Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Erede riscuote canone affitto della casa del defunto: quali rischi?

23 Febbraio 2020
Erede riscuote canone affitto della casa del defunto: quali rischi?

Basta riscuotere il canone di locazione per far scattare il termine di prescrizione per impugnare il testamento.

Tempo fa è morto vostro padre il quale era proprietario di due case. Una di queste era stata data in affitto a una famiglia. Dal giorno del funerale, tua sorella si sta preoccupando di riscuotere i canoni di locazione. Che conseguenze può avere, per lei, tale atto? La stessa domanda è stata posta più volte alla Cassazione: ai giudici è stato chiesto che rischia un erede se riscuote il canone di affitto della casa del defunto? Ecco quali sono state le risposte in merito. 

Riscossione canoni di locazione e accettazione eredità

Secondo una prima sentenza della Cassazione datata 2015 [1], la riscossione dei canoni di locazione fatta per conto degli eredi costituisce un atto di accettazione tacita dell’eredità. Chi la compie, quindi, non può più né rinunciare all’eredità, né accettarla con beneficio di inventario. 

La Corte ha ricordato, in proposito, che l’accettazione tacita dell’eredità – che si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede -può essere desunta anche dal suo stesso comportamento quando pone una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, o che siano significativi e concludenti della volontà di accettare: ciò premesso, la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario integra accettazione tacita dell’eredità.

Riscossione canoni di locazione e impugnazione testamento

La seconda conseguenza sancita dalla Cassazione per chi riscuote i canoni di locazione di un bene ereditario è l’inizio del calcolo del termine di prescrizione per impugnare il testamento [2]. 

Come noto, la legge consente di contestare il testamento del defunto entro termini ben precisi. Poniamo il caso di un testamento redatto da soggetto incapace, come tale invalido. La legge stabilisce che, in questo caso, i termini per impugnare il testamento sono di soli 5 anni a partire dal giorno dell’esecuzione della disposizione testamentaria. 

Ebbene, basta riscuotere il canone di locazione per far scattare il termine di prescrizione per impugnare il testamento. Infatti, anche la gestione di un solo bene dell’asse ereditario con apprensione dei relativi frutti costituisce attività di esecuzione delle disposizioni del defunto.

La Corte ha rilevato che l’inizio del termine per l’azione di annullamento del testamento olografo esercitabile nei casi di incapacità del testatore è stabilito a partire dal “giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”, ragion per cui il nodo da sciogliere sul piano giuridico è quello di stabilire con quali modalità la manifestazione di detta esecuzione possa essere ritenuta idonea per determinare l’effettivo momento utile per la decorrenza del suddetto termine. 

Secondo la giurisprudenza della stessa Cassazione [2], per «esecuzione del testamento» deve intendersi un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo. 

Pertanto, non valgono a far decorrere il detto termine né la pubblicazione del testamento olografo, che è atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, né la presentazione della denuncia di successione e il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti a evitare conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria.

È, invece, una condotta integrante l’esecuzione delle disposizioni testamentarie quella di continuare a percepire, subito dopo la morte del defunto proprietario della casa, il canone di locazione della stessa facente parte del compendio ereditario. Secondo la Cassazione, la riscossione dei canoni relativi all’immobile già locato dal testatore, realizzata in continuità subito dopo il decesso di quest’ultimo e successivamente proseguita, rappresenta una condotta sufficiente a far emergere la volontà dell’erede di dare seguito alla gestione già eseguita dal defunto, facendo propri i relativi frutti nel tempo, così intendendo porre in esecuzione, ancorché parzialmente, le disposizioni testamentarie.


note

[1] Cass. sent. n. 4449/20 del 21.02.2020.

[2] Cass. sent. n. 11823/2015.

[2] Cass. sent. n. 892/1987 e n. 18560/2009.

   Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 novembre 2019 – 20 febbraio 2020, n. 4449

Presidente Manna – Relatore Carrato

Rilevato in fatto

Con atto di citazione del 15 novembre 2005 i sigg. Im.Le. , S. , R. e l. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani, la sig.ra I.L. per sentir annullare, ai sensi dell’art. 591 c.c., il testamento olografo redatto da I.G. con il quale la sorella convenuta era stata istituita erede universale.

Nella costituzione della stessa convenuta, l’adito Tribunale, con sentenza n. 839/2011, accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava aperta la successione legittima di I.G. .

Sull’appello della medesima convenuta soccombente e nella costituzione degli appellati (con la costituzione in giudizio degli eredi di im.le. , nelle more deceduta), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 225/2017, dichiarava – nel dispositivo – l’inammissibilità del gravame, pur avendo, in effetti, confermato nel merito – per quanto emergente dall’inerente motivazione – la decisione di prime cure in ordine all’insussistenza della maturata prescrizione dell’azione di annullamento (non potendosi ritenere che fosse stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie) e alla ricorrenza delle condizioni per dichiarare l’annullabilità dell’impugnato testamento.

La signora I.L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la suddetta sentenza di appello.

Gli intimati Im.Le. , S. e R. , nonché S.A. e S.A. (questi ultimi due quali eredi, già costituiti in sede di appello, di i.l. ), si sono ritualmente costituiti in questa fase di legittimità depositando controricorso, con il quale hanno instato per il rigetto del ricorso.

In un primo momento per la trattazione e la definizione del ricorso si optava previa formulazione di apposita proposta – per le forme di cui al procedimento previsto dall’art. 380 bis c.p.c., ma, all’esito dell’adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza dinanzi a questa Sezione, fissata per la data odierna, in prossimità della quale il difensore dei controricorrenti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. – la violazione e o falsa applicazione di legge dell’art. 113 c.p.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale la Corte palermitana, pur decidendo solo sul merito dei motivi di appello, aveva ingiustificatamente dichiarato, in dispositivo, l’inammissibilità dell’appello stesso.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – sempre in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – un’ulteriore violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., anche se, in effetti, nello svolgimento del motivo, previa deduzione dell’ammissibilità della censura, ha denunciato l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui non aveva rilevato che l’avversa azione di annullamento fosse da considerarsi ormai prescritta al momento della sua introduzione, con riferimento al disposto dell’art. 606 c.c., comma 2.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., anche se – anche in relazione ad essa – ha inteso denunciare l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, con riguardo all’applicazione dell’art. 591 c.c. e sulla base delle risultanze della c.t.u., aveva ritenuto che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto di ultima volontà.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e va, perciò, respinto.

Occorre, infatti, osservare che, pur se, in effetti, la Corte di appello ha, sul piano formale, erroneamente dichiarato in dispositivo l’inammissibilità del gravame, è incontestabile che la stessa abbia pronunciato – ed univocamente argomentato in proposito nello svolgimento della motivazione (per come si evince anche dalla riportata narrativa in fatto) – sul merito dei motivi di gravame. Pertanto, questo apparente contrasto tra dispositivo e motivazione deve ritenersi frutto di un mero errore materiale e, quindi, non è idoneo a costituire propriamente un vizio di nullità della sentenza (v., ad es., Cass. n. 24842/2014).

5. Ritiene, invece, il collegio che la seconda censura è fondata per le ragioni che seguono.

In via generale va ricordato che il dies a quo ai fini del decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del testamento olografo esercitabile nei casi di incapacità del testatore di cui all’art. 591 c.c., primi due commi, è stabilito dal commi 3 ed ultimo, dello stesso articolo, che lo identifica con il “giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”, ragion per cui il nodo da sciogliere sul piano giuridico è quello di stabilire con quali modalità la manifestazione di detta esecuzione possa essere ritenuta idonea per determinare l’effettivo momento utile per la decorrenza del suddetto termine.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 892/1987, citata anche nella sentenza qui impugnata, e Cass. n. 18560/2009) ha statuito che per esecuzione del testamento, al fine in questione, deve intendersi un’attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del testatore come la consegna o l’impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo, con la conseguenza che non valgono a far decorrere il detto termine nè la pubblicazione del testamento olografo, che è atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva esecuzione, nè la presentazione della denuncia di successione ed il pagamento dell’imposta, che costituiscono atti dovuti, volti ad evitare conseguenze sfavorevoli alla massa ereditaria.

Senonché, pur partendo da questo esatto inquadramento generale della problematica, la Corte palermitana ha ritenuto che non potesse considerarsi quale condotta integrante l’esecuzione delle disposizioni testamentarie quella dell’attuale ricorrente (istituita erede universale con l’impugnato testamento) consistita nell’aver continuato a percepire, subito dopo la morte della I.G. in data (OMISSIS) (con la quale, peraltro, coabitava), il canone di locazione di un immobile commerciale (già locato dalla indicata testatrice e del quale ella faceva propri i frutti quando era in vita) pacificamente facente parte del compendio ereditario.

Il giudice di appello ha, in proposito, rilevato che il menzionato comportamento posto in essere dalla I.L. poteva inquadrasi nell’attività di amministrazione della “res comune” (per effetto della successione nel contratto di locazione di tutti gli eredi) e che, inoltre, la riscossione dei canoni relativi ad un singolo cespite non potesse considerarsi indizio inequivoco della volontà dell’odierna ricorrente di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari.

Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale ed il suo esito non sono, ad avviso del collegio, corretti in punto di diritto.

Infatti, per un verso, deve ritenersi che l’attività di riscossione dei canoni relativi all’immobile già locato dalla testatrice, realizzata in continuità subito dopo il decesso di quest’ultima e successivamente proseguita, ha rappresentato una condotta sufficiente a far emergere la volontà della I.L. di dare seguito alla condotta gestionale già eseguita dalla I.G. (con la quale, oltretutto, conviveva), facendo propri i relativi frutti nel tempo, così intendendo porre in esecuzione, ancorché parzialmente, le disposizioni testamentarie; per altro verso, la circostanza che l’attività esecutiva si fosse concretizzata solo in detta condotta avrebbe dovuto essere considerata, comunque, idonea ad avere rilievo in funzione dell’applicazione del disposto di cui al citato art. 591 c.c., comma 3.

Infatti, a quest’ultimo proposito, deve sottolinearsi – in conformità ad altro convincente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 2585/1962 e, più di recente, Cass. n. 9466/2012) – come il termine di prescrizione di cinque anni, che la norma appena richiamata stabilisce per impugnare il testamento olografo nei previsti casi di incapacità del testatore (in senso analogo a quanto sancito dall’art. 606 c.c., comma 2, per ogni altro difetto di forma diverso dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione), decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie (quale condotta diretta a garantire anche la tutela dei terzi, che sarebbero pregiudicati dal compimento di una mera attività formale: cfr. Cass. n. 1635/1983), evidenziandosi, altresì, come non sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualità che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.

6. Per tali ragioni deve ritenersi meritevole di essere accolta la seconda censura (così come ritualmente svolta nel suo impianto argomentativo), con il derivante assorbimento del terzo motivo (attinente alla contestazione del dichiarato annullamento dell’impugnato testamento olografo, della cui azione è stata prospettata – con il motivo accolto – l’intervenuta prescrizione) e la conseguente cassazione, sul punto, dell’impugnata sentenza.

La causa deve, perciò, essere rinviata ad altra Sezione della Corte di appello, la quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: “l’attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall’art. 591 c.c., può consistere anche nell’esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, perciò, le correlate utilità, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione già operata in vita dal “de cuius”) riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest’ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l’intero universum ius defuncti”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

 


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube