Leggi le ultime sentenze su: ospitalità di camper in aziende di agriturismo; aree camper attrezzate gestite dalla società; furto commesso di notte in un camper.
Indice
- 1 L’installazione stabile di case mobili necessita del permesso di costruire
- 2 Regole per il turismo camperistico gratuito di 24 ore: sosta dei camper in agriturismo
- 3 Furto commesso in camper
- 4 L’imposta di soggiorno dovuta dagli utenti
- 5 I Comuni possono vietare la sosta dei camper?
- 6 Camper: può essere considerato luogo destinato a privata dimora?
- 7 Area destinata alla sosta di camper
- 8 Realizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei camper
- 9 L’incendio del camper
- 10 Spese di manutenzione del camper
- 11 Vendita di un camper
- 12 Danno da vacanza rovinata: onere della prova
- 13 Dimora abituale in un camper
L’installazione stabile di case mobili necessita del permesso di costruire
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) sono in primis soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria in cui rientrano quelli che realizzano, in genere, una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Per effetto di quanto disposto dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte camper e case mobili, può ritenersi consentita se tali manufatti sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, solo in tal caso non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono.
Al contrario, l’installazione stabile di mezzi e strutture — anche se realizzati con materiali o tecniche costruttive di facile rimozione — determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 18/03/2020, n.705
Regole per il turismo camperistico gratuito di 24 ore: sosta dei camper in agriturismo
È illegittimo il regolamento che, nella Regione Toscana, deroga agli standards di servizi e di sicurezza, (dispositivi antincendi) previsti generalmente con riferimento all’ospitalità di camper in aziende di agriturismo, sulla base di un criterio discretivo che riguarda la breve durata (fino a 24 ore) della sosta. Questo perché i servizi che in caso di sosta in un agriturismo del camper non superiore a 24 ore non sono obbligatori non sono quelli legati alla durata della sosta stessa. Infatti la necessità che la piazzola sia a prova di acqua e di polvere sussiste sia che la fermata sia di poche ore che di più giorni, come anche l’esigenza che ci sia l’acqua potabile e soprattutto, per evidenti motivi di sicurezza, l’energia elettrica o che siano presenti un pozzetto e per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici.
Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n.3130
Furto commesso in camper
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis c.p., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.
(Fattispecie in tema di furto commesso di notte in un camper che stazionava in un’area di parcheggio, mentre la vittima dormiva).
Cassazione penale sez. V, 24/09/2018, n.2670
L’imposta di soggiorno dovuta dagli utenti
Il Comune ha un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti al gestore di una struttura ricettiva (nella specie, dei tabulati estratti dal software di gestione delle entrate e delle uscite dei mezzi nel periodo aprile 2015-dicembre 2017 e dei dati identificativi dell’imprenditore che ha installato il software), non potendo altrimenti esigere l’imposta di soggiorno nei confronti degli ospiti che pernottano nelle aree camper attrezzate gestite dalla società.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 10/05/2018, n.505
I Comuni possono vietare la sosta dei camper?
I Comuni non possono genericamente vietare la sosta dei camper sul proprio territorio. Specialmente se non risultano problematiche di ordine tecnico circa la dimensione di questi veicoli.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 20/12/2017, n.2093
Camper: può essere considerato luogo destinato a privata dimora?
In tema di furto in abitazione, il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in virtù della sua strutturale idoneità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione su ruote, occorrendo, piuttosto accertare che, in concreto, in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile.
Cassazione penale sez. V, 19/02/2016, n.38236
Area destinata alla sosta di camper
La prevista realizzazione di una piccola struttura in legno per la fornitura di acqua ed energia elettrica per la rigenerazione dei servizi determina, nel complesso, un utilizzo duraturo del territorio quale area attrezzata per la sosta di camper e roulotte che si pone di per se in contrasto con la destinazione agricola e di zona di salvaguardia e di interesse ambientale prevista dal piano regolatore, senza che rilevino i materiali impiegati, l’eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, non essendo previsto in progetto un uso contingente e limitato nel tempo di tali elementi, con successiva effettiva rimozione delle strutture.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 17/09/2015, n.2811
Realizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei camper
La realizzazione in zona agricola, mediante S.C.I.A., di un’area attrezzata per la sosta di camper comporta certamente un’alterazione permanente dello stato dei luoghi, rilevante sotto il profilo edilizio e paesaggistico, non essendo condivisibile la tesi secondo cui le piazzole di sosta non comporterebbero alcuna modifica al terreno in quanto lo svolgimento di tale attività agricampeggistica avviene esclusivamente a piano di campagna, posto che la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta agricampeggistica di camper comporta, invece, inevitabilmente, la sistemazione del terreno interessato, che non può essere lasciato allo stato naturale non essendo possibile – in pratica – far sostare dei camper sul terreno vegetale, senza la previa effettuazione di una serie di interventi (quantomeno) di sbancamento e livellamento del terreno stesso, indispensabili per la realizzazione delle piazzole di sosta e sicuramente rilevanti sotto il profilo edilizio e paesaggistico, assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 04/06/2015, n.1858
L’incendio del camper
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed è esclusa solo dal caso fortuito: rimane a carico del custode il fatto ignoto, in ordine alla effettiva incidenza della condotta del danneggiato sull’accaduto.
(Nella specie, accertata la morte del figlio dell’attore ed il nesso eziologico tra la stufa accesa e l’evento dannoso, il Trib. ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal genitore nei confronti del convenuto, quale custode della stufa accesa da cui era scaturito l’incendio del camper e la conseguente morte dei giovani addormentati all’interno).
Tribunale Reggio Emilia sez. II, 18/03/2015, n.426
Spese di manutenzione del camper
Il cointestatario deve pagare le spese di manutenzione del camper, anche se non lo utilizza; infatti, presupposto della debenza delle somme non è la disponibilità del mezzo, ma la sua contitolarità.
Cassazione civile sez. III, 12/03/2013, n.6094
Vendita di un camper
L'”aliud pro alio” dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., e ricorre qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo a genere, specie o categoria economica diversi da quelli convenuti, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della utilità richiesta, con la precisazione che il genus della cosa pattuita va determinato alla stregua di quei criteri merceologici in base ai quali si stabilisce la collocazione di un bene in una categoria o tipologia commerciale del tutto diversa rispetto alle altre.
(Nel caso di specie la Cassazione conferma la pronuncia della corte di appello che aveva ritenuto non sussistenti gli estremi dell'”aliud pro alio” con riguardo alla vendita di un camper caratterizzato da un avanzato stato di usura nonché da una serie di ossidazioni, crepe, fessurazioni, opacizzazioni ed altre difformità idonee a determinarne il deprezzamento e comprometterne la fruibilità).
Cassazione civile sez. II, 09/10/2012, n.17227
Danno da vacanza rovinata: onere della prova
Il c.d. danno da vacanza rovinata non può essere risarcito in difetto di elementi probatori che consentano di individuare il progetto forzatamente abbandonato e le eventuali ricadute economiche, conseguenti a scelte alternative, forzatamente adottate (nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta la domanda di risarcimento avanzata dall’acquirente di un camper per i fastidiosi incombenti, le perdite di tempo e per la mancata possibilità di andare in vacanza a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento del venditore).
Cassazione civile sez. II, 09/10/2012, n.17227
Dimora abituale in un camper
La residenza anagrafica non è oggetto di concessione e/o autorizzazione da parte dei Comuni, ma solo di attività di accertamento: non può quindi esservi contraddittorietà nel comportamento di un Comune che da una parte abbia preso atto del fatto che il ricorrente aveva stabilito la propria dimora abituale in un camper e in due roulottes collocati in un terreno agricolo e, dall’altra parte, abbia deciso di ordinare lo sgombero dell’area ed il ripristino della medesima.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 05/10/2012, n.1036
Capita a volte di confondere la roulotte con il camper; in realtà la differenza è netta: la roulotte (o caravan) è priva di motore, pertanto necessita di essere trainata da altro veicolo (ad esempio, da un’automobile); il camper, al contrario, è motorizzato, quindi ci si può mettere alla sua guida per condurlo dove si vuole. La roulotte, dunque, è un rimorchio.
L’utilizzo e il parcheggio di roulotte e camper, così come per le case mobili, è disciplinato da regole ben precise che vietano al proprietario di dislocare tali mezzi ovunque e, soprattutto, in modo stabile e a “tempo indeterminato”. Per la stessa ragione non è possibile collocare una roulotte priva di ruote su un terreno pubblico; diversamente si avrebbe una illegittima occupazione del suolo demaniale.
Come vorrei farmi una bella vacanza e girare le città in un bel camper con tanti comfort e al tempo stesso all’insegna dell’avventura. Sarebbe una bella occasione per scoprire le meraviglie dei vari paesi evitando perdite di tempo negli hotel e risparmiando i pernottamenti e magari accamparsi in campeggi ben attrezzati immersi nella natura.
Ho sempre desiderato prendere un camper a noleggio e organizzare con gli amici un’escursione alla scoperta di posti nuovi per catapultarci nelle meraviglie della nostra Penisola. Se cerchi bene, è possibile tracciare un bell’itinerario e godersi una bella vacanza senza scervellarsi alla ricerca di b&b oppure hotel sovraccarichi di prenotazioni. Ormai, vista la pandemia, anche quest’anno passa, ma mi auguro di riuscire prima o poi nell’organizzazione.
Sull’argomento, ho un paio di domande da porvi: quali sono aree per parcheggiare il camper? Posso parcheggiare il camper sulla strada davanti ad un bel panorama, per mangiare e riposare qualche ora oppure per pernottare la notte e poi ripartire?
Il Codice della strada stabilisce che: «La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo». Le zone in cui ti puoi fermare con il camper non sono tutte uguali, infatti distinguiamo: il camper service; il parcheggio vero e proprio; il punto di sosta; l’area attrezzata.