Il lavoro dei minori è un tema molto delicato poichè l’ordinamento tutela l’infanzia e l’adolescenza e non è dunque ammissibile lo sfruttamento lavorativo del minore.
Siamo portati a pensare che l’attività di lavoro sia incompatibile con l’età infantile. In realtà, anche nella nostra società, il lavoro minorile esiste ed è più diffuso di quanto possa pensarsi. Basti pensare ad una pubblicità televisiva in cui un bimbo sponsorizza una merendina. Quel bimbo sta realizzando una prestazione di lavoro. E’, dunque, opportuno chiarire in quali circostanze si può assumere un minorenne.
La norma di riferimento la troviamo nella Costituzione repubblicana anche se, poi, nel dettaglio, sono state le leggi ordinarie a chiarire quando è possibile assumere un minorenne e con quali limitazioni.
Ovviamente, la possibilità di lavoro per i minori deve tenere conto dell’obbligo scolastico in quanto, nel nostro ordinamento, l’infanzia e l’adolescenza sono concepite come fasi della vita destinate alla formazione dell’individuo.
Indice
Il lavoro minorile: i principi generali
All’inizio della rivoluzione industriale, i minori venivano stabilmente adibiti al lavoro salariato. Basta vedere fotografie ed immagini degli inizi del Novecento per rendersi conto che i minori erano parte integrante del sistema produttivo. La situazione del lavoro minorile si è ulteriormente aggravata durante le guerre mondiali quando gli uomini in età produttiva erano al fronte e toccava, dunque, alle donne ed ai fanciulli lavorare, sia nei campi che nelle fabbriche, per sostituire l’assente manodopera maschile.
Con l’entrata in vigore della Costituzione è stato stabilito un forte limite all’impiego dei minori nel lavoro. La Costituzione stabilisce, infatti, che la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato e che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione [1].
Oltre che nella Costituzione repubblicana, il lavoro minorile trova una speciale tutela anche nel diritto dell’Unione Europea. Infatti, l’ordinamento comunitario ha prodotto una apposita direttiva [2] che ha stabilito dei principi generali relativi ai rapporti lavorativi con i minorenni. La direttiva europea fissa, in primo luogo, l’età minima per accedere al mondo del lavoro, fissata nel compimento del quindicesimo anno di età. Inoltre, viene stabilito un principio di primazia della formazione sul lavoro.
Secondo la direttiva europea, infatti, il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.
Minori di quindici anni: quando possono essere assunti?
Per quanto concerne i bambini di età inferiore a 15 anni, al contrario, si prevede che in linea generale, essi debbano astenersi dall’esercizio di qualsiasi lavoro.
Tuttavia, quando la prestazione di lavoro da svolgere ha ad oggetto attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, i minori di quindici anni possono lavorare ma solo a patto che vi sia:
- l’assenso scritto dei genitori;
- l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Ovviamente, queste attività del minore possono essere autorizzate purché il lavoro non pregiudichi la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale.
Occorre sottolineare che l’atto autorizzatorio (dell’Ispettorato territoriale del lavoro) deve tenere in considerazione, oltre che gli accertamenti sanitari del caso, posti a carico del datore di lavoro, che devono essere svolti presso un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato, anche i contenuti della prestazione lavorativa.
L’Ispettorato del lavoro, dunque, deve entrare nel merito prima di autorizzare il lavoro del minore.
Non tutte le attività di lavoro del minorenne devono essere autorizzate dall’Ispettorato del lavoro. Ne sono, infatti, escluse quelle che, per la loro stessa natura, oppure per le concrete modalità di svolgimento, oppure perchè si tratta di attività del tutto estemporanee ed episodiche, non possono essere considerate delle vere e proprie attività lavorative perchè mancano in radice gli elementi essenziali di una attivitò configurabile come “occupazione”.
In altri casi, il minore è adibito a prestazioni di lavoro non remunerate che vengono svolte nell’ambito della didattica erogata da organismi pubblici che hanno compiti istituzionali di educazione e formazione. Anche in questi casi, la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro non è necessaria.
Ai minorenni di età ricompresa tra i 15 e i 18 anni, vale a dire gli adolescenti, non è rigidamente preclusa qualsiasi attività di lavoro. Tuttavia, i minori che si trovano in questa fascia di età possono eseguire unicamente dei lavori compatibili, dal punto di vista della salute e dello sviluppo, con la loro età anagrafica. Ciò significa che gli adolescenti non devono essere adibiti a delle prestazioni di lavoro che, almeno potenzialmente, potrebbero arrestare il loro pieno sviluppo fisico.
