un consenso valido. Ad esempio, non può sposarsi chi è stato dichiarato interdetto;
- la libertà di stato: cioè la mancanza di un precedente vincolo matrimoniale. In altre parole, non può sposarsi chi è già sposato con un’altra persona;
- la diversità di sesso: in Italia, le coppie omosessuali possono ricorrere all’unione civile.
Tipologie di matrimonio
Nel nostro ordinamento, sono previste le seguenti tipologie di matrimonio:
- civile: è il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di Stato civile;
- concordatario: è il matrimonio celebrato in chiesa davanti al sacerdote e regolarmente trascritto nel registro di Stato civile;
- canonico: il matrimonio religioso valido solo per Chiesa cattolica ma non per lo Stato;
- acattolico: il matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico (ad esempio, ebreo) e che produce effetti civili qualora trascritto nel registro di Stato civile.
Cos’è l’annullamento del matrimonio?
L’annullamento determina la perdita di efficacia del matrimonio, come se lo stesso non fosse mai stato celebrato.
Per il matrimonio canonico è errato parlare di annullamento, dal momento che la Chiesa non può annullare un matrimonio che si è costituito validamente in quanto si tratta di un sacramento indissolubile. Tuttavia, in presenza di determinati requisiti, è possibile ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico. In pratica, la Chiesa dichiara che il consenso espresso da uno dei due nubendi (o da entrambi) non è valido e di conseguenza che il matrimonio è stato nullo fin dall’inizio.
Quando si può annullare un matrimonio?
Il matrimonio civile può essere annullato in caso di:
- impedimenti assoluti o relativi: ad esempio, per difetto di età, per mancanza di libertà di stato, per rapporti di parentela o affinità tra nubendi ecc.;
- vizi della volontà: si pensi, ad esempio, all’errore sulla identità del coniuge oppure alla violenza posta in essere per costringere taluno a contrarre matrimonio, ecc.;
- l’incapacità naturale, permanente o transitoria, di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio;
- la simulazione: ad esempio, quando una persona si sposa solo per far ottenere al coniuge straniero la cittadinanza italiana. In questo caso, si parla di matrimonio simulato.
Il matrimonio canonico, invece, può essere annullato in caso di:
- simulazione: quando una persona pur acconsentendo al matrimonio in realtà non ha alcuna intenzione di sposarsi;
- esclusione della prole: ossia il rifiuto categorico di voler procreare i figli durante il matrimonio;
- esclusione della fedeltà: si pensi al soggetto che si sposa convinto di poter avere il cosiddetto «matrimonio aperto» e quindi pronunci la frase «mi sposo, tanto posso sempre divorziare»;
- incapacità per mancanza di sufficiente uso di ragione: ossia coloro che, per assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o farmaci oppure per schizofrenia, paranoia, ecc. sono incapaci di autodeterminarsi liberamente in ordine alla scelta del matrimonio;
- incapacità per grave difetto di discrezione di giudizio: causata da gravi forme di nevrosi e psicopatie oppure da alcolismo e tossicodipendenza. Il soggetto, quindi, non è in grado di valutare bene i diritti e doveri che nascono dal matrimonio;
- errore sull’identità o sulla qualità della persona: si pensi, ad esempio, a Caia che contrae il matrimonio nella convinzione si sposare Tizio, invece sposa Sempronio (gemello di Tizio) oppure a Caia che sposa Tizio, nella convinzione di sposare un dirigente di banca quando invece Tizio è un semplice impiegato;
- violenza o timore: cioè quando una persona è stata costretta al matrimonio quando in realtà non voleva sposarsi.
Annullamento del matrimonio: quali sono gli effetti?
Nel momento in cui viene dichiarato l’annullamento del matrimonio civile:
- entrambi i coniugi riacquistano lo stato libero dalla data di celebrazione del matrimonio;
- vengono meno tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio come ad esempio quelli di coabitazione, di assistenza, di fedeltà, ecc.
Inoltre, non è previsto l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’altro coniuge più debole dal punto di vista economico, a meno che:
- i coniugi non fossero in buona fede al momento della celebrazione, nel senso che non conoscevano le cause che hanno portato all’annullamento oppure se il loro consenso è stato estorto con violenza o timore. In questo caso, il giudice può riconoscere al coniuge che non dispone di redditi adeguati un assegno per tre anni (a condizione che non abbia contratto nuove nozze);
- uno dei due coniugi era in buona fede. A quest’ultimo verrà riconosciuto un assegno di mantenimento per tre anni, o un importo a titolo di alimenti (sempre se non ci sono altri soggetti).
La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico non produce effetti nell’ordinamento italiano. In altre parole, se dopo aver ottenuto la nullità del matrimonio canonico intendi sposarti nuovamente in chiesa, occorre che la sentenza venga resa esecutiva attraverso il giudizio di delibazione.
Basterà presentare un ricorso o un atto di citazione – a seconda che la domanda provenga da entrambe le parti o da una sola – alla Corte d’Appello competente per territorio, la quale farà una valutazione sulla sussistenza dei requisiti, senza scendere nel merito della questione. Con la delibazione, il matrimonio canonico è come se non fosse mai stato celebrato e tu sarai libero di sposarti nuovamente in chiesa.
Se entrambi i coniugi erano in buona fede oppure il loro consenso è stato estorto con violenza o timore, allora gli effetti del matrimonio valido si producono fino alla sentenza che pronuncia la nullità. Il matrimonio contratto in malafede da entrambi i coniugi, invece, produce effetti solo rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso.