Pensione anticipata in cumulo. Il calcolo secondo il sistema retributivo si applica al mio caso sia per la parte privata che per quella pubblica fino al 2011? Dati di riferimento: dipendente privato Inps/Inpdai dal 1 marzo 1981 al 18 luglio 1996. Laurea di quattro anni riscattata nel 1981. Dipendente pubblico dal 19 luglio 1996 ad oggi.
Nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di cumulo dei versamenti di cui all’art.1, co. 239 e ss., L. 228/2012, come chiarito dall’Inps con la circolare 12.10.2017 n.140, il calcolo retributivo della pensione sino al 31.12.2011 si applica ai lavoratori che possiedono almeno 18 anni di contributi accreditati complessivamente, tra tutte le gestioni di previdenza amministrate dall’Inps, alla data del 31.12.95.
Dalla contribuzione complessiva devono essere esclusi soltanto gli accrediti presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti.
Più precisamente, l’Inps, al punto 3 della circolare 140/2017, ha spiegato che, per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione (art.1, co. 6, 12 e 13, L. 335/1995; art.24, co. 2, L. 214/2011), ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’Assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, cioè calcolato separatamente da ogni gestione per la quota di propria competenza, devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
Il lettore possiede contribuzione accreditata presso l’Assicurazione generale obbligatoria e presso una forma sostitutiva della stessa (fondo Inpdai) si presume dal 1977 sino al 18 luglio 1996, e presso una forma esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (regime ex Inpdap) dal 19 luglio 1996 ad oggi.
Pertanto, nel caso di specie, optando per il cumulo il sistema di calcolo da utilizzare, anche presso la gestione Inps dipendenti pubblici, sarà retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, dal 1° gennaio 2012.
In parole semplici, per verificare se l’interessato, presso le gestioni amministrate dall’Inps, abbia diritto al calcolo retributivo solo sino al 31 dicembre 1995 o sino al 31 dicembre 2011, deve sommare tutti i contributi accreditati anteriormente al 1996 presso queste gestioni:
- se raggiunge, tra tutte le gestioni Inps (Assicurazione generale obbligatoria e fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa), almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, ha diritto, presso tutte le gestioni Inps, al calcolo retributivo sino al 31.12.2011;
- se non raggiunge almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, ha diritto, presso tutte le gestioni Inps, al calcolo retributivo sino al 31.12.1995, cioè al cosiddetto calcolo misto.
Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci, consulente del lavoro.