La legge ha fornito, almeno in via esemplificativa, un elenco di attività precluse agli adolescenti in quanto lesive della loro crescita.
In particolare, la legge [3] specifica che gli adolescenti:
- non devono essere esposti a dei rumori che superano gli 87 decibel;
- non devono effettuare lavori che determinano il venire in contatto con sostanze tossiche, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive o che esporrebbero loro a particolari rischi per la salute;
- non possono lavorare nelle macellerie in cui si utilizzano arnesi taglienti e celle frigorifere;
- devono evitare di utilizzare saldatrici ad arco o ossiacetileniche;
- non possono compiere lavori utilizzando martelli pneumatici, pistole fissachiodi, strumenti vibranti e apparecchi di sollevamento meccanici;
- non devono svolgere lavori sulle navi in costruzione, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature;
- devono evitare di eseguire lavori all’interno di cantieri edili in cui si possono verificare rischi di crollo.
Per poter essere avviato al mondo del lavoro, l’adolescente, proprio al fine di verificare la compatibilità delle sue condizioni fisiche e di salute con l’attività lavorativa che si accinge a svolgere, deve sottoporsi ad una visita medica preventiva e, una volta che il rapporto di lavoro ha avuto inizio, deve sottoporsi a delle visite periodiche almeno una volta all’anno.
La limitazione del lavoro dei minorenni riguarda anche l’orario di lavoro.
In particolare, ai minori non è consentito lo svolgimento del lavoro durante le ore notturne, ossia, più precisamente, nel lasso temporale che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.
Lavoro minorile: l’età minima per l’accesso al lavoro
Abbiamo detto che l’età minima per accedere al mondo del lavoro è stata sempre fissata in quindici anni di età.
Tuttavia, a partire dal 1° settembre 2007, la legge [4] ha innalzato l’età minima per accedere al lavoro, passando dai 15 ai 16 anni, con obbligo dell’istruzione scolastica per almeno 10 anni, finalizzata al conseguimento di un titolo di scuola media superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il termine del raggiungimento della maggiore età.
I due requisiti sopra menzionati, ossia il requisito anagrafico ed il requisito della frequenza scolastica, debbono sussistere contemporaneamente.
Occorre, tuttavia, precisare che l’obbligo dell’istruzione scolastica per almeno 10 anni non è collegato al’ottenimento di un determinato titolo di studio, ma solamente alla frequenza decennale sui “banchi di scuola”. Ciò significa che, ciò che importa, è che il ragazzo sia andato a scuola per almeno dieci anni, indipendentemente dal titolo di studio ottenuto.
Come abbiamo detto, l’accesso al lavoro del minorenne è subordinato al possesso di entrambi i requisiti: se uno dei due requisiti non c’è, non si può, legittimamente, instaurare alcun rapporto di lavoro con il minorenne. Tra il lavoro e l’istruzione del minore, infatti, il legislatore privilegia l’elemento formativo.
Il lavoro dei minori in televisione
Un discorso a parte deve essere fatto per l’impiego, nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, dei minori di anni quattordici.
Per disciplinare questo specifico ambito esiste un apposito decreto ministeriale [5] il quale prevede che l’impiego degli under 14 in tv deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy.
Le emittenti televisive o radiofoniche non possono:
- sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
- far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
- coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
- utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.
L’impiego dei minori di quattordici anni in TV o in radio necessita dell’autorizzazione preliminare dell’Ispettorato del lavoro.
Le emittenti che dovessero violare i principi e le norme appena viste si espongono a delle sanzioni. In caso di sanzioni, la Commissione per i servizi prodotti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ne da notizia all’Ispettorato del lavoro che provvede a revocare le autorizzazioni.
Al lavoro in tv degli under 14 si applicano le norme generali sul lavoro minorile: è vietato il lavoro dopo le ore 24, è obbligatorio il riposo giornaliero e domenicale.
note
[1] Art. 37 Cost.
[2] Direttiva UE n. 94/33.
[3] D.Lgs. n. 262/2000.
[4] Art.1 co. 662, L. n.296/06.
[5] D.M. n.218 del 27.04.2006.