Proscioglimento per insufficienza di prove: ultime sentenze


Mancanza di prove a carico dell’imputato; estinzione del reato; accertamento dei fatti materiali; appello istruttorio contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
Indice
Insufficienza di prove
In tema di procedimento penale, laddove i fatti contestati all’imputato non risultino, all’esito del dibattimento, sufficientemente provati, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione.
Tribunale Napoli sez. III, 05/02/2021, n.8299
Sentenza penale di assoluzione
Nelle sentenze penali normalmente si deve avere riguardo alla motivazione e non al dispositivo, il quale deve far uso della stessa formula tanto se sia positivamente accertato che il fatto non sussiste, ecc., quanto se le prove che il fatto sussista, ecc., non siano sufficienti. Di conseguenza, la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, potendo astrattamente ricomprendere anche l’ipotesi della mancanza o dell’insufficienza delle prove in ordine alla sussistenza del fatto od all’attribuibilità di esso all’imputato, non deducibile per espressa esclusione di legge nel dispositivo della sentenza penale, non è di per se stessa ostativa all’introduzione del giudizio civile, al giudice del quale è rimesso accertare, previa interpretazione del giudicato penale sulla base della motivazione di esso, se l’esclusione della responsabilità dell’imputato sia stata certa o dubbia e, di conseguenza, stabilire se l’azione civile ne sia, rispettivamente, preclusa o meno.
Tribunale Bologna sez. III, 23/01/2020, n.159
Assenza della prova di colpevolezza
La prevalenza della formula assolutoria di merito rispetto a quella dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione opera anche nel caso in cui manchi la prova della colpevolezza e non solo quando è stata fornita la prova positiva di innocenza dell’imputato (fattispecie in cui il Tribunale militare ha assolto ex artt. 531 e 129 c.p.p. l’imputato in mancanza della prova riguardo alla sua colpevolezza anche per i fatti per cui è intervenuta la prescrizione).
Tribunale militare Napoli, 29/04/2019, n.190
Limiti all’impugnazione della sentenza di assoluzione
L’impugnazione della parte civile deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse quando l’imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato o per una causa soggettiva di non punibilità o per insufficienza di prove sull’elemento psicologico o per una causa di improcedibilità ovvero per una causa sopravvenuta di estinzione del reato. Invero, le suddette formule di assoluzione non pregiudicano gli interessi della parte civile, perché in questi casi l’art. 25 c.p.p. non pone limitazioni all’esercizio dell’azione in sede civile.
Cassazione penale sez. II, 06/11/2018, n.1141
La totale mancanza di prove a carico dell’imputato
La totale mancanza di prove a carico dell’imputato comporta il proscioglimento nel merito. È infatti l’inconsistenza dell’accusa, così come la presenza di un’evidente prova circa l’innocenza dell’imputato, a far prevalere il proscioglimento dell’imputato nel merito sulla pregiudizialità della dichiarazione di prescrizione. Sussisterebbe però una prevalenza del proscioglimento nel merito nella sola ipotesi in cui l’assoluta carenza di prova ovvero la prova positiva dell’innocenza dell’imputato possa rilevarsi mediante una mera attività ricognitiva. Di contro, la semplice contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede pertanto un apprezzamento tra diverse risultanze, non è sufficiente a garantire tale prevalenza.
Corte appello L’Aquila, 23/05/2018, n.1308
Molestie: la grave carenza probatoria
La grave carenza probatoria deve condurre alla pronuncia di assoluzione: in particolare se la persona offesa ha reso una deposizione ambigua e se le asserite telefonate moleste sarebbero nell’ordine di una alla settimana per qualche mese e mute. Infine, nel caso di specie, gli accertamenti telefonici hanno potuto solo dimostrare la presenza di una unica telefonata partita dal cellulare dell’imputato e giunta alla persona offesa.
Tribunale Monza, 02/02/2018
Insufficienza o contraddittorietà della prova
Non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell’udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., in quanto il rinvio della causa all’esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen.; ne consegue che l’annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
Cassazione penale sez. V, 14/09/2016, n.2517
Sentenza di applicazione della pena
Nell’ambito del procedimento di applicazione della pena, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del p.m. o comunque dagli atti, non rientrando tale possibilità né tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma 1, c.p.p. né, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all’esito dell’udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l’art. 129 c.p.p. in forza della equiparazione delle formule dubitative e di quelle di assoluzione. (Fattispecie di intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 186, c. strad. per insufficiente prova in ordine allo stato di alterazione alcolica).
Cassazione penale sez. IV, 17/09/2015, n.40100
Efficacia delle sentenze di assoluzione
L’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire quando all’esito del dibattimento è stata raggiunta la prova positiva dell’insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato. Per contro, lo stesso effetto non esplica la sentenza assolutoria per insufficienza di prove ai sensi del comma 2 di quest’ultima disposizione del codice di procedura penale.
Consiglio di Stato sez. VI, 27/07/2015, n.3666
Sentenza di condanna del querelante alle spese e ai danni
La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in caso di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall’accertamento e quindi da un motivato giudizio, sull’esistenza dell’elemento della colpa nell’esercizio del diritto di querela, ma la motivazione può essere anche implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicitamente esistente la motivazione sulla esistenza della colpa del querelante in considerazione delle ragioni poste a base dell’assoluzione degli imputati, pronunciata per insussistenza del fatto, dopo la positiva ricognizione della infondatezza della querela e non per mera insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico).
Cassazione penale sez. V, 07/10/2014, n.47967
Proscioglimento per insufficienza di prove
Mentre nella vigenza del codice abrogato la declaratoria di estinzione del reato prevaleva, perché più favorevole, sul proscioglimento per insufficienza di prove, con il nuovo codice di procedura penale, invece, deve ritenersi che il proscioglimento nel merito prevalga sulla declaratoria di estinzione del reato anche quando si è in presenza di una situazione di insufficienza o di contraddittorietà della prova. Tale prevalenza dell’assoluzione nel merito può avvenire nel giudizio di legittimità solo se la insufficienza o la contraddittorietà della prova emergano dalla sentenza impugnata.
Cassazione penale sez. IV, 03/02/1994
Accertamento dei fatti materiali
Ai sensi dell’articolo 28 c.p.p. previgente, affinché il giudicato penale eserciti efficacia vincolante nel giudizio extrapenale per quanto concerne l’accertamento dei fatti materiali, è necessario che la decisione del giudice penale sia basata sugli stessi fatti che vengono in considerazione come oggetto di prova nel giudizio civile e, ove non sussista un rapporto di dipendenza tra l’accertamento dei fatti materiali e la controversia da risolvere in sede civile – o amministrativa – il giudice civile – o amministrativo – ha facoltà di utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale come elementi concorrenti alla formazione del suo convincimento.
(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di alcuni negozi ex art. 428 c.c., aveva escluso che la sentenza penale di proscioglimento per insufficienza di prove dal reato di circonvenzione di incapace determinasse preclusioni sull’accertamento delle condizioni psicofisiche della parte offesa per la non coincidenza tra stato di infermità o deficienza psichica nella fattispecie penale e quello di incapacità di intendere e di volere nella fattispecie civile).
Cassazione civile sez. I, 23/11/2000, n.15128
Procedimenti definiti con proscioglimento per insufficienza di prove
Nell’ambito del procedimento di prevenzione ben possono utilizzarsi, stante l’autonomia di questo da quello di cognizione, elementi desumibili da procedimenti definiti con proscioglimento per insufficienza di prove e da altri che siano in corso, essendo però necessario – e di ciò si dia esaurientemente conto – che si tratti di elementi concreti dai quali si possa desumere, con grado di elevata probabilità, che il soggetto sia appartenente ad una associazione mafiosa.
Cassazione penale sez. I, 06/02/1989
Giudice istruttore
Sufficienza di prove per il rinvio a giudizio si ha quando le prove raccolte in istruttoria siano in ogni caso idonee ad essere integrate da altre prove assunte nel dibattimento o in questo ad acquisire maggior grado di certezza, sì da far pervenire il giudice alla condanna dell’imputato.
Quando invece le prove raccolte, pur mantenendo una loro validità, si palesano del tutto insuscettibili di raggiungere nel dibattimento attraverso integrazioni o verifiche quel grado di reale consistenza che potrebbe portare alla condanna, allora il giudice istruttore pronuncia il proscioglimento per insufficienza di prove.
Cassazione penale sez. I, 26/04/1988
Sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove
L’appello istruttorio contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove non subisce limiti di indagine, non è vincolato al principio “tantum appellatum quantum devolutum” e ammette una rivalutazione integrale della situazione processuale e, conseguentemente, sia la possibilità di disporre e di espletare nuovi accertamenti sia quella di contrastare nuovi fatti e nuovi reati. Ma la stessa funzione del giudice di appello non può essere dilatata sino a comprendere l’estensione dell’accusa a soggetti diversi da quelli nei cui confronti si è aperto il rapporto processuale di impugnazione.
Cassazione penale sez. I, 27/10/1984
Dubbio oggettivo insuperabile
La norma di cui all’art. 378 impone il proscioglimento per insufficienza di prove quando il dubbio oggettivo sia insuperabile. Quando, invece, il dubbio stesso sia fondato su motivazione erronee e contraddittorie che concretino la radicale mancanza di prove a carico dell’imputato, la formula di proscioglimento non può essere che quella dell’insussistenza del fatto che, ai sensi dell’art. 203 c.p.p. si estende anche al coimputato non impugnante.
(Nella specie, in relazione al reato di falsità ideologica i giudici di merito avevano riconosciuto la sostanziale inconsistenza dell’ipotesi accusatoria in relazione solo ad alcuni punti del processo verbale, mentre per altri punti dello stesso verbale avevano ritenuti possibili e compatibili con la buona fede dei verbalizzanti degli errori di indicazione relativi allo stato di esecuzione di un edificio).
Cassazione penale sez. V, 18/10/1984
L’esistenza dell’elemento materiale del reato
Nel caso in cui l’imputato abbia proposto appello avverso sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove circa l’esistenza dell’elemento materiale del reato, al fine di ottenere il proscioglimento con formula piena, il giudice di secondo grado ha il dovere-potere di rivalutare tutta la prova, senza che sia operante la limitazione ex art. 515 c.p.p., con il divieto della “reformatio in peius”.
Cassazione penale sez. V, 22/06/1984
Procedimento di prevenzione
In un procedimento di prevenzione ben può il giudizio di pericolosità del proposto essere fondato anche su dati negativi emergenti da un processo penale a suo carico anche se esso processo si sia concluso con un proscioglimento per insufficienza di prove.
Cassazione penale sez. I, 16/01/1984
Formula di proscioglimento per insufficienza di prove
Nell’ipotesi in cui il reato – fine si estingue per effetto della amnistia, la circostanza aggravante del nesso teleologico mantiene la sua operatività rispetto al reato – mezzo. Tuttavia detta circostanza è inapplicabile, qualora la declaratoria di improcedibilità per amnistia sia stata pronunciata dal giudice, perché ritenuta più favorevole rispetto alla formula di proscioglimento per insufficienza di prove.
Cassazione penale sez. V, 11/07/1983, n.9084
L’ammissibilità del proscioglimento per insufficienza di prove
Le cause di non punibilità costituiscono eccezioni sia di carattere sostanziale che formale, per cui possono trovare applicazione solo se le situazioni di fatto cui si riferiscono siano provate pienamente e non in parte soltanto. Con la conseguenza che è esclusa l’ammissibilità del proscioglimento per insufficienza di prove.
Cassazione penale sez. V, 03/03/1981
Assoluzione per insufficienza di prove
Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove non può estendersi al controllo sulla fondatezza delle ragioni del dubbio rimasto nei giudici di merito, ove gli stessi abbiano espresso il loro convincimento con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici. Cio’, infatti, implicherebbe una rivalutazione critica dei fatti e delle prove, e cioe’, una indagine di fatto che e’ preclusa in questa fase del giudizio.
Cassazione penale sez. I, 25/01/1978, n.5853
Sentenza penale di proscioglimento per insufficienza di prove
La sentenza penale di proscioglimento per insufficienza di prove (emessa in seguito a giudizio) rende improponibile l’azione civile ex art. 2054 c.c. solo quando abbia messo in dubbio l’investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente ovvero il nesso di causalità; il dubbio sulle modalità dell’azione dell’imputato si risolve, invece, in un dubbio sull’elemento soggettivo del reato e non preclude l’azione civile, stante la presunzione di colpa che può essere vinta solo con la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cassazione civile sez. III, 22/01/1979, n.477