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Legge spazzacorrotti: ecco perché è incostituzionale

26 Febbraio 2020
Legge spazzacorrotti: ecco perché è incostituzionale

La Corte costituzionale ha depositato le motivazioni della declaratoria di illegittimità dell’applicazione retroattiva: il principio di legalità della pena è invalicabile.

Da oggi, sappiamo perché la legge spazzacorrotti è incostituzionale: oggi la Consulta ha depositato le motivazioni della sentenza [1] che ha dichiarato illegittima la sua applicazione retroattiva. Uno dei cardini fissati dalla legge anticorruzione entrata in vigore lo scorso anno [2] è l’estensione ai reati contro la pubblica amministrazione delle preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.

Ma la giurisprudenza – in mancanza di una disciplina transitoria prevista dalla legge stessa – applicava finora le nuove norme anche a coloro che erano stati condannati per reati commessi prima della sua entrata in vigore, così irragionevolmente privandoli dei benefici penitenziari, come le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale e il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna.

L’agenzia stampa Adnkronos ha visionato la pronuncia appena depositata, che espone: “Se al momento del reato è prevista una pena che può essere scontata fuori dal carcere, ma una legge successiva la trasforma in una pena da eseguire dentro il carcere, quella legge non può avere effetto retroattivo”.

Non è la legge in sé ad essere illegittima, ma lo diventa nella sua applicazione retroattiva, cioè – come rileva la Corte – “là dove estende alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata”.

La pronuncia di oggi segna una svolta rispetto al tradizionale orientamento della stessa Consulta, secondo il quale “le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione della pena e non a quella in vigore al momento del fatto commesso”. Ma nella decisione ha prevalso il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25 della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere punito con una pena non prevista al momento del fatto o con una pena più grave di quella allora prevista”: per la Corte Costituzionale, come dichiarato nelle motivazioni, esso è invalicabile, poiché “opera come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico, che stanno al cuore stesso del concetto dello Stato di diritto”.

Quindi, prosegue la Corte, “se di regola è legittimo che le modalità esecutive della pena siano disciplinate dalla legge in vigore al momento dell’esecuzione e non da quella in vigore al momento del fatto, anche per assicurare uniformità di trattamento tra i detenuti”, ciò non può però valere “allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”.

Perciò la legge anticorruzione spazzacorrotti, laddove ha ampliato la categoria dei reati ostativi ai benefici per i condannati ha reso, a giudizio della Consulta, “assai più gravose le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, sicché non può essere applicata retroattivamente dai giudici”.

Conclusivamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma “in quanto interpretata nel senso che le modificazioni da essa introdotte si applichino anche ai condannati per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena”.


note

[1] Sentenza C. Cost. n.32/2020 del 26 febbraio 2020.

[2] Legge n.3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.


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