Aerei, treni, alberghi, hotel, crociere: modello aggiornato per annullare le prenotazioni e ottenere il rimborso della caparra già versata a causa del Covid-19.
L’epidemia di Coronavirus ha colpito l’Italia come un fulmine a ciel sereno. Siamo passati dall’essere un Paese quasi immune al virus a uno dei più colpiti al mondo. Il Coronavirus ha avuto un risvolto non da poco anche sotto il profilo economico: le misure cautelative poste in essere dal Governo per fronteggiare l’emergenza hanno costretto molte persone a rinunciare ai viaggi e ai soggiorni già prenotati per timore di entrare in contatto con persone già contagiate. Con questo contributo vorrei offrire un aiuto a coloro che devono disdire una prenotazione a causa del Covid-19 ma non sanno come fare: nel corso dell’articolo, infatti, troverai un modulo per la disdetta delle prenotazioni per Coronavirus aggiornato agli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (8 e 9 marzo 2020).
In tantissimi si chiedono come poter tirarsi dietro dall’impegno assunto con una struttura ricettiva o con una compagnia aerea. Come annullare una prenotazione a causa del Covid-19? È possibile ottenere il rimborso del prezzo già pagato? Se cerchi risposte a queste domande, sono sicuro che troverai interessante ciò che sto per dirti: ecco a te un modello per disdire una prenotazione per Coronavirus.
Legge sul Covid-19: cosa dice?
All’indomani dei primi casi di Coronavirus in Italia, il governo ha emanato due provvedimenti importantissimi. Il primo di questi è stato un’ordinanza urgente [1] del ministro della Salute, con cui si è stabilito l’obbligo di permanenza domiciliare per tutti gli individui che, nei precedenti quattordici giorni, hanno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia di Coronavirus.
Una vera e propria legge sul Coronavirus è stata successivamente emanato dal Governo sotto forma di decreto legge [2], il quale ha stabilito, tra le altre cose:
- il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata dall’epidemia;
- la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
- la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Il mancato rispetto di una sola di queste norme costituisce reato (arresto fino a tre mesi e ammendo fino a 206 euro). Dunque, chi ad esempio viola l’obbligo di quarantena domiciliare potrà essere processato penalmente.
Lo stesso decreto legge ha introdotto, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
Se sei interessato a prendere visione del decreto legge sul Covid-19, troverai l’intero testo nel box in fondo all’articolo.
Divieto di spostamenti esteso a tutta l’Italia
Con due decreti successivi (dell’8 e del 9 marzo 2020), il Governo ha esteso la zona protetta prima a gran parte del Nord Italia e, dopo, a tutta la penisola. Oggi, dunque, nessuno può uscire di casa se non per giustificati motivi, portando con sé un modulo di autocertificazione per gli spostamenti.
Se vuoi sapere in cosa consistono le ultime restrizioni, leggi il mio articolo dal titolo Coronavirus: cosa rischia chi si sposta.
Quando si può disdire un contratto?
Ora che ti ho illustrato cosa dice la legge a proposito del Coronavirus, veniamo al punto principale dell’articolo: quando si può disdire una prenotazione a causa del Covid-19?
I provvedimenti emanati dal Governo, su questo specifico punto, non dicono nulla. Per tutelare le ragioni di quanti avrebbero dovuto spostarsi (per necessità, per lavoro, per vacanza, ecc.) e consentire di disdire le prenotazioni già effettuate, bisognerà allora fare riferimento alle comuni normi del codice civile.
Nello specifico, c’è una norma di legge [3] che afferma che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Si parla in questi casi di risoluzione del contratto per impossibilità totale della prestazione.
In pratica, la legge dice questo: la controparte non può pretendere che tu rispetti un contratto quando ciò non è più possibile a causa di un motivo a te non imputabile. Ma non solo: se la controparte ha già ricevuto un corrispettivo, è tenuto a restituirlo. Facciamo un esempio.
Se Tizio, locatore, deve consegnare a Caio, conduttore, un immobile in locazione ma l’immobile viene distrutto da un crollo, Tizio è liberato dalla propria obbligazione e non può pretendere da Caio il versamento dei canoni di locazione. Anzi, ciò che ha ricevuto a titolo di anticipo deve essere restituito.
Risoluzione del contratto per Coronavirus: quando?
Quando si può ottenere la risoluzione del contratto per Coronavirus? Secondo la legge, solamente quando la prestazione contenuta nel contratto:
- sia divenuta impossibile;
- sia divenuta oggettivamente molto complicata.
Nel caso di disdetta di prenotazione per emergenza Coronavirus, la prestazione sarebbe impossibile se, per via del Covid-19, l’oggetto del contratto è assolutamente irrealizzabile. Pensa a colui che abbia prenotato un pernottamento in un bed and breakfast proprio nella zona rossa del focolaio dell’epidemia: a causa del decreto legge sopra descritto, l’area sarebbe irraggiungibile perché posta in quarantena forzata e, pertanto, il cliente che ha prenotato non potrebbe mai raggiungerla.
La disdetta della prenotazione per Coronavirus potrebbe essere giustificata anche quando la prestazione, pur se ancora possibile, sia divenuta oggettivamente difficile da realizzare: pensa all’albergo prenotato non nel centro del focolaio dell’epidemia ma in una zona limitrofa che, seppur non messa in quarantena forzata, rappresenti comunque un rischio per il cliente.
A seguito dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (8 e 9 marzo), tutta l’Italia è divenuta zona protetta: pertanto, tutti gli spostamenti da un Comune a un altro sono vietati fino al 3 aprile (salvo ulteriori proroghe) se non per comprovati motivi di salute, di lavoro o di necessità.
Modello disdetta per Covid-19: quando usarlo?
Il modello di disdetta della prenotazione per Coronavirus può essere utilizzato con sicura efficacia soltanto quando la prestazione del contratto sia divenuta oggettivamente impossibile: è il caso di chi ha organizzato un viaggio proprio nelle zone in cui è impossibile circolare per via del decreto legge che proibisce di entrare e di uscire dall’area colpita dal Coronavirus.
In tutte le altre ipotesi, il modulo di disdetta della prenotazione per Covid-19 potrebbe non essere accolto: vale comunque la pena di tentare.
A seguito dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (8 e 9 marzo), poiché tutta l’Italia è divenuta zona protetta, sarà praticamente impossibile viaggiare per diletto (cioè, per svago o per fare una vacanza): dunque, poiché i nuovi provvedimenti vietano di potersi spostare, potrai utilizzare il modulo di disdetta che troverai in allegato a prescindere dal luogo ove avevi prenotato.
Fac-simile recesso contratto per Coronavirus
Il modulo di disdetta prenotazione per Coronavirus che troverai in basso nell’apposito box oppure cliccando sul link dedicato va spedito presso l’agenzia, la società o comunque l’impresa con cui hai preso l’accordo: in altre parole, il modello di recesso va inviato direttamente al soggetto che ti ha venduto la prestazione, quello con cui hai stipulato il contratto.
Il modulo, debitamente compilato, va spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con pec.
Clicca qui per il modello di disdetta prenotazione per Coronavirus.
Spett.le
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Racc. a/r
Oggetto: risoluzione contratto ex art. 1463 cod. civ. – emergenza Coronavirus.
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a __________________ il ___________, residente in _________________________alla via ________________________
premesso che
– in data _____________________________________ prenotava con Voi il seguente servizio: _______________________________________________________________________ per i seguenti giorni _________________________;
– a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha assunto misure straordinarie per il contenimento della diffusione del Covid-19;
– in particolare, con ordinanza contingibile e urgente emanata dal Ministro della salute il 21 febbraio 2020 e con successivo decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state imposte severe restrizioni a determinate aree del Paese, oltre ad essere stata raccomandata la massima cautela e l’adozione delle migliori misure precauzionali per non favorire la diffusione dell’epidemia;
– con D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo, l’intera Italia è stata dichiarata zona protetta e, pertanto, su tutto il territorio nazionale sono vietati spostamenti ingiustificati;
– il contratto sottoscritto con Voi deve ritenersi risolto ex art. 1463 cod. civ., in quanto la prestazione dedotta è ineseguibile per via dei summenzionati precetti normativi;
chiede
la risoluzione del contratto sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 cod. civ. Ci si ritiene pertanto liberi da qualsiasi obbligo e si chiede altresì la restituzione di quanto sinora già versato.
In caso di comunicazioni, il sottoscritto è reperibile alla seguente utenza telefonica: _____________________.
Con osservanza.
________,_____________
Firma
note
[1] Ministro della Salute, ordinanza del 21.02.2020.
[2] D. L. n. 6 del 23.02.2020.
[3] Art. 1463 cod. civ.
Autore immagine: Pixabay.com
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della
sanita';
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del
predetto virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da
parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto
di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai
provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 2
Ulteriori misure di gestione dell'emergenza
1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,
il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri
competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino
il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e
urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali.
6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del
presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo
preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,
che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Buongiorno,
sono residente nella zona rossa e ho prenotato un volo con Easyjet per Tenerife con partenza il 02/04/2020 e ritorno 08/04/2020.
Non potendo uscire dalla zona rossa fino al 03/04 come mi devo comportare? Posso richiedere lo stesso la risoluzione del contratto con il modulo che avete pubblicato per annullare il volo?
grazie
Cristina
Gent.ma,
anche alla luce dell’ultimo D.p.c.m. del 9 marzo, è proibito qualsiasi spostamento, a meno che non sia dettato da ragioni di salute, lavoro o da estrema necessità. Pertanto, ritenga che possa validamente utilizzare il modulo in allegato.
no non mi interessa , grazie ,.
Secondo lei si può fare riferimento al Covid per il recesso da un viaggio studio (per minore) prenotato per luglio in Inghilterra con EF? Oppure bisogna fare un recesso “normale”.
Grazie
buongiorno,
volevo chiedere se il modulo può essere utilizzato per il ritiro del proprio figlio da una scuola dell’ Infanzia paritaria (quindi a pagamento)?
grazie
Buina sera.
A seguito del decreto sicurezza il 10 Marzo ci è giunta notizia dagli albergatori che la nostra vacanza in Trentino è stata annullata.
Alla richiesta di restituzione della caparra la famiglia proprietaria dell’albergo ci ha scritto quanto segue:
“in accordo con i dettami comuni delle nostre associazioni anche noi aderiamo, come altre strutture del territorio, all’indicazione di mantenere la caparra per un futuro soggiorno che non deve per forza essere il prossimo anno, ma può anche essere per gli anni futuri”
Quindi senza darci nessuna possibilità di scelta.
È conforme con la legge un tale comportamento?
Grazie.
Buongiorno, grazie per i chiarimenti. Visto che noi diamo in affitto delle case vacanze in provincia di Cuneo, avrei una domanda. Se un cliente ha già fatto la disdetta prima di questi decreti/limitazione emessi l’8/9 marzo (per esempio al 25 febbraio), sono obbligato lo stesso a restituire i soldi già pagati. O se un cliente ha fatto la disdetta ieri per un periodo dopo il 3 aprile, devo restituire l’acconto? Se fosse così, siamo obbligati a restituire proprio i soldi o c’è una possibilità di offrire un voucher? Visto che l’affitto casa vacanza è l’unico reditto che abbiamo, un rimborso di tutti gli acconti ci distruggerebbe… Grazie
Buongiorno volevo kiedervi io o una prenotazione tramite agenzia per un week-end il 24/25/26/04/20 a roma dove io nn o nessuna intenzione di partire anke nel caso il decreto nn si prolungasse l’agenzia solo qualke giorno fà mi dice ke se voglio annullare ovviamente la prenotazione c’è una penale di tot somma in base ai giorni prima delka partenza nonostante io dal 10/03/20 kiedevo come risolvere questa situazione penso ke questo allora si poteva fare molto prima e nn ora ke la percentuale sicuro sarà più alta vorrei capire grazie
Buongiorno, ho prenotato a febbraio (prima del covid 19) una casa al mare tramite agenzia dando una caparra del 40% – ho chiamato per disdire non per mie colpe ma per il covid, mi ha risposto che perdo la caparra €. 820/00 – e’ possibile?
Grazie
Saluti
SALVE,
VOLEVO CHIEDERVI, HO PRENOTATO PER IL 31/08/2020 LA DATA DI MATRIMONIO E SIAMO MOLTO PENSIEROSI PER IL PROTRARSI DEL EPIDEMIA E DELLE RESTRIZIONI INDOTTE DAL GOVERNO……E’ IL CASO DI SPOSTARE LA DATA? SI PUO’ RECIDERE IL CONTRATTO?
Salve,
ho prenotato una vacanza studi per mia figlia a New York con partenza il 01.08.2020, il tour operator mi ha annullato il viaggio concedendomi un voucher.
Posso pretendere la restituzione di quanto già versato????
Grazie
sono anche io in una situazione analoga alla sua, ma ho a che fare con la Gran Bretagna. Hanno proposto un voucher per un valore pari alla metà di quanto versato in acconto. Sto cercando di capire cosa fare.
Salve, ho difficoltà a reperire un modulo per il rimborso di una prenotazione fatta per New York con partenza il 12 maggio 2020. Booking.com mi dice di aspettare il 4 maggio per vedere cosa decidono sul blocco in italia ma la mia data di partenza è già interessata al lockdown di new york, esteso al 15 maggio. Anche potendo partire non potrei atterrare. Vi chiedo gentilmente un aiuto a formulare una richiesta di risoluzione del contratto secondo Legge verso Booking.com. Grazie
Puoi trovare maggiori informazioni nei seguenti articoli:
-Posso disdire una prenotazione per il Coronavirus? https://www.laleggepertutti.it/370415_posso-disdire-una-prenotazione-per-il-coronavirus
-Annullamento viaggio: quando e come https://www.laleggepertutti.it/127743_annullamento-viaggio-quando-e-come
Per sottoporre il tuo caso specifico all’attenzione dei professionisti del nostro network, puoi richiedere una consulenza cliccando qui https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza
Buongiorno il matrimonio di mio figlio è stabilito per il 19 settembre 2020 vorrei sapere per certo se saranno vietati assembramenti in modo da fare richiesta disdetta contratti vari…grazie