Bonus facciate: serve la comunicazione al Fisco?


Quando è necessario inviare la dichiarazione di esecuzione al Centro operativo di Pescara per usufruire della detrazione del 90%. I documenti da conservare.
Il bonus facciate si allinea alle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio: per usufruire della detrazione fiscale del 90% non sarà necessario, una volta che i lavori sono finiti, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli interventi, nel caso in cui la spesa sia stata superiore a 51.645,69 euro. Significa che i contribuenti (privati o imprese) devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e gli eventuali estremi di registrazione dell’atto di detenzione (locazione o comodato). Viene superata in questo modo la comunicazione che prevista obbligatoriamente al Centro di Pescara, prima dell’inizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I dati catastali, però, non vanno riportati nel caso in cui i lavori apportano una modifica importante dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Giova ricordare che, beneficiare del bonus facciate, i contribuenti devono conservare ed esibire per eventuali controlli questi documenti:
- abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l’autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (come nel caso della manutenzione ordinaria) e della data di inizio lavori;
- eventuale registrazione al Catasto per gli immobili non censiti;
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta e degli altri tributi locali sugli immobili;
- eventuale delibera di approvazione di esecuzione lavori per parti comuni e tabella millesimale;
- dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se sono effettuati dal detentore del bene che non è un convivente;
- comunicazione preventiva all’Asl, se prevista;
- fatture e ricevute fiscali della spesa e ricevute dei bonifici «parlanti».