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Diffamazione su Facebook

18 Aprile 2020
Diffamazione su Facebook

Come viene punita l’offesa alla reputazione e all’onore di una persona?

Hai litigato con una persona. Non vi siete più parlati e non hai voglia di incontrarla. Un giorno, però, ti accorgi che la persona in questione ha pubblicato un post sul proprio social network dove ti offende pesantemente. Ritieni di essere vittima di diffamazione su Facebook. Sebbene l’autore non abbia fatto il tuo nome, tuttavia, avete molti amici in comune che leggeranno il post e non ci metteranno molto a capire a chi è rivolta l’offesa. Tu non vuoi far finta di niente e decidi di rivolgerti ad un avvocato per capire come tutelarti. Il legale ti comunica che in questo caso occorre sporgere immediatamente una querela. In questo articolo vedremo quando e come si verifica la diffamazione su Facebook.

Cos’è la diffamazione?

La diffamazione è un reato e si verifica quando qualcuno – parlando con almeno due persone – offende la reputazione e l’onore di un altro soggetto non presente. 

Quindi, affinché possa parlarsi di diffamazione occorre che:

  • l’offesa sia rivolta all’altrui reputazione, cioè alla stima di cui un soggetto gode nel proprio ambiente sociale e professionale;
  • la vittima non sia presente e, quindi, è impossibilitata a percepire direttamente l’offesa;
  • l’offesa venga comunicata a più persone: bastano anche due persone in grado di percepire l’intento diffamatorio. Ciò si verifica anche qualora la comunicazione avvenga in tempi diversi (si pensi al passaparola).

Facciamo un esempio: Tizio scrive un post su Facebook e si rivolge a Caio qualificandolo come una “persona corrotta e mafiosa”. In questa caso, si tratta di diffamazione.

Quando si configura la diffamazione?

La diffamazione è un reato che si consuma solo nel momento in cui si verifica la diffusione dell’espressione offensiva. Inoltre, è necessario che l’offesa sia rivolta alla reputazione di una persona determinata. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto non configurabile il reato di diffamazione quando le espressioni offensive sono rivolte ad un gruppo di persone non individuato né individuabile. Si pensi a chi pronuncia frasi oltraggiose nei confronti di un movimento politico senza rivolgersi a nessuno in particolare.

La diffamazione può verificarsi in vari modi:

  • comunicandola alle persone presenti;
  • tramite mezzo stampa, cioè con la pubblicazione di un articolo sul giornale;
  • in televisione o alla radio;
  • tramite social network (su Facebook, su Instagram, su Twitter, ecc.);
  • tramite siti internet, blog, forum;
  • tramite e-mail oppure tramite chat.

Diffamazione su Facebook

Affinché si parli di diffamazione, il contenuto del post pubblicato su Facebook deve essere offensivo e diffamatorio. In altre parole, non basta scrivere un commento, anche se provocatorio. Ti faccio un esempio: Tizio, un tuo collega, non si presenta al lavoro perché è malato. Una cosa è scrivere sul social network “Tizio è proprio un pigro senza precedenti!”, un’altra è scrivere “Tizio se ne va in giro con l’amante durante l’orario di lavoro!”.

Un post pubblicato su Facebook si considera diffamatorio anche quando l’autore non ha indicato esplicitamente il nome della vittima. Basta, infatti, che l’offesa sia facilmente riconoscibile e individuabile dalla collettività. Ad esempio, Tizio pubblica su Facebook i dettagli scabrosi di una relazione avuta con un’altra persona di cui non fa il nome. 

Inoltre c’è l’aggravante della diffusione per stampa o altri mezzi di pubblicità, considerato l’alto numero di persone che leggono il post diffamatorio.

Se quindi ritieni di aver subito una diffamazione su Facebook la prima cosa da fare è segnalare l’episodio e l’utente (autore del post offensivo) al centro assistenza della piattaforma. 

Il passo successivo è quello di sporgere una querela – entro tre mesi dalla conoscenza del post diffamatorio – presso i carabinieri, la polizia o la Procura della Repubblica. Nella querela dovrai raccontare il fatto e indicare il post offensivo, l’autore, il profilo Facebook sul quale è avvenuta la pubblicazione del post e la data.

La Cassazione ha sancito che per provare la diffamazione su Facebook è indispensabile anche accertare l’indirizzo IP (ossia il codice numerico utile per verificare il titolare della linea telefonica associata) dal quale è partito il post offensivo. In caso contrario, non è possibile procedere con certezza all’attribuzione della responsabilità. Ciò in quanto un profilo Facebook potrebbe anche essere condiviso, cioè potrebbe essere usato da più di una persona. Potrebbe capitare che il social network non collabori nell’identificazione dell’autore del reato. In tal caso, occorre comunque individuare chi ha scritto il post e approfondire le indagini.

Inoltre, è necessario fornire le prove che dimostrino il fatto illecito e il danno sia patrimoniale (ad esempio si pensi al libero professionista che a seguito della diffamazione perda clienti oppure ad un imprenditore che perda i fornitori) sia morale (se l’offesa ha causato un turbamento psichico, ad esempio la vittima è caduta in depressione oppure non vuole uscire più di casa), subito a seguito della diffamazione.

Come viene punita la diffamazione?

Per la punizione del reato di diffamazione occorre il dolo, cioè la coscienza e la volontà di comunicare l’offesa a più persone e al tempo stesso del danno che tale offesa può provocare nella vittima. Si pensi, ad esempio, a Tizio che durante un comizio apostrofa un candidato, del movimento politico avversario, come un “ignorante, incapace e disonesto”. 

La pena base prevista per il reato di diffamazione è la reclusione fino ad 1 anno o la multa fino a 1.032 euro. Se il reato è aggravato, vale a dire se la diffamazione è stata commessa, ad esempio, a mezzo stampa, allora la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Diffamazione e ingiuria: quali sono le differenze?

Spesso e volentieri si tende a fare confusione tra ingiuria e diffamazione. In realtà, si tratta di due concetti ben diversi pur avendo un elemento in comune: l’offesa.

In estrema sintesi, va chiarito che:

  • l’ingiuria scatta solo quando l’offesa è fatta alla presenza della persona a cui è diretta. A partire dal 2016, tuttavia, l’ingiuria non ha più rilevanza penale, quindi non è più reato. Attenzione però: tale comportamento è comunque un illecito civile che consente alla vittima di chiedere un risarcimento danni. In tal caso, occorre avviare un giudizio civile;
  • la diffamazione scatta quando qualcuno offende una persona in sua assenza e in presenza di almeno due persone. A differenza dell’ingiuria, la diffamazione è un reato punito con le pene che abbiamo visto poc’anzi.


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