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Agente di commercio: ultime sentenze

14 Giugno 2022 | Autore:
Agente di commercio: ultime sentenze

Deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti.

Agente di commercio: differenze dal propagandista scientifico

L’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, costituente l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine.

Tribunale Roma sez. lav., 24/02/2022, n.1810

Deducibili gli accantonamenti effettuati per l’indennità suppletiva di clientela corrisposta agli agenti

In tema di determinazione del reddito di impresa, l’art. 105 d.P.R. n. 917 del 1986, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l’art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal quarto comma dell’art. 105, dovendosi intendere tale locuzione come riferita a tutta la materia regolata dall’art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lg. n. 303 del 1991, contiene, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perché di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela” (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi più escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell’indennità.

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2021, n.18360

Indennità di fine rapporto

In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 70 (ora 105) del d.P.R. 917/86, sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia” cui fa riferimento l’art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del menzionato art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall’art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 303/91 (a decorrere dal 1o gennaio 1993), contiene l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perché di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela” (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell’indennità .

Comm. trib. prov.le Mantova sez. I, 19/01/2021, n.22

L’agente di commercio tra autonomia e subordinazione

Non sussiste incompatibilità tra l’attività dell’agente di commercio prestata in regime di subordinazione e quella svolta in regime di autonomia ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, poiché la distinzione non si fonda sull’intrinseca connotazione e tipologia dell’incarico, bensì essenzialmente sulla verifica di ricorrenza o meno dell’organico e stabile inserimento del professionista nell’impresa del datore di lavoro e del suo assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo di quest’ultimo.

Corte appello Ancona sez. lav., 22/12/2020, n.282

Giusta causa di recesso dal contratto di agenzia

In tema di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, per il quale si applicano analogicamente i parametri previsti dall’art. 2119 c.c. del rapporto di lavoro subordinato, la gravità dell’inadempimento dell’agente deve essere parametrata alla durata del rapporto e tale da non consentire la prosecuzione provvisoria dello stesso. (Nel caso di specie, l’inadempimento dell’agente di commercio con esclusiva  durato sei mesi rispetto al contratto in essere da quattro anni, perché per sei mesi aveva venduto anche prodotti concorrenti con quelli dell’agente, non può essere considerato motivo di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia).

Tribunale Lucca, 03/04/2020, n.318

Procacciamento di affari

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del “cui prodest”, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante.

(Fattispecie relativa al reato di utilizzazione illecita di dati personali di terzi al fine di formare falsamente un contratto di fornitura di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di condanna dell’imputato che aveva valorizzato, unitamente all’interesse dello stesso alla stipula del contratto, in quanto agente di commercio addetto al procacciamento di affari, anche la presenza sul modulo del suo codice identificativo personale.) (Conf. n. 12329/88, Rv. 179918).

Cassazione penale sez. III, 22/01/2020, n.15755

Accantonamenti per indennità suppletiva di clientela

La deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela è effettuata in base al principio di competenza, sulla base dell’art.105, co. 3, del T.U.I.R. Le motivazioni dell’abbandono del criterio di cassa a favore di quello di competenza fanno perno sul nuovo testo dell’art.1751 del cod. civ., applicabile dal 1 gennaio 1993, che contiene l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio e che quindi fa venir meno il carattere aleatorio dell’indennità in esame.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XI, 22/11/2019, n.4702

Contratto di agenzia: l’attività tipica dell’agente di commercio 

Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica dell’agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.

Corte appello Roma sez. lav., 14/10/2019, n.3522

Determinazione del reddito d’impresa

In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 70 (ora 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia” cui fa riferimento l’art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del cit. art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall’art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991 (a decorrere dal 1° gennaio 1993), contiene l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perché di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela” (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), né potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell’indennità.

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2019, n.20946

Irap: l’attività di agente di commercio

In tema di IRAP, l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, della l.n. 204 del 1985 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente la valutazione del giudice di merito in ordine alla concreta tipologia dei beni strumentali e delle spese ritenute indicative di autonoma organizzazione).

Cassazione civile sez. VI, 11/04/2017, n.9325

Assoggettabilità ad Irap dell’attività di agente di commercio

L’attività di agente di commercio è soggetta ad IRAP solo ove ricorra il requisito della autonoma organizzazione la cui sussistenza non può peraltro essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”.

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, n.27898

Deducibilità fiscale degli accantonamenti per l’indennità di fine rapporto

In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”, cui fa riferimento l’art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del detto art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall’art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991, contiene, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra “indennità di scioglimento del contratto” (obbligatoria perché di origine codicistica) ed “indennità suppletiva di clientela” (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell’indennità.

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2018, n.19620

Contratto di agenzia e contratto del procacciatore d’affari

I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata zona territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma, continua, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. Tale contratto si differenzia da quello del procacciatore d’affari il quale svolge la sua attività senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

Dunque, mentre l’attività dell’agente di commercio è stabile, quella del procacciatore d’affari è occasionale, in quanto dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Nel caso di specie, i contratti di collaborazione stipulati tra i ricorrenti e una società, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, senza alcun vincolo di stabilità e con piena libertà di orario e di scelte organizzative, sono stati ricondotti nell’ambito del contratto di agenzia.

Corte appello Roma sez. lav., 09/02/2018, n.448

Agente di commercio e imprenditore commerciale

Gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., sono la professionalità e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti.

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2017, n.12338

Omesso versamento dei contributi Enasarco dell’agente di commercio

L’omesso versamento dei contributi ENASARCO per gli agenti di commercio non configura il reato di cui all’art. 2, d.l. n. 463 del 1983, come previsto per i lavoratori dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa dall’art. 36 del regolamento ENASARCO.

Cassazione penale sez. III, 04/10/2016, n.31900

Giustificazione delle movimentazioni dei conti bancari

Sono legittimi gli avvisi di accertamento nei confronti di un agente di commercio che non fornisce giustificazione delle movimentazioni dei conti bancari. Gli assegni girati “a me medesimo” dall’Agente di commercio non consentono l’identificazione dei destinatari dei pagamenti risultando quindi inidonei a supportare la prova che trattasi di costi inerenti l’attività d’impresa.

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2015, n.23762

L’agente di commercio e l’attività in proprio

Non è soggetto ad Irap l’agente di commercio che eserciti la propria attività in proprio, senza l’ausilio di beni consistenti né di collaboratori.

Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. III, 21/10/2015, n.538

Informazioni o conoscenze acquisite nel rapporto di agenzia

Il solo utilizzo da parte dell’ex agente di commercio di informazioni o conoscenze acquisite nel corso del rapporto di agenzia non costituisce condotta infedele, scorretta o illecita. È principio incontroverso quello secondo cui in mancanza di un valido patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell’art. 1751 bis c.c., l’ex agente può rivolgersi alla clientela del suo ex preponente nella medesima zona e per lo stesso genere di beni

Tribunale Torino, 03/07/2015



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