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Può la banca modificare da sola le condizioni di contratto del conto corrente?

18 Ottobre 2013
Può la banca modificare da sola le condizioni di contratto del conto corrente?

Per modificare unilateralmente le condizioni di conto corrente è necessaria una previa autorizzazione del cliente e la comunicazione 2 mesi prima della modifica.

La banca si può riservare la facoltà di mutare unilateralmente le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente, anche durante l’esecuzione del contratto.

Ma perché ciò possa avvenire è innanzitutto necessario che l’istituto di credito abbia fatto firmare una clausola specifica al correntista, facendosi autorizzare (si tratta, in questo caso, di una clausola vessatoria, che richiede, cioè, una apposita firma, non essendo sufficiente solo quella posta alla fine del contratto).

In mancanza di tale specifica approvazione, tale clausola sarà nulla (anche se la nullità non si riflette sull’intero contratto). Questo vuol dire che la modifica del contratto non avrà alcun effetto.

In ogni caso, la modifica unilaterale disposta dalla banca nel corso del rapporto:

– può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse;

– deve essere di volta in volta legittimata da giustificato motivo, in modo da consentire al cliente di esercitare un controllo sul potere discrezionale della banca stessa.

Tuttavia, se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa, possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

Obbligo di preavviso

Quando, nel corso del contratto, la banca esercita la facoltà di modificare unilateralmente determinate condizioni del contratto, la modifica deve essere sempre comunicata al cliente come “proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

La modifica si intende approvata se il cliente non recede (lo può fare senza spese) dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, le modifiche unilaterali del contratto da parte della banca sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente.

La variazione dei tassi di interesse adottate in previsione o on conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.


Affinché la banca possa modificare le condizioni del rapporto di conto corrente (mai però i tassi di interesse) è necessario:

– che si sia fatta preventivamente autorizzare, facendo firmare una specifica clausola al correntista;

­- abbia avvisato almeno 2 mesi prima il cliente, consentendogli in questo periodo di recedere senza spese dal rapporto.


